Art. 47 - Apertura del concordato preventivo., Art. 101. - Domande tardive di crediti.

Corte di Cassazione (36401/2023) – L'attestatore che nella sede concordataria poi sfociata nel fallimento non ha svolto una prestazione secondo i dettami dell'art. 1176, comma 2, c.c. non ha titolo ad essere ammesso al passivo.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 dicembre 2023, n. 36401 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.

Fallimento che faccia seguito all'avvenuta revoca dell'ammissione a concordato preventivo – Atti in frode commessi dal proponente – Mancata indicazione ai creditori dei comportamenti in cui sono consistiti – Omissione di informazioni rilevanti anche da parte dell'attestatore – Stato passivo – Domanda di insinuazione di credito da  questi proposta – Inadempienza  professionale determinante rigetto.

Data di riferimento: 
29/12/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]