Tribunale di Udine, Equitalia


Tribunale di Udine – Esdebitazione - Requisiti

Data di riferimento: 
13/01/2012

Tribunale di Udine, 13 gennaio 2012 - Dott. Alessandra BOTTAN - Presidente - Dott. Gianfranco PELLIZZONI - Giudice rel. - Dott. Mimma GRISAFI - Giudice

Il necessario requisito del pagamento di una percentuale comunque significativa in riferimento all'entità del passivo sia privilegiato, che chirografario accertato, appare soddisfatto nell'ipotesi in cui vi sia il complessivo pagamento di tutti i crediti privilegiati della società e di uno dei soci ed il parziale significativo pagamento dei creditori chirografari tanto della società, quanto di uno dei soci, a nulla rilevando il mancato pagamento dei soli creditori particolari - tanto privilegiati, quanto chirografari - dell'altro socio, atteso comunque che anche quest'ultimo socio, in virtù del pagamento effettuato con i beni della società e dell'altro socio, ha comunque parzialmente pagato i creditori sociali, in riferimento alla responsabilità sussidiaria prevista dagli artt. 2267 e 2268 del cod. civ.. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Tribunale di Udine – Ipoteca fiscale ed esenzione dalla revocatoria.

Data di riferimento: 
12/10/2011

Tribunale di Udine 12 ottobre 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. Pellizzoni

L'ipoteca c.d. fiscale ( prevista dall'art. 77 del d.p.r. n. 602/73 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) ha natura legale e pertanto è esentata dalla revocatoria ex art. 67, I e II comma, l.f. ( nell'ambito del contrasto giurisprudenziale, una tale interpretazione è indotta non solo dalla lettera dell'art. 67 l.f., che non contempla la revocabilità delle ipoteche legali, ma anche dall'art. 89 del d.p.r. 602/73, il quale esenta dalla revocatoria i pagamenti di imposte scadute con la conseguenza che, a fortiori, deve essere esentata la costituzione dell'ipoteca) (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'avv. Marino Ferro

Tribunale di Udine, Concordato Preventivo e Transazione fiscale – Presupposti per l’ammissibilità della proposta.

Data di riferimento: 
15/06/2011

Tribunale di Udine, 15 giugno 2011 - dott. Alessandra Bottan presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni giudice, dott. Mimma Grisafi Giudice rel.

Le disposizioni regolamentari che relativamente alla possibilità della transazione fiscale hanno previsto per i crediti contributivi ed assistenziali ( ex art 3 del D.M. 4/8/2009) che la proposta di concordato preventivo, per poter essere accettata dagli enti previdenziali ed assistenziali, deve prevedere anche il pagamento integrale dei crediti privilegiati per contributi dovuti all'INPS per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (artt. 2753-2778 n.1 cc), dei crediti privilegiati per premi dovuti all'INAIL e il pagamento non inferiore al trenta per cento di tutti i crediti chirografari di INPS e INAIL, non possono essere considerate mere "norme di azione", ossia rivolte alle sole amministrazioni pubbliche interessate, per imporre un certo voto nell'ambito del concordato, ma sono vere e proprie norme imperative che impongono, in funzione dell'interesse pubblico sotteso, dei precisi limiti all'imprenditore che proponendo un concordato preventivo, oltre ad un pagamento parziale dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, intenda ottenere il consolidamento della propria posizione debitoria e la definizione del contenzioso anche relativamente ai debiti E' pertanto inammissibile una domanda di concordato preventivo che non sia conforme alle previsioni della predetta normativa. (avv. Francesco Gabassi . Riproduzione riservata)

Trib. Udine – Domande tardive e decorrenza del termine per la presentazione.

Data di riferimento: 
09/05/2011

Tribunale di Udine, 9 maggio 2011  - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. G. Pellizzoni

Il termine ultimo per la presentazione delle domande tardive di dodici ( o diciotto ) mesi non necessariamente deve decorrere dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, ma può anche decorrere - in determinate ipotesi - dalla data in cui viene meno la causa non imputabile, che ha determinato l'impedimento alla presentazione della domanda tempestiva. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Per i crediti che sono sorti solo durante la procedura fallimentare o comunque che potevano essere fatti valere solo in corso di procedura, dopo il decorso del termine di cui all'art 101, quarto comma, il termine di dodici o di diciotto mesi per la presentazione della domanda non può che iniziare a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto alla pretesa creditoria o è venuta meno la causa che impediva la presentazione della domanda. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Il termine di 12 mesi per il deposito della domanda tardiva, avente ad oggetto il credito che sia conseguenza della liquidazione operata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36 bis del dpr. n. 600/73 della dichiarazione modello 770 ( se presentata in corso di procedura dallo stesso curatore, successivamente al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo), inizia a decorrere dalla data in cui il curatore presenta la dichiarazione dei redditi, atteso che è da quel momento che l'Agenzia delle Entrate è posta in grado di verificare la dichiarazione ed eventualmente rettificarla in sede di liquidazione, ai sensi del richiamato art. 36 bis del dpr. n. 600/73. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Privilegio del credito IRAP: insussistenza

Data di riferimento: 
14/11/2008

L'IRAP é stata istituita nel 1997 (D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446), mentre l'art. 2752 cod. civ. é stato da ultimo "riformulato" nel 1999 dal D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 33, lettera a) (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 2752) con la conseguenza che se il Legislatore avesse voluto, già in tale sede, effettivamente estendere anche all'IRAP il regime privilegiato espressamente previsto dalla disposizione in questione per l'IRPEF, per l'IRPEG e per l'ILOR ( come effettivamente ha fatto con l'ultimo intervento legislativo), avrebbe utilizzato tale quadro normativo del 1999 per includervi (accanto a quella dell'IRPEF, dell'IRPEG ed dell'ILOR) anche l'IRAP, visto che quest'ultima imposta già esisteva. Ne consegue che il mancato inserimento dell'Irap nel novero di tali imposte fa ritenere non condivisibile l'interpretazione estensiva "caldeggiata" dalla predetta Risoluzione del 5 aprile 2005 41/E . e che pertanto al credito IRAP non va riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2752,comma 3 c.c., se non per i periodi di imposta successivi alla modifica di cui al d. l. 1.10.2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni in data 29.11.2007, n. 222, che all'art. 39 ha integrato il quarto comma dell'art. 2752 cod. civ. attribuendo all'Irap la medesima prelazione prevista per i crediti dello stato per imposte sul reddito.

Provvedimento del dott. G.Pellizzoni - Reclamo contro il progetto di riparto: non accoglibilità.

Data di riferimento: 
02/10/2008

Non appare meritevole di accoglimento il reclamo avverso il progetto di ripartizione parziale nell'ipotesi in cui sia presumibile che il creditore tardivo non ancora ammesso, con il successivo riparto, possa ricevere quanto a lui sarebbe spettato nel precedente riparto parziale.