concordato fallimentare


Trib.La Spezia - Concord. fallimentare in procedura proveniente da concord.preventivo-Relazione ex art. 124 l.f. - Non necessità

Data di riferimento: 
07/07/2010

Tribunale di la Spezia, 7 luglio 2010.
dott. Edgardo d'Avossa       Presidente
dott. Laura Rotolo              Giudice
dott. Roberto Bellé             Giudice rel. ed estensore
Provvedimