concordato fallimentare


Tribunale di Roma - Concordato fallimentare e modalità di espressione del comitato dei creditori in ordine alla proposta.

Data di riferimento: 
27/10/2011

Tribunale Roma, 27 ottobre 2011 - Pres. Monsurrò - Est. Di Salvo.

Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori in ordine alla proposta - Parere del comitato previsto dall'articolo 125 l.f. - Relazione motivata comparire definitivo prevista dall'articolo 129, comma 2, l.f. - Esclusione di altre di espressione in ordine alla proposta - Esclusione.

Il parere favorevole del comitato dei creditori consente di dar luogo agli adempimenti di cui all'articolo 125, legge fallimentare, e si pone quale condizione di procedibilità della proposta concordataria. Una volta che il comitato dei creditori si sia espresso in siffatta maniera, non è previsto altro pronunciamento al riguardo da parte di tale organo, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'articolo 129, comma 2, di deposito da parte del comitato di una relazione motivata con il suo parere definitivo, relazione che, per essere acquisita al procedimento, deve essere depositata in cancelleria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Fabrizio di Marzio

Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata.

Trib. Piacenza - Concordato fallimentare, sospensione feriale dei termini e natura del procedimento in assenza di opposizioni.

Data di riferimento: 
01/09/2011

Tribunale Piacenza, 01 settembre 2011 - Pres. Picciau - Est. Bersani.

Concordato fallimentare - Procedimenti di omologazione e di opposizione - Sospensione feriale dei termini - Esclusione.

Concordato fallimentare - Assenza di opposizioni - Natura del procedimento - Natura contenziosa - Esclusione.

Il procedimento di omologazione del concordato fallimentare e quello di opposizione all'omologazione non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il procedimento di omologazione del concordato fallimentare, nell'ipotesi in cui non vengano proposte opposizioni è estremamente semplificato e deformalizzato, in quanto presuppone che nel termine fissato dal giudice delegato nessuno dei soggetti legittimati abbia proposto opposizione e che pertanto non vi siano controversie da dirimere. Si tratta di una procedura che non ha natura contenziosa e che ha perso, pressoché integralmente, il carattere di ufficiosità che aveva in precedenza, tanto che l'iscrizione a ruolo deve essere necessariamente effettuata da chi presenta la proposta di concordato e non dall'opponente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

Corte App. Trieste - Pluralità di proposte di concordato fallimentare, legittimazione all'opposizione e sospensione dell'omologa

Data di riferimento: 
15/07/2011

Concordato fallimentare - Opposizione all'omologazione - Legittimazione del soggetto che abbia partecipato alla fase di selezione tra plurime proposte senza risultarne vincitore - Esclusione.

Concordato fallimentare - Procedimento di selezione tra una pluralità di proposte - Provvedimento del tribunale ex articolo 26 l.f. - Ricorso per cassazione - Sospensione del giudizio di omologa ex articolo 295 c.p.c. - Esclusione.

Lite temeraria - Controversia su questioni poste da recenti modifiche legislative - Mancanza di solido orientamento giurisprudenziale - Condanna per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c. - Esclusione.

Va disconosciuta la legittimazione ad opporsi all'omologazione in capo alla società che abbia partecipato alla fase di selezione tra le plurime proposte senza risultarne vincitrice. Difetta in capo ad essa la qualità di "interessato" in quanto l'accoglimento dell'opposizione, e la non omologazione del concordato, determinerebbero solamente la ripresa della procedura fallimentare con onere per l'opponente di proporre una nuova domanda di concordato: rivestendo con ciò l'opponente la stessa posizione di un quisque de populo esterno alla procedura, che ha un interesse di mero fatto al venir meno della procedura concordataria, per aver poi lui l'opportunità di depositare una propria proposta di concordato. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Trib. Firenze - Amministr. straordinaria-Richiesta di concordato ex d.l. 347/2003 e legittimazione dell'organo amministrativo.

Data di riferimento: 
06/04/2011

Tribunale Firenze, 06 aprile 2011 - Pres. Paola Occhipinti - Est. Dinisi.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Ricorso per concordato - Legittimazione dell'organo amministrativo - Consiglio di amministrazione - Delibera - Necessità.

