interessi di mora


Trib.Sulmona - Concordato preventivo e soci illimitatamente.responsabili, facoltà di iniziare o proseguire azioni esecutive.

Data di riferimento: 
02/11/2010

Tribunale Sulmona, 02 novembre 2010 - - Pres., est. D'Orazio.

Concordato preventivo - Controllo del giudice - Controllo sulla fattibilità del piano anche in sede di omologa - Assenza di opposizioni - Sussistenza.

Società di persone - Concordato preventivo - Estensione ai soci illimitatamente responsabili del concordato della società - Esclusione - Estraneità del patrimonio dei soci al concordato.

Società di persone - Concordato preventivo - Posizione dei soci illimitatamente responsabili - Facoltà per i creditori particolari del socio di iniziare o proseguire azioni esecutive - Sussistenza.

Società di persone - Concordato preventivo - Indicazione nella proposta dei beni dei soci illimitatamente responsabili - Valore di semplice informazione ai creditori.

Concordato preventivo - Libri contabili - Annotazione del giudice delegato sotto l'ultima scrittura - Obbligo sussistenza.

Concordato preventivo - Nozione di "crisi" - Stato di insolvenza - Distinzione - Rischio di insolvenza - Previsione della incapacità di pagare i debiti di prossima scadenza.

Concordato preventivo - Pagamento integrale ma dilazionato dei creditori - Riconoscimento degli interessi legali - Soddisfazione integrale - Sussistenza.

Nel procedimento di concordato preventivo, il controllo del giudice può avere ad oggetto la verifica della fattibilità del piano e ciò sia nella fase di apertura del procedimento sia in quella di omologazione, ove il controllo sulla fattibilità del piano da parte del tribunale può aver luogo anche in assenza di opposizioni. (fb) (riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Milano - Revocatorie dei beni offerti al concordato e fattibilità del piano.

Data di riferimento: 
29/04/2010

Corte d'Appello di Milano, 29 aprile 2010 - Pres. Urbano - Est. Barbuto.
Segnalazione dell'Avv. Filippo Canepa

Concordato preventivo - Acquisizione di beni necessari al soddisfacimento dei creditori - Fattibilità del piano - Eventualità di azioni revocatorie - Irrilevanza - Verifica in concreto della praticabilità delle vendite - Necessità.

Concordato preventivo - Proposta che preveda lo stralcio degli interessi - Eccezione di inammissibilità della proposta - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Eccezione dei creditori - Necessità.

Nel concordato preventivo, il rischio meramente potenziale di azioni revocatorie relative ai beni che dovrebbero pervenire alla procedura per costituirne parte dell'attivo liquidabile a favore dei creditori non è di per sé sufficiente a formulare una prognosi negativa della fattibilità del piano, dovendosi verificare in concreto la possibilità di alienazione di detti beni dando corso alle operazioni di vendita. (fb) (riproduzione riservata)

Poiché spetta ai creditori la valutazione comparativa tra la proposta di concordato preventivo e le alternative realizzabili con il fallimento, ad essi spetta di eccepire l'eventuale inammissibilità della proposta che prospetti lo stralcio degli interessi, con la conseguenza che la relativa eccezione non è rilevabile d'ufficio dal giudice. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Tribunale di Vicenza - Clausola anatocistica e rilevabilità d'ufficio in sede di opposizione allo stato passivo.

Data di riferimento: 
04/03/2010

Tribunale di Vicenza, 4 dicembre 2008 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Anatocismo - Mancanza di reciprocità - Invalidità della clausola - Rilevabilità di ufficio anche se non eccepita dal curatore durante la verifica del passivo.

La natura imperativa della norma di cui all'art. 1283 codice civile consente la rilevabilità di ufficio della nullità della clausola anatocistica nella fase dell'opposizione, a prescindere dal rilievo del G.D. durante la verifica del passivo, attesa la sommarietà della stessa e la non esaustività delle contestazioni del curatore nella prima fase, non essendo il medesimo un organo che disponga di tutte le necessarie competenze tecnico-giuridiche per sollevare ogni possibile eccezione. (gl) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Trieste - Esecuzione individuale - Corresponsione della differenza fra interessi convenzionali e legali.

