Equitalia


Tribunale di Udine – Esdebitazione - Requisiti

Data di riferimento: 
13/01/2012

Tribunale di Udine, 13 gennaio 2012 - Dott. Alessandra BOTTAN - Presidente - Dott. Gianfranco PELLIZZONI - Giudice rel. - Dott. Mimma GRISAFI - Giudice

Il necessario requisito del pagamento di una percentuale comunque significativa in riferimento all'entità del passivo sia privilegiato, che chirografario accertato, appare soddisfatto nell'ipotesi in cui vi sia il complessivo pagamento di tutti i crediti privilegiati della società e di uno dei soci ed il parziale significativo pagamento dei creditori chirografari tanto della società, quanto di uno dei soci, a nulla rilevando il mancato pagamento dei soli creditori particolari - tanto privilegiati, quanto chirografari - dell'altro socio, atteso comunque che anche quest'ultimo socio, in virtù del pagamento effettuato con i beni della società e dell'altro socio, ha comunque parzialmente pagato i creditori sociali, in riferimento alla responsabilità sussidiaria prevista dagli artt. 2267 e 2268 del cod. civ.. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Tribunale di Ravenna - Revocabilità di ipoteca iscritta dal concessionario ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973.

Data di riferimento: 
09/12/2011

Tribunale Ravenna, 09 dicembre 2011 - Pres. Gilotta - Est. Antonella Allegra.

Revocatoria fallimentare - Ipoteca del concessionario - Revocabilità.

L'ipoteca iscritta dal concessionario per la riscossione dei tributi - ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 - sugli immobili di proprietà della società fallita con riferimento al credito tributario risultante dai ruoli non può essere qualificata come ipoteca legale, giacché non avviene a prescindere, comunque, dalla valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine alla sua necessità ed opportunità e non è pertanto sottratta al regime di revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, n. 4), legge fallimentare. (Alessandro Farolfi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Alessandro Farolfi

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Cassazione civile – Concordato preventivo, transazione fiscale e creditori privilegiati.

Data di riferimento: 
04/11/2011

Cassazione civile, sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931 - Pres. dott. V. Proto, rel. dott. V. Zanichelli

Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, il ricorso alla transazione fiscale è una mera facoltà del debitore: ove tuttavia il debitore non vi acceda, dal concordato preventivo (eventualmente) omologato non possono discendere quegli effetti - consolidamento del debito inteso quale non modificabile contestazione della pretesa ed estinzione dei giudizi in corso - subordinati all'omologazione, insieme al concordato, anche della transazione fiscale. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Nel procedimento di omologazione del concordato preventivo, ove questo non contenga una proposta di transazione fiscale, la votazione non favorevole da parte dell'Amministrazione fiscale non impedisce l'omologazione, ove sussistano gli altri presupposti prescritti dalla legge: il credito erariale può pertanto essere falcidiato anche in presenza di voto contrario dell'Amministrazione. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Domanda di insinuazione tardiva e scusabilità del ritardo.

Data di riferimento: 
13/10/2011

Cassazione civile, sez. IV, lavoro , 13 ottobre 2011, n. 21189 - Pres. Plenteda - Est. Ragonesi.

Fallimento - Accertamento del passivo - Termine per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo - Amministrazione finanziaria - Scusabilità del ritardo - Rispetto dei termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli delle cartelle - Irrilevanza - Onere della prova della scusabilità del ritardo a carico del creditore.

Tribunale di Udine – Ipoteca fiscale ed esenzione dalla revocatoria.

Data di riferimento: 
12/10/2011

Tribunale di Udine 12 ottobre 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. Pellizzoni

L'ipoteca c.d. fiscale ( prevista dall'art. 77 del d.p.r. n. 602/73 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) ha natura legale e pertanto è esentata dalla revocatoria ex art. 67, I e II comma, l.f. ( nell'ambito del contrasto giurisprudenziale, una tale interpretazione è indotta non solo dalla lettera dell'art. 67 l.f., che non contempla la revocabilità delle ipoteche legali, ma anche dall'art. 89 del d.p.r. 602/73, il quale esenta dalla revocatoria i pagamenti di imposte scadute con la conseguenza che, a fortiori, deve essere esentata la costituzione dell'ipoteca) (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'avv. Marino Ferro

Tribunale di Pavia - Ipoteca iscritta dall''esattore e sua revocabilità.

Data di riferimento: 
12/10/2011

Tribunale Pavia, 12 ottobre 2011 - Pres. Serangeli - Est. Lambertucci.

Ipoteca iscritta dall'esattore ai sensi dell'articolo 77 d.p.r. n. 602/1999 - Revocatoria fallimentare - Esclusione.

L'ipoteca iscritta dall'esattore a garanzia dei debiti tributari in quanto ipoteca legale non é soggetta a revocatoria fallimentare. (Andrea Balba) (riproduzione riservata).

Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata.

Tribunale di Rimini - Natura dell'ipoteca del concessionario e sua revocabilità. -

Data di riferimento: 
18/07/2011

Tribunale Rimini, 18 luglio 2011 - Pres. Rossella Talia - Rel. Benedetta Vitolo.

Opposizione allo stato passivo - Ipoteca ex. Art. 77 D.P.R. 602/703, natura giudiziale - Revocabilità ex art. 67 L.F..

L'ipoteca iscritta dal concessionario per la riscossione sulla base del ruolo ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) è priva del carattere dell'automaticità per cui non ha natura di ipoteca legale e, conseguentemente, è revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4, legge fallimentare, in quanto assimilabile all'ipoteca giudiziale. (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Cedrini

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Udine, Concordato Preventivo e Transazione fiscale – Presupposti per l’ammissibilità della proposta.

Data di riferimento: 
15/06/2011

Tribunale di Udine, 15 giugno 2011 - dott. Alessandra Bottan presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni giudice, dott. Mimma Grisafi Giudice rel.

Le disposizioni regolamentari che relativamente alla possibilità della transazione fiscale hanno previsto per i crediti contributivi ed assistenziali ( ex art 3 del D.M. 4/8/2009) che la proposta di concordato preventivo, per poter essere accettata dagli enti previdenziali ed assistenziali, deve prevedere anche il pagamento integrale dei crediti privilegiati per contributi dovuti all'INPS per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (artt. 2753-2778 n.1 cc), dei crediti privilegiati per premi dovuti all'INAIL e il pagamento non inferiore al trenta per cento di tutti i crediti chirografari di INPS e INAIL, non possono essere considerate mere "norme di azione", ossia rivolte alle sole amministrazioni pubbliche interessate, per imporre un certo voto nell'ambito del concordato, ma sono vere e proprie norme imperative che impongono, in funzione dell'interesse pubblico sotteso, dei precisi limiti all'imprenditore che proponendo un concordato preventivo, oltre ad un pagamento parziale dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, intenda ottenere il consolidamento della propria posizione debitoria e la definizione del contenzioso anche relativamente ai debiti E' pertanto inammissibile una domanda di concordato preventivo che non sia conforme alle previsioni della predetta normativa. (avv. Francesco Gabassi . Riproduzione riservata)

Trib. Udine – Domande tardive e decorrenza del termine per la presentazione.

Data di riferimento: 
09/05/2011

Tribunale di Udine, 9 maggio 2011  - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. G. Pellizzoni

Il termine ultimo per la presentazione delle domande tardive di dodici ( o diciotto ) mesi non necessariamente deve decorrere dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, ma può anche decorrere - in determinate ipotesi - dalla data in cui viene meno la causa non imputabile, che ha determinato l'impedimento alla presentazione della domanda tempestiva. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Per i crediti che sono sorti solo durante la procedura fallimentare o comunque che potevano essere fatti valere solo in corso di procedura, dopo il decorso del termine di cui all'art 101, quarto comma, il termine di dodici o di diciotto mesi per la presentazione della domanda non può che iniziare a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto alla pretesa creditoria o è venuta meno la causa che impediva la presentazione della domanda. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Il termine di 12 mesi per il deposito della domanda tardiva, avente ad oggetto il credito che sia conseguenza della liquidazione operata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36 bis del dpr. n. 600/73 della dichiarazione modello 770 ( se presentata in corso di procedura dallo stesso curatore, successivamente al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo), inizia a decorrere dalla data in cui il curatore presenta la dichiarazione dei redditi, atteso che è da quel momento che l'Agenzia delle Entrate è posta in grado di verificare la dichiarazione ed eventualmente rettificarla in sede di liquidazione, ai sensi del richiamato art. 36 bis del dpr. n. 600/73. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Venezia - Ipoteca ex art.77 D.P.R. 602/1973 – Assimilabilità ad ipoteca giudiziale – Revocabilità.

Data di riferimento: 
05/05/2011

Tribunale di Venezia 5 maggio 2011 - Presidente Manuela Farini - Estensore Rita Rigoni

L'ipoteca c.d. fiscale che il concessionario della riscossione dei tributi può iscrivere, in virtù del ruolo, sugli immobili del debitore e dei coobbligati ai sensi dell'articolo 77 del D.P.R. 602 del 1973 trova sì il suo titolo nella Legge, ma nel senso che la previsione normativa consente di equiparare il ruolo, quale atto amministrativo, al titolo giudiziale, onde permettere, su impulso di parte del concessionario, l'iscrizione di ipoteca da parte del conservatore: detta ipoteca è quindi assimilabile all'ipoteca giudiziale ed è soggetta alla revocatoria di cui all'articolo 67, 1° comma n. 4 della Legge Fallimentare. (Avvocato Andrea Galimberti) (riproduzione riservata)