In mancanza di una specifica previsione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, la legittimazione a presentare il ricorso introduttivo, volta ad ottenere l'ammissione alla procedura concordataria, deve essere attribuita, in linea con il dettato di cui all'articolo 2380 bis c.c., all'organo amministrativo della società. Qualora detto organo sia costituito in forma collegiale, sarà necessaria l'adozione di una apposita delibera, non potendo la legittimazione di cui si discute essere riconosciuta al solo presidente del consiglio di amministrazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Trib.Pordenone-Omologa del concordato fallimentare-Opposizione di un proponente – Presupposti della sospensione ex art. 295 cpc

Data di riferimento: 
18/03/2011

Tribunale di Pordenone, 24 febbraio 2011 (pubblicata il 18.03.2011)- Dr. Francesco Pedoja Presidente- Dr. Martina Gasparini Giudice- Dr. Francesco Petrucco Toffolo, Giudice rel. est.

Concordato fallimentare - Opposizione all'omologazione - Legittimazione - Di società proponente il concordato la cui proposta non sia stata scelta dal comitato dei creditori - Sussistenza - Di società che abbia depositato proposta successiva all'ordine di comunicazione ai creditori della proposta prescelta - Insussistenza.L'interesse che legittima il terzo a proporre opposizione dev'essere un interesse di diritto, immediato e diretto.Deve riconoscersi la legittimazione ad opporsi all'omologazione in capo alla società che abbia partecipato alla fase di selezione tra le plurime proposte senza risultarne vincitrice, poiché essa, nel lamentare l'illegittimità della proposta o la violazione di norme processuali, lamenta che, illegittimamente, sia prevalsa altra proposta rispetto alla propria.Non è legittimata a proporre opposizione la società che abbia depositato una nuova proposta, dopo che in relazione ad una proposta di altra società sia stato già emesso l'ordine del giudice delegato di comunicazione della stessa ai creditori; la nuova proponente non ha infatti in alcun modo partecipato all'iter del concordato fallimentare proseguito nelle fasi dell'approvazione e poi dell'omologazione, iter alla cui legittimità essa non ha un interesse giuridico ma di mero fatto. (dott. Francesco Petrucco Toffolo - Riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Concordato fallimentare - Poteri del tribunale e non obbligatorietà della formazione delle classi.

Data di riferimento: 
10/02/2011

Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274 - Pres. Proto . Est. Zanichelli

Concordato fallimentare - Curatore fallimentare - Ruolo processuale del curatore nell'ambito del giudizio di omologazione - Qualità di parte sostanziale - Esclusione - Conseguente carenza di legittimazione del curatore al reclamo contro il decreto che decide sull'omologazione del concordato fallimentare.

Concordato fallimentare - Poteri del Tribunale - Valutazione di merito sul contenuto della proposta e di convenienza per i creditori - Insussistenza laddove non sia prevista una suddivisione in classi.

Concordato fallimentare - Obbligo di formazione delle classi - Insussistenza.

Nel giudizio di omologazione il ruolo del curatore fallimentare è definito ed è, ferma la funzione di ausiliario del giudice, quello di essere unicamente il necessario contraddittore processuale, in virtù del disposto dell'art. 26 l..f., richiamato dall'art. 129 l.f., del proponente e degli eventuali opponenti nella sua qualità di rappresentante della massa dei creditori o, se si vuole, della procedura; nulla autorizza, per contro, a ritenerlo legittimato all'opposizione neppure nel caso di parere contrario alla proposta dal momento che tale facoltà non gli viene espressamente riconosciuta. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Tribunale Pordenone – Concordato fallimentare e sindacato del Giudice delegato.

Data di riferimento: 
09/12/2010

Tribunale Pordenone, 9 dicembre 2010 - Pres. dott. Pedoja, est. dott. Manzon

Quando il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 125 l.f., dopo aver ottenuto il parere del curatore e il parere favorevole del comitato dei creditori, ordina la comunicazione della proposta di concordato ai creditori per il voto, deve limitarsi ad una verifica di mera legittimità della procedura concordataria fino a quel punto seguita, essendo invece esclusa qualsiasi valutazione di merito e in particolare con riferimento alla scelta operata dal comitato dei creditori. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L'art. 125, 1 co., l.f., nella parte in cui afferma che il giudice delegato "chiede il parere al curatore con specifico riferimento.. alle garanzie offerte", deve essere interpretato nel senso che il giudice delegato deve limitarsi a verificare che delle garanzie siano state "offerte", ma non può spingersi fino a sindacare la valutazione di esse data dal curatore e, soprattutto, dal comitato dei creditori, né a valutare la tipologia e la misura delle garanzie stesse. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Ove in una proposta di concordato sia contenuta una clausola che prevede il pagamento non integrale dei crediti prededucibili ( in violazione degli artt. 111 e 111bis l.f.), essa deve intendersi come "non apposta" e, per il generale principio di conservazione degli atti giuridici, essa deve considerarsi "viziata" ma non "viziante"; per l'effetto la proposta concordataria rimane valida, ma depurata da tale clausola. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Trib. Pordenone - Concordato fallimentare - Reclamo ex art. 26 l.f. e litisconsorzio necessario del Comitato dei Creditori.

