Equitalia, Tribunale di Milano


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - CREDITO IRAP - PRIVILEGIO EX ART. 2752 CO 3° - SPETTANZA

Data di riferimento: 
23/05/2008

Al credito IRAP deve essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2752, comma 3, cod. civ., posto che l'espressione «legge per la finanza locale» non deve essere riferita esclusivamente al RD 14 settembre 1931, n. 1175 bensì alla più ampia categoria di norme regolanti la finanza locale. (sentenza e massima tratte dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/ )

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 22.05.2008 - PRIVILEGIO PER L'ICI

Data di riferimento: 
22/05/2008

Il credito per l'imposta comunale sugli immobili (tributo ICI) va ammesso al
passivo in via privilegiata ai sensi dell'art. 2752, utlimo comma, c.c., in
quanto l'espressione "legge per la finanza locale" di cui al predetto ultimo
comma deve intendersi riferita non solo, in senso stretto, al Testo Unico
per la finanza locale di cui al R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, ma anche, in
senso più ampio e generale, ad ogni categoria omogenea di norme ascrivibili
al settore della finanza locale e quindi anche alla disciplina istitutiva
dell'ICI di cui al d.lgs. 30 dicembre 2002 n. 504. Sentenza tratta dal sito
del Tribunale di Milano: www.fallimentitribunalemilano.net .

DECRETO DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 10/04/2008- CONCORDATO PREVENTIVO - CLASSI

Data di riferimento: 
10/04/2008

Nell'ambito di una proposta di concordato preventivo il giudizio del Tribunale deve riguardare la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. La suddivisione dei creditori in classi deve apparire coerente con il piano stesso e funzionale alla sua realizzazione

La formazione delle classi di creditori privilegiati é giustificata dall'incapacità del patrimonio del ricorrente di soddisfare integralmente detti creditori e dall'esigenza di assicurare loro un soddisfacimento differenziato rispetto ai creditori chirografari.

Ai fini dell'inserimento nella proposta di una transazione fiscale, non deve considerarsi tributo costituente risorsa propria dell'Unione europea, come tale non ammesso alla transazione, l'IVA, poiché trattasi di tributo nazionale . Sono inseribili nella proposta di transazione anche quei tributi di non esclusiva spettanza dello Stato, ma da esso amministrati (es. IRAP).

(Il provvedimento é stato tratto dal sito del Tribunale di Milano)

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - DOMANDA DI INSINUAZIONE:RIPROPOSIZIONE

Data di riferimento: 
03/03/2008

In mancanza di una deroga espressa alla regola dettata dall'art. 310 I co. c.p.c., a mente del quale l'estinzione del processo non estingue l'azione, si deve escludere che l'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore precluda la possibilità di far valere, successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale e perciò mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto. La sentenza e la massima sono state pubblicate nel sito del Tribunale di Milano, al
seguente indirizzo: http://www.fallimentitribunalemilano.net

TRIBUNALE DI MILANO - PRIVILEGIO EX ART. 2752 4° COMMA PER IL CREDITO IRAP

Data di riferimento: 
10/01/2008

Il credito per IRAP (anteriore al Decreto Legge 159/2007) é assistito dal privilegio di cui all'art. 2752 4° comma (e non primo comma) del codice civile.

TRIBUNALE DI MILANO - NON AMMISSIBILITA' DEL CREDITO PER DIRITTI E SPESE DI INSINUAZIONE

Data di riferimento: 
10/01/2008

Non vanno ammessi al passivo i crediti esattoriali per "diritti e spese di insinuazione" ostandovi il disposto di cui all'art. 101 L.F.

(Vedi anche in questo sito Corte di Cassazione 01.03.2010)

TRIBUNALE DI MILANO - EMISSIONE E NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE - NON NECESSITA'

Data di riferimento: 
10/01/2008

In caso di fallimento del contribuente, il concessionario non deve necessariamente emettere e notificare la cartella di pagamento, ma può presentare domanda di ammissione in base al ruolo.

TRIBUNALE DI MILANO - NON AMMISSIBILITA' DEL CREDITO PER INTERESSI DI MORA

Data di riferimento: 
28/12/2007

Nell'ipotesi in cui la cartella esattoriale sia stata notificata al contribuente dopo la dichiarazione di fallimento non è ammissibile il riconoscimento di un debito per interessi ed indennità di mora sui tributi.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - PRIVILEGIO PER L'IRAP E PER LA TARSU

Data di riferimento: 
28/12/2007

Deve essere riconosciuto il privilegio al credito per IRAP ed al credito per la TARSU essendo entrambe le fattispecie da ricomprendere a pieno titolo nella categoria omogenea delle norme richiamate dall'art. 2752 c.c. con la locuzione "legge per la finanza locale".