imposte, Corte d'Appello di Milano


Corte d'Appello di Milano - Privilegio IRAP ed applicazione retroattiva.

Data di riferimento: 
15/12/2009

Corte d'Appello di Milano, 15 dicembre 2009 - Pres. Urbano - Rel. Ines Marini.

Privilegi - Irap - Modifica dell'art. 2752 c.c. da parte della legge 159/2007 - Natura sostanziale - Retroattività della norma - Esclusione.

Privilegi - Irap - Modifica dell'art. 2752 c.c. da parte della legge 159/2007 - Natura interpretativa - Esclusione.

Irap - Natura privilegiata del tributo in base all'art. 2752 c.c. nel testo previgente - Esclusione.

L'articolo 39, comma 2, della legge 159/2007 laddove innova l'art. 2752, comma 1, codice civile includendo tra "i crediti dello Stato aventi privilegio generale sui beni mobili del debitore" anche quelli inerenti all'imposta Irap, non è applicabile a fattispecie anteriori all'entrata in vigore della novella, atteso che la predetta disposizione, al pari delle altre in tema di privilegi, non è destinata ad operare sul piano processuale, perchè si limita a modificare il concorso sostanziale dei creditori sul patrimonio del debitore, in considerazione della causa del credito e perchè, in quanto norma sostanziale, ed in mancanza di disposizioni transitorie, non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. (mb) (riproduzione riservata)

Non può ritenersi che la norma di cui all'art. 2752 codice civile, come modificato dalla legge 159/2007, abbia natura interpretativa ovvero di interpretazione autentica con possibilità di applicazione ai rapporti ancora in corso. (mb) (riproduzione riservata)

Non è possibile accordare all'Irap il privilegio di cui all'art. 2752 comma I c.c. nella sua previgente formulazione neppure in base ad una interpretazione estensiva della norma. (mb) (riproduzione riservata)

DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO DEL 14.05.2008 - CONCORDATO PREVENTIVO E CRAM DOWN POWER

Data di riferimento: 
14/05/2008

Una proposta di transazione fiscale ai sensi del 182ter può prevedere legittimamente il pagamento parziale anche del credito tributario assistito da privilegio.
Il Tribunale può omologare una proposta di concordato preventivo contenente una transazione fiscale che preveda il pagamento parziale di crediti assistiti da privilegio anche qualora non vi sia stato il consenso dell'Agenzia delle Entrate ed esercitando il potere di cram down, purtuttavia deve attuare la comparazione con quanto ricavabile, in ragione della collocazione preferenziale, dalla liquidazione dei beni/diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile secondo la relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Mancando la predetta relazione giurata, il Tribunale non può avallare la decurtazione dei crediti tributari privilegiati. (Provvedimento tratto dal sito del Tribunale di Milano)

SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO DEL 22.01.2008 - PRIVILEGIO PER I CREDITI RELATIVI ALL'AGGIO DEL CONCESSIONARIO

Data di riferimento: 
22/01/2008

Vanno ammessi al passivo, in via privilegiata, i crediti relativi all'aggio e cioé ai compensi ex art. 17 commi da 1 a 5, Dlgs n. 112/1999 iscritti nei ruoli di cui é causa, mentre vanno esclusi quelli relativi ai così detti diritti esecutivi di cui al successivo comma 6. (Sentenza tratta dal sito on line del Tribunale di Milano)