Tribunale di Udine, imposte
Tribunale di Udine – Ipoteca fiscale ed esenzione dalla revocatoria.
Tribunale di Udine 12 ottobre 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. Pellizzoni
L'ipoteca c.d. fiscale ( prevista dall'art. 77 del d.p.r. n. 602/73 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) ha natura legale e pertanto è esentata dalla revocatoria ex art. 67, I e II comma, l.f. ( nell'ambito del contrasto giurisprudenziale, una tale interpretazione è indotta non solo dalla lettera dell'art. 67 l.f., che non contempla la revocabilità delle ipoteche legali, ma anche dall'art. 89 del d.p.r. 602/73, il quale esenta dalla revocatoria i pagamenti di imposte scadute con la conseguenza che, a fortiori, deve essere esentata la costituzione dell'ipoteca) (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall'avv. Marino Ferro
Trib. Udine – Domande tardive e decorrenza del termine per la presentazione.
Tribunale di Udine, 9 maggio 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. G. Pellizzoni
Il termine ultimo per la presentazione delle domande tardive di dodici ( o diciotto ) mesi non necessariamente deve decorrere dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, ma può anche decorrere - in determinate ipotesi - dalla data in cui viene meno la causa non imputabile, che ha determinato l'impedimento alla presentazione della domanda tempestiva. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Per i crediti che sono sorti solo durante la procedura fallimentare o comunque che potevano essere fatti valere solo in corso di procedura, dopo il decorso del termine di cui all'art 101, quarto comma, il termine di dodici o di diciotto mesi per la presentazione della domanda non può che iniziare a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto alla pretesa creditoria o è venuta meno la causa che impediva la presentazione della domanda. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Il termine di 12 mesi per il deposito della domanda tardiva, avente ad oggetto il credito che sia conseguenza della liquidazione operata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36 bis del dpr. n. 600/73 della dichiarazione modello 770 ( se presentata in corso di procedura dallo stesso curatore, successivamente al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo), inizia a decorrere dalla data in cui il curatore presenta la dichiarazione dei redditi, atteso che è da quel momento che l'Agenzia delle Entrate è posta in grado di verificare la dichiarazione ed eventualmente rettificarla in sede di liquidazione, ai sensi del richiamato art. 36 bis del dpr. n. 600/73. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Opposizione allo stato passivo, principio di non contestazione ed altre problematiche processuali.
Tribunale di Udine, 21 maggio 2010Dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente rel.Dott. Francesco Venier Giudice Dott. Paolo Petoello Giudice
Il principio di non contestazione non opera in sede di verifica del passivo nei termini in cui opera nel processo di cognizione ordinaria, data la partecipazione alla verifica di tutti i creditori concorrenti, i quali ugualmente - così come il fallito - possono contestare le conclusioni prese da ciascuna delle parti, presentando osservazioni scritte fino all'udienza. (Riproduzione riservata - G.F.)
La mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non costituisce ostacolo preclusivo alla presentazione del ricorso in opposizione allo stato passivo, in quanto la legge prevede esclusivamente che il creditore possa esaminare il progetto di stato passivo e presentare osservazioni fino al giorno dell'udienza, in tal modo attribuendogli la facoltà ( e non l'obbligo) di replicare, sotto il profilo argomentativo e documentale alle obiezioni del curatore, senza attribuire alcun significato di acquiescenza alla mancata presentazione di tale istanza, dato che il curatore - nella novellata disciplina - riveste la qualità di parte processuale, che rappresenta la massa dei creditori e si limita a formulare una progetto di stato passivo, con le sue conclusioni, mentre la decisione di natura giurisdizionale sulla domanda spetta al giudice delegato ed è contro tale statuizione che il creditore ha titolo per proporre opposizione ex art. 98, primo comma, l. fall. (Riproduzione riservata - Francesco Gabassi)
Tribunale di Udine - Privilegio del credito IRAP: insussistenza
L'IRAP é stata istituita nel 1997 (D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446), mentre l'art. 2752 cod. civ. é stato da ultimo "riformulato" nel 1999 dal D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 33, lettera a) (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 2752) con la conseguenza che se il Legislatore avesse voluto, già in tale sede, effettivamente estendere anche all'IRAP il regime privilegiato espressamente previsto dalla disposizione in questione per l'IRPEF, per l'IRPEG e per l'ILOR ( come effettivamente ha fatto con l'ultimo intervento legislativo), avrebbe utilizzato tale quadro normativo del 1999 per includervi (accanto a quella dell'IRPEF, dell'IRPEG ed dell'ILOR) anche l'IRAP, visto che quest'ultima imposta già esisteva. Ne consegue che il mancato inserimento dell'Irap nel novero di tali imposte fa ritenere non condivisibile l'interpretazione estensiva "caldeggiata" dalla predetta Risoluzione del 5 aprile 2005 41/E . e che pertanto al credito IRAP non va riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2752,comma 3 c.c., se non per i periodi di imposta successivi alla modifica di cui al d. l. 1.10.2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni in data 29.11.2007, n. 222, che all'art. 39 ha integrato il quarto comma dell'art. 2752 cod. civ. attribuendo all'Irap la medesima prelazione prevista per i crediti dello stato per imposte sul reddito.
Tribunale di Udine - Ammissibilità in via privilegiata dell'I.V.A. in rivalsa.
L'ammissione al passivo fallimentare di un credito in via privilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa, non potendosi escludere la loro acquisizione successiva all'attivo fallimentare; ne consegue che è a tal fine sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l'accertamento dell'esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi, da cui dipende l'effettiva realizzazione del privilegio speciale.