Data di riferimento: 
07/04/2009

Tribunale di Trieste - 07/04/2009 - dott. Giovanni Sansone

Esecuzione individuale e procedura fallimentare: diverso trattamento in relazione all'assegnazione della somma dovuta a titolo di corresponsione della differenza tra gli interessi convenzionali e gli interessi legali prodottisi fino alla vendita del bene oggetto di esecuzione ex art. 2855 c.c.

Il principio della par condicio creditorum, che esprime la regola per la quale in presenza di incapienza del patrimonio del debitore i crediti subiscono una pari riduzione della loro pretesa, salve le cause legittime di prelazione, non può trovare applicazione nelle esecuzioni individuali in presenza di un patrimonio capiente onde i creditori hanno diritto a veder soddisfare integralmente i propri crediti sia per il capitale che per gli interessi come pattuiti. Inoltre, la regola ricavabile dagli artt. 54 e 55 l. fall., per la quale gli interessi su crediti ipotecari spettano solo nella misura in cui sono coperti da prelazione, non è applicabile alle esecuzioni individuali. Va pertanto accolta la richiesta del creditore procedente di vedersi, in sede di riparto esecutivo individuale, assegnata la somma in via chirografaria rappresentata dalla differenza tra gli interessi convenzionali e gli interessi legali prodottisi fino alla vendita del bene oggetto di esecuzione, ex art. 2855 c.c.

 

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Tribunale di Mondovì - Conto corrente bancario-Anatocismo-nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi

Data di riferimento: 
17/02/2009

Tribunale di Mondovì 17 febbraio 2009 - Est. Demarchi.

Conto corrente bancario - Anatocismo - Nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi - Applicazione di altra
forma di capitalizzazione - Esclusione - Disciplina transitoria di
cui alla delibera CICR 9 febbraio 2000 - Peggioramento delle
condizioni contrattuali - Sussistenza - Approvazione del cliente
- Necessità.

Conto corrente bancario - Anatocismo - Adeguamento
unilaterale delle clausole - Delibera CICR 9 febbraio 2000 -
Natura di norma regolamentare secondaria - Deroga alla
disciplina di fonte legislativa - Esclusione.

Conto corrente bancario - Imputazione delle rimesse in conto
interessi passivi maturati - Applicazione del criterio di cui all'art.
1194 cod. civ. - Esclusione.

Contratti bancari - Determinazione del tasso di interesse -
Rinvio agli usi di piazza - Nullità ex art. 4 l. 17 febbraio 1992, n.
385 e 117 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Sussistenza.
Conto corrente bancario - Anatocismo - Nullità della clausola di
determinazione del tasso di interesse - Tasso sostitutivo di cui
all'art. 117 T.U.B. - Riferimento ad ogni chiusura trimestrale o
annuale dei conti.

Contratti bancari - Conteggio di commissioni, spese ed accessori
- Riferimento al cartello interbancario - Nullità ex art. 2 l. 10
ottobre 1990, n. 287 - Rinvio alle condizioni in uso nella zona -
Indeterminatezza.

Commissione di massimi scoperto - Natura e definizione -
Riferimento allo scoperto di conto - Liceità della causa -
Sussistenza - Determinatezza o determinabilità dell'oggetto -
Necessità - Estensione al credito affidato o utilizzato - Esplicita
pattuizione - Necessità.

Tribunale di Pescara - Transazioni commerciali e tasso di interesse nei confronti del fallito.

Data di riferimento: 
10/02/2009

Tribunale di Pescara 10 febbraio 2009 - Pres. Rel. Filocamo.

Fallimento - Tasso di interesse applicabile ai crediti derivanti da transazioni commerciali - Esclusione dell'applicazione del d.lgs. 232/2002 ai debiti oggetto di procedure concorsuali - Interpretazione - Interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento - Tasso legale.

La disposizione contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 231/2002, il quale prevede la non applicazione della speciale normativa sulle transazioni commerciali ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore" deve essere intesa, per quanto riguarda il tasso di interesse applicabile, nel senso che l'esclusione riguarda gli interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento; il tasso non potrà, quindi, essere determinato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. citato, a meno che gli interessi in questione non siano stati liquidati con provvedimento giudiziario passato in giudicato. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Udine - sent. n. 904/08 - Conto corrente bancario - interessi usurari:criteri per la determinazione del tasso.

