amministrazione straordinaria


Appello Torino-Amministrazione straordinaria, estensione alle società satellite e fase preliminare obbligatoria di osservazione.

Data di riferimento: 
20/01/2012

Appello Torino, 20 gennaio 2012 - Pres. Griffey - Est. Stalla.

Amministrazione straordinaria - Procedimento - Principio dispositivo - Esclusione.

Amministrazione straordinaria - Dichiarazione di insolvenza - Società ammessa al concordato preventivo - Ammissibilità - Accertamento di atti di frode ex articolo 173 legge fallimentare - Funzione sanzionatoria della dichiarazione di fallimento - Esclusione.

Amministrazione straordinaria - Alternativa alla procedura di fallimento - Beneficio dell'imprenditore che abbia compiuto atti di frode - Esclusione.

Amministrazione straordinaria e procedura di fallimento - Opzione - Necessaria sussistenza di prospettive di riequilibrio economico - Periodo obbligatorio di osservazione.

Amministrazione straordinaria - Estensione della procedura alle altre società del gruppo in assenza dei requisiti dimensionali - Fase preliminare di osservazione e di accertamento dei presupposti - Necessità.

La valutazione relativa all'ammissione o meno di una società alla procedura di amministrazione straordinaria non è ispirata al principio dispositivo di parte bensì ad interessi di ordine generale e di rilevanza pubblicistica, i quali consentono di travalicare lo specifico interesse della società debitrice e dei suoi creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Tribunale di Bologna - Accordi di ristrutturazione - Condizioni di ammissibilità.

Data di riferimento: 
17/11/2011

Tribunale Bologna, 17 novembre 2011 - Presidente: dott. Giuseppe Colonna, Relatore: dott. Maurizio Atzori

L'intervento è ammissibile in seno al procedimento ex art. 182-bis della legge fallimentare. Tuttavia, l'intervento in via principale è inammissibile in quanto attraverso l'intervento in questione si realizzerebbe la violazione dei termini decadenziali previsti per la proposizione dell'opposizione all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione. E' ammissibile, al contrario, l'intervento adesivo dipendente in cui il soggetto che interviene nel procedimento manifesta l'interesse alla vittoria di una delle parti in causa, senza ampliare il thema decidendum e senza proporre domande ulteriori. (avv. Elisa Vicenzutti - Riproduzione riservata)

E' inammissibile la domanda di accantonamento di somme proposta in seno al procedimento di cui all'art. 182-bis legge fallimentare non rientrando nel novero delle decisioni che il Tribunale può assumere. (avv. Elisa Vicenzutti - Riproduzione riservata)

Tribunale di Mantova - Amministrazione straordinaria, divieto di azioni esecutive e sequestro conservativo.

Data di riferimento: 
16/08/2011

Tribunale Mantova, 16 agosto 2011 - - Est. Gibelli.

Amministrazione straordinaria - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali - Sequestro conservativo - Applicabilità.

Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali contenuto dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) deve intendersi esteso, nonostante il mancato riferimento della norma alle azioni cautelari, anche al sequestro conservativo, in quanto misura strumentale e prodromica all'azione esecutiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata).

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Tribunale di Venezia - Amministrazione straordinaria, provvedimenti cautelari conservativi e inibitoria alle banche.

Data di riferimento: 
02/08/2011

Tribunale Venezia, 02 agosto 2011 - Pres. Toppan - Est. Fidanzia.

Amministrazione straordinaria - Provvedimenti cautelari e conservativi dell'impresa ex articolo 15, comma 8, L.F. - Ammissibilità.

Provvedimenti cautelari e conservativi dell'impresa ex articolo 15, comma 8, L.F. - Tutela della par condicio creditorum - Tutela del programma di risanamento dell'azienda - Inibitoria agli istituti bancari di trattenere le somme affluite o affluende sui conti correnti dell'impresa - Autorizzazione all'utilizzo di dette somme per la continuazione dell'attività - Ammissibilità.

Un'interpretazione costituzionalmente orientata unitamente alla necessità di evitare una disparità di trattamento tra due fattispecie del tutto simili, consente di ritenere applicabile l'istituto di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge fallimentare anche alla procedura di amministrazione straordinaria, alla quale è connaturata la prospettiva di risanamento e conservazione dei valori aziendali che ha ispirato la recente riforma della legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Corte di Cassazione – Amministrazione straordinaria – Azione revocatoria e termine prescrizionale.

Data di riferimento: 
16/06/2011

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, 16 giugno 2011 n. 13244 - Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere - Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere - Dott. BERNABAI Renato - rel.Consigliere.

Anche nel procedimento concorsuale di amministrazione straordinaria l'azione revocatoria è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura, con nomina del commissario, unico soggetto legittimato ad agire, con la conseguenza che il termine di prescrizione non decorre dalla data della sentenza dichiarativa dell'insolvenza, bensì dal successivo decreto di nomina del commissario governativo che segna il momento in cui il diritto puà essere fatto valere ex art. 2935 c.c. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Amministrazione straordinaria e scioglimento dei contratti pendenti. - Prededucibilità dei crediti.

Data di riferimento: 
16/05/2011

Tribunale di Udine, 16 maggio 2011 - dott. Alessandra Bottan, presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni, giudice rel., dott. Francesco Venier, giudice.