Data di riferimento: 
11/11/2010

Tribunale Pordenone, 12 novembre 2010 - Pres. Pedoja - Rel. Manzon.

Concordato fallimentare - Reclamo ex articolo 26 l.f. - Contestazione dell'operato del comitato dei creditori - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

Nell'ambito del concordato fallimentare, qualora, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26, legge fallimentare, si contesti anche l'operato del comitato dei creditori, questo deve essere ritenuto litisconsorte necessario del procedimento e ciò in considerazione del ruolo di organo attivo della procedura attribuitogli dalla riforma nonchè della legittimazione processuale allo stesso riconosciuta dal nuovo testo dell'articolo citato. (fb) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Tribunale di Pordenone - Concordato fallimentare - Termine per la proposizione di proposte migliorative.

Data di riferimento: 
08/11/2010

Tribunale di Pordenone, 08 novembre 2010 - dott. Francesco Petrucco Toffolo

A partire dall'emissione del provvedimento con il quale il giudice delegato dispone la comunicazione ai creditori della proposta di concordato fallimentare la proposta non può più essere modificata. Né, evidentemente, possono essere depositate nuove proposte essendo la rilevanza di queste subordinata ad una regressione del procedimento a seguito di un evento sopravvenuto, quale la mancata approvazione od omologazione della proposta sottoposta al voto dei creditori, o l'annullamento a seguito di reclamo ex art. 26 l.f. del provvedimento che ha avviato l'iter di approvazione. (G.F. - riproduzione riservata)

La revoca dall'ordinanza con la quale il giudice delegato dispone la comunicazione ai creditori della proposta di concordato fallimentare, in presenza di una domanda di concordato più favorevole, é inammissibile in quanto si fonderebbe su una valutazione di convenienza da parte del giudice delegato, che è palesemente incompatibile con la nuova ripartizione dei poteri degli organi del concordato fallimentare dopo la riforma, che attribuisce ai creditori (direttamente tramite il voto ed indirettamente tramite i poteri di veto e di scelta attribuiti al comitato) le valutazioni aventi ad oggetto la convenienza della proposta e sottrae al giudice delegato il controllo di merito sulla stessa; spetta invece al giudice delegato un controllo di legittimità che include, bensì, un potere di arresto ma limitato a ragioni attinenti la sussistenza dei presupposti formali e la regolarità della procedura. (G.F. - Riproduzione riservata).

Trib.Roma - Concordato fallimentare, parere supplettivo del G.D. e oggetto della valutazione del Comitato dei Creditori

Data di riferimento: 
20/10/2010

Tribunale Roma, 20 ottobre 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Lucia Odello.

Concordato fallimentare - Inerzia del comitato dei creditori - Vaglio preventivo della proposta - Funzione suppletiva del giudice delegato - Sussistenza.

Concordato fallimentare - Parere preventivo del comitato dei creditori - Valutazione della convenienza della proposta - Esclusione - Valutazione limitata alla non manifesta fattibilità.

In caso di inerzia del comitato dei creditori, la proposta di concordato fallimentare deve essere sottoposta al vaglio del giudice delegato, al quale sono in via suppletiva attribuite le funzioni del comitato. (fb) (riproduzione riservata)

Il vaglio del comitato dei creditori sulla proposta di concordato fallimentare deve ritenersi non già una necessaria prima delibazione circa la vantaggiosità o convenienza della proposta, valutazione, questa, di esclusiva competenza dei creditori, ma un'attività valutativa volta ad escludere le proposte manifestamente non fattibili e non convenienti, ovvero lesive degli interessi dei creditori, proposte che se sottoposte ai creditori senza alcun vaglio preventivo potrebbero appesantire e rallentare la procedura. (Nel caso di specie, il Tribunale ha revocato il provvedimento con il quale il Giudice delegato, in funzione suppletiva del Comitato dei creditori, aveva ritenuto non conveniente e non rituale la proposta concordataria a causa della mancanza di chiarezza della contabilità della fallita e della asserita mancanza di garanzie). (fb) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)