Data di riferimento: 
16/06/2008

Tribunale di Udine, sentenza n. 904/2008 dd. 20.05/16.06.2008

G.I dott. Paolo Petoello

È nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in quanto basata su un uso negoziale (art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (artt. 1 e 8 preleggi), come tale inidoneo a derogare al divieto dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.

Il rinvio puro e semplice all'uso piazza è senz'altro una previsione indeterminata e per l'effetto inutilizzabile; la clausola stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria di cui alla L. n. 154 del 17.2.1992 che preveda la pattuizione di interessi dovuti in misura superiore al tasso legale è divenuta inoperante.

Con riferimento alla prescrizione decennale per reclamare le somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (anatocismo bancario), l'azione di indebito può essere esercitata dal momento dell'addebito degli interessi asseritamente non dovuti e quindi in occasione delle operazioni di annotazione corrispondenti alla chiusura trimestrale del conto. L'annotazione a debito riportata nel conto corrente equivale infatti ad un pagamento, sia relativamente al debito della banca che a quello del cliente.

Le operazioni materiali effettuate dalla banca devono ritenersi incontrovertibilmente accertate in virtù dell'accettazione tacita del correntista. L'intervenuto decorso del termine di prescrizione ordinaria decennale impedisce al correntista di far valere eventuali vizi delle pattuizioni negoziali che costituiscono fondamento degli addebiti.

Tribunale di Vicenza - Opposizione allo stato passivo, data certa e riconvenzionale revocatoria del curatore.

Data di riferimento: 
15/05/2008

Tribunale di Vicenza, 15 maggio 2008 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Data certa - Corrispondenza in corso particolare - Timbro postale o Autoprestazione - Inidoneità.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Azione riconvenzionale revocatoria - Ammissibilità - Condizioni.

Fallimento - Azione revocatoria - Condanna alla restituzione - Debito di valore - Sussistenza - Interessi e rivalutazione - Decorrenza.

Il timbro postale apposto sulla corrispondenza per "autoprestazione" dall'addetto delle Poste, di cui all'art. 8 d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, non è idoneo a conferire data certa allo scritto, poiché il plico è presentato alla Posta in busta chiusa e l'addetto non ha la possibilità di verificarne il contenuto, non potendo quindi costituire un fatto equipollente ai sensi dell'art. 2704 c.c.. (gl) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è ammissibile la revocatoria proposta in via di riconvenzionale dal Fallimento, in quanto si fondi sul medesimo fatto o rapporto già dedotto in giudizio e non implichi alcun ampliamento della materia già portata alla cognizione del giudice. (gl) (riproduzione riservata)

Il debito del revocato è un debito di valore, attesa la sua intrinseca illiceità nell'ambito dello speciale ordinamento concorsuale, e perciò deve essere rivalutato dal giorno del fatto oggetto di revoca (con gli interessi maturati sulla somma annualmente rivalutata), fino al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che anche il debito di valore si trasforma in debito di valuta con la liquidazione giudiziale; gli interessi maturano ulteriormente fino al saldo effettivo, sul debito di valuta. (gl) (riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - sent. n. 809/08 - Conto corrente bancario: interessi ultralegali

Data di riferimento: 
10/05/2008

Tribunale di Udine, sentenza n. 809/2008 dd. 10.05.2008

G.I. dott.ssa Maria Antonietta Chiriacò

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - INTERESSI DI MORA E FALLIMENTO

Data di riferimento: 
21/01/2008

Poiché il DL n. 231/02, che ha dato applicazione nel nostro ordinamento alla direttiva europea adottata in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti delle transazioni commerciali prevede la non applicabilità ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore", gli interessi non sono dovuti per il periodo successivo all'apertura della procedura concorsuale, viceversa, prima della dichiarazione di fallimento le obbligazioni contratte dal debitore producono, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, interessi moratori automaticamente, senza necessità di formale messa in mora, dal primo giorno successivo al mancato pagamento. La sentenza è stata pubblicata nel sito del Tribunale di Milano, al seguente indirizzo: http://www.fallimentitribunalemilano.net