cessazione attività


Trib. La Spezia - Pendenza di concordato preventivo, istanza di fallimento e presentazione di nuova proposta.

Data di riferimento: 
18/06/2010

Tribunale di La Spezia, 18 giugno 2010 - Pres. D'Avossa - Est. Bellè.
Segnalazione dell'Avv. Matteo Tassi

Fallimento e concordato preventivo - Contemporanea pendenza dei due procedimenti - Presentazione di una nuova proposta di concordato - Previa decisione delle istanze di fallimento - Necessità.

Società - Fusione - Nuova formulazione dell'art. 2540 bis cod. civ. - Espunzione di ogni riferimento alle società estinte - Vicenda modificativa ed evolutiva del medesimo soggetto - Applicazione degli art. 10 e 11 legge fall. - Esclusione.

In caso di contemporanea pendenza del procedimento di concordato preventivo e di quello per dichiarazione di fallimento, qualora la proposta di concordato venga respinta, il tribunale potrà procedere all'esame di una eventuale nuova proposta di concordato solo dopo aver deciso sull'istanza di fallimento già presentata e su quelle eventualmente sopraggiunte; depone in tale senso la struttura del procedimento previsto dagli artt. 162, comma 2, 179 e 175 della legge fallimentare, con particolare riferimento alla disposizione che non consente la modifica della proposta di concordato dopo che abbia avuto luogo l'adunanza dei creditori. (fb) (riproduzione riservata)

La nuova formulazione dell'art. 2504 bis, comma 1, codice civile non contiene più alcun riferimento alle società estinte, così che la fusione deve ora essere intesa come vicenda modificativa dei contratti sociali delle entità coinvolte senza che si abbia la produzione di alcun effetto successorio od estintivo; per tale motivo, in assenza della vicenda estintiva della società incorporante, non potranno trovare applicazione gli art. 10 e 11 della legge fallimentare e l'eventuale dichiarazione di fallimento potrà riguardare la sola società incorporante. (fb) (riproduzione riservata)

Trib.Napoli - Fittizio trasferimento di sede all'estero,cancellazione dal registro delle imprese e decorso dell'anno.

Data di riferimento: 
26/03/2010

Tribunale di Napoli, 26 marzo 2010 - Pres. Annunziata - Est. Forgillo.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Fallimento - Dichiarazione di - Competenza - Trasferimento di sede legale all'estero - Fittizietà - Fattispecie - Elementi indiziari.

Fallimento - Dichiarazione di - Competenza - Trasferimento di sede legale all'estero - Fittizietà - Cancellazione dal registro imprese - Irrilevanza.

Deve ritenersi fittizio il trasferimento di sede all'estero anche nel caso in cui la società sia stata cancellata dal registro delle imprese italiano ed iscritta in quello dello stato estero, abbia presentato un bilancio conforme alla legislazione di quello stato, abbia ivi effettuato alcuni pagamenti ed istituito un ufficio con personale dipendente. Non si può infatti affermare che al trasferimento all'estero della sede legale abbia fatto seguito l'esercizio di attività imprenditoriale ed il trasferimento del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa qualora la società non svolga nello stato di destinazione alcuna reale attività, la compagine sociale sia ancora interamente italiana, la società svolga di fatto in Italia buona parte della sua attività, la struttura allestita all'estero sia poco più che un ufficio di rappresentanza con un unico dipendente part-time a dispetto di un considerevole volume d'affari e si rivelino, infine, inconsistenti le motivazioni addotte per giustificare il trasferimento della sede. (fb) (riproduzione riservata)

Trib. Udine - Interruzione del procedimento per la dichiarazione di fallimento per estinzione della società ricorrente.

Data di riferimento: 
19/02/2010

Tribunale di Udine, 19 febbraio 2010Dott. Alessandra Bottan PresidenteDott. Gianfranco Pellizzoni Giudice RelatoreDott. Mimma Grisafi Giudice

Il procedimento previsto dall'art. 15 l.f. va interrotto nell'ipotesi in cui dopo il deposito del ricorso per dichiarazione di fallimento la società ricorrente si estingua per cancellazione della stessa ex art. 2495 c.c. Per quanto attiene alle cause pendenti, la cancellazione delle società deve essere equiparata alla morte della persona fisica, con conseguente interruzione di tutti i processi in corso, secondo la regola dettata dall'art. 299 cpc ed eventuale riassunzione dei processi nei confronti dei soci o ad iniziativa di questi ultimi , nel caso di rapporti attivi, sulla base del principio enunziato dall'art. 303 cpc, che nel disciplinare la riassunzione fa generico riferimento a coloro che debbono costituirsi per proseguire il giudizio, non escludendo quindi anche la facoltà dei soci di riassumere il processo. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

( si veda. sul punto in senso conforme, il decreto 7.01.2010, n. 1626/09 del Giudice del Registro del Tribunale di Udine, allegato).

(Assume rilevanza, con riferimento al caso specifico, anche l'allegata sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite,  dd. 22.02.2010 n. 4062)

Corte d'Appello di Salerno - Dichiarazione di fallimento e cancellazione dal registro imprese - dies a quo

Data di riferimento: 
14/01/2009

Corte d'Appello di Salerno 14 gennaio 2009 - Pres. Ferrante - Rel. Siani.

Fallimento - Dichiarazione - Cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese - Decorrenza del termine annuale - Individuazione del dies a quo.

Ai sensi dell'art. 10 legge fall. il dies a quo per il computo del termine annuale della cancellazione dell'impresa non può essere identificato nè con la data della richiesta di cancellazione formulata dall'imprenditore nè, ancor meno, con l'unilaterale fissazione da parte sua della data di cessazione dell'attività in forza della quale la cancellazione venga richiesta; esso va, invece, identificato con il fatto oggettivo della cancellazione assunta dall'ufficio con la sua inserzione nel registro e con conseguente ostensione dell'evento alla conoscenza di tutti i terzi. Il debitore non è inoltre ammesso a provare la conoscenza che il singolo creditore abbia della cessazione dell'attività imprenditoriale in data antecedente alla data della cancellazione dal registro delle imprese.

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 10 L.F- CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Data di riferimento: 
22/02/2008

La norma di cui all'art. 10, 2° comma l. fall. va interpretata nel senso che, poiché per le imprese individuali l'iscrizione nel registro delle imprese non ha efficacia costitutiva, ma solo dichiarativa, il debitore è sempre ammesso a provare di aver cessato di fatto l'attività in epoca anteriore al provvedimento di formale cancellazione ex art. 2193 , primo comma cod. civ, sempre che i terzi ne abbiano avuto conoscenza, rimanendo invece legittimati i creditori e il P. M., in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2913 cod. civ. a provare, che anche dopo la formale cancellazione, l'imprenditore ha continuato di fatto a svolgere attività di impresa commerciale.