interessi di mora, Tribunale di Vicenza
Tribunale di Vicenza - Clausola anatocistica e rilevabilità d'ufficio in sede di opposizione allo stato passivo.
Tribunale di Vicenza, 4 dicembre 2008 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Anatocismo - Mancanza di reciprocità - Invalidità della clausola - Rilevabilità di ufficio anche se non eccepita dal curatore durante la verifica del passivo.
La natura imperativa della norma di cui all'art. 1283 codice civile consente la rilevabilità di ufficio della nullità della clausola anatocistica nella fase dell'opposizione, a prescindere dal rilievo del G.D. durante la verifica del passivo, attesa la sommarietà della stessa e la non esaustività delle contestazioni del curatore nella prima fase, non essendo il medesimo un organo che disponga di tutte le necessarie competenze tecnico-giuridiche per sollevare ogni possibile eccezione. (gl) (riproduzione riservata)
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Tribunale di Vicenza - Opposizione allo stato passivo, data certa e riconvenzionale revocatoria del curatore.
Tribunale di Vicenza, 15 maggio 2008 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Data certa - Corrispondenza in corso particolare - Timbro postale o Autoprestazione - Inidoneità.
Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Azione riconvenzionale revocatoria - Ammissibilità - Condizioni.
Fallimento - Azione revocatoria - Condanna alla restituzione - Debito di valore - Sussistenza - Interessi e rivalutazione - Decorrenza.
Il timbro postale apposto sulla corrispondenza per "autoprestazione" dall'addetto delle Poste, di cui all'art. 8 d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, non è idoneo a conferire data certa allo scritto, poiché il plico è presentato alla Posta in busta chiusa e l'addetto non ha la possibilità di verificarne il contenuto, non potendo quindi costituire un fatto equipollente ai sensi dell'art. 2704 c.c.. (gl) (riproduzione riservata)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è ammissibile la revocatoria proposta in via di riconvenzionale dal Fallimento, in quanto si fondi sul medesimo fatto o rapporto già dedotto in giudizio e non implichi alcun ampliamento della materia già portata alla cognizione del giudice. (gl) (riproduzione riservata)
Il debito del revocato è un debito di valore, attesa la sua intrinseca illiceità nell'ambito dello speciale ordinamento concorsuale, e perciò deve essere rivalutato dal giorno del fatto oggetto di revoca (con gli interessi maturati sulla somma annualmente rivalutata), fino al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che anche il debito di valore si trasforma in debito di valuta con la liquidazione giudiziale; gli interessi maturano ulteriormente fino al saldo effettivo, sul debito di valuta. (gl) (riproduzione riservata)