Amministrazione straordinaria - Prosecuzione dei contratti preesistenti per facta concludentia del commissario - Esclusione - Diritto del contraente all'ammissione in prededuzione per le prestazioni eseguite prima della dichiarazione di insolvenza - Esclusione

Trib. Terni - Amm. Straordinaria-Nomina, in sede cautelare, di commissario giudiziale in sostituzione degli organi societari.

Data di riferimento: 
13/04/2011

Tribunale Terni, 13 aprile 2011 - Pres. Lanzellotto - Est. Paola Vella.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Provvedimenti cautelari ex articolo 15 l.f. - Nomina di commissario giudiziale con potere di gestione dell'impresa in sostituzione degli organi societari - Ammissibilità - Compimento di atti di straordinaria amministrazione - Autorizzazione del tribunale - Necessità.

Con riferimento ad imprese soggette alla procedura di amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 270 del 1999, è ammissibile l'adozione di provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 15, comma 8, legge fallimentare, con i quali venga nominato in via provvisoria un commissario giudiziale al quale venga affidata la gestione dell'impresa anche in sostituzione degli organi societari e con potere di compiere, previa autorizzazione del tribunale, atti di straordinaria amministrazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on.line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

 

Trib. Firenze - Amministr. straordinaria-Richiesta di concordato ex d.l. 347/2003 e legittimazione dell'organo amministrativo.

Data di riferimento: 
06/04/2011

Tribunale Firenze, 06 aprile 2011 - Pres. Paola Occhipinti - Est. Dinisi.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Ricorso per concordato - Legittimazione dell'organo amministrativo - Consiglio di amministrazione - Delibera - Necessità.

In mancanza di una specifica previsione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, la legittimazione a presentare il ricorso introduttivo, volta ad ottenere l'ammissione alla procedura concordataria, deve essere attribuita, in linea con il dettato di cui all'articolo 2380 bis c.c., all'organo amministrativo della società. Qualora detto organo sia costituito in forma collegiale, sarà necessaria l'adozione di una apposita delibera, non potendo la legittimazione di cui si discute essere riconosciuta al solo presidente del consiglio di amministrazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Trib.Venezia - Verifica del passivo e principio di non contestazione - Finanziamento di società partecipante e postergazione.

Data di riferimento: 
10/02/2011

Tribunale di Venezia, 10 febbraio 2011 - Pres. Manuela Farini - Est. Fidanzia.

Il principio di non contestazione non trova applicazione in sede di verifica dello stato passivo atteso che:
• Nel procedimento di verifica dello stato passivo le parti possono stare in giudizio personalmente senza obbligo di difesa tecnica.
• Il principio di non contestazione trova il suo presupposto logico e giuridico nel principio della analiticità della domanda e delle allegazioni delle parti, mentre una tale analiticità non é prevista dall'art. 93 l.f. (a differenza dell'art. 163 c.p.c.).
• Il principio di non contestazione presuppone la sussistenza di un processo che abbia precise scansioni, di certo non presenti nel procedimento di accertamento del passivo.
Non sussistendo un principio di non contestazione per il curatore, cui é assimilabile il commissario straordinario, non vi é una preclusione per lo stesso di far valere in sede di opposizione allo stato passivo eccezioni in fatto e in diritto che non siano state fatte valere in sede di verifica dello stato passivo. (avv. Francesco Gabassi - riproduzione Riservata)

La circostanza che l'art. 2467 c.c. sia inserito tra le norme che disciplinano il funzionamento delle società a responsabilità limitata, non esclude di per sè la sua applicabilità alle società per azioni, costituendo la postergazione un principio generale di corretto finanziamento dell'impresa che deve operare anche per le S.p.A. allorquando, per le peculiari caratteristiche del fatto concreto, il socio finanziatore non sia un mero investitore, ma sia titolare di una posizione, pur non necessariamente dominante, ma comunque assai influente all'interno della società partecipata, tale da condizionarne la politica gestionale. (avv. Francesco Gabassi - riproduzione Riservata)

Tribunale di Prato - Amministrazione straordinaria, finalità è contenuto dei provvedimenti cautelari ex articolo 15 l.f..

Data di riferimento: 
04/02/2011

Tribunale Prato, 04 febbraio 2011 - Pres. Genovese - Est. Maria Novella Legnaioli.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Provvedimenti cautelari ex articolo 15 l.f. - Ammissibilità.

Provvedimenti cautelari ex articolo 15 l.f. - Richiesta formulata dal debitore - Ammissibilità.

Provvedimenti cautelari ex articolo 15 l.f. - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Fumus boni iuris - Finalità di conservazione del patrimonio dell'impresa mediante prosecuzione dell'attività - Predisposizione di un piano di risanamento ex articolo 182 bis l.f..

Provvedimenti cautelari ex articolo 15 l.f. - Contenuto - Inibitoria delle azioni esecutive individuali - Esclusione - Nomina di amministratore giudiziario con potere di gestione ordinaria e straordinaria - Finalità di conservazione del patrimonio aziendale.

La nozione dei provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 15, comma 8, legge fallimentare, è compatibile con la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, stante la stretta connessione tra detta procedura concorsuale e il fallimento e l'esigenza, comune ad entrambe le procedure, di impedire condotte di distrazione o dissipazione del patrimonio aziendale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I provvedimenti cautelari di cui all'articolo 15, comma 8, legge fallimentare possono essere richiesti anche dal debitore, il quale è tenuto a salvaguardare la garanzia patrimoniale a tutela del soddisfacimento dei propri creditori e a non ritardare il fallimento nel caso di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)