reformatio in peius
Tribunale di Vicenza - Opposizione allo stato passivo e impugnazione incidentale del curatore.
Tribunale Vicenza, 27 maggio 2011 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Impugnazione incidentale tardiva del curatore - Ammissibilità.
Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Impugnazione incidentale tardiva del curatore - Non soccombenza - Inammissibilità.
Il curatore, a fronte della opposizione allo stato passivo presentata dal creditore ammesso solo parzialmente, può chiedere l'esclusione integrale del credito (reformatio in peius), mediante la proposizione di una impugnazione incidentale avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, fino al momento del deposito della comparsa di costituzione e risposta. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
Il Curatore non può impugnare ex art. 98 l.f. un credito ammesso al passivo conformemente alla sua stessa richiesta, per mancanza di interesse all'impugnazione. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS
Il Curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo non può chiedere il rigetto parziale di una pretesa cui nella precedente fase aveva aderito nell'"an" e nel "quantum" formulando "conclusioni" nel depositato progetto dello stato passivo (che non risulta che siano state modificate dopo le sommarie informazioni assunte dal G.D.) che prevedevano solo l'esclusione del privilegio ex art. 2751 bis n.1 cc; senza quindi la formulazione di eccezioni, né in ordine alla legittimazione attiva del ricorrente né all'effettiva esecuzione della prestazione, né in ordine al "quantum" della pretesa. Il curatore che voglia chiedere la modifica del provvedimento di ammissione di un credito del Giudice Delegato deve formalmente impugnarlo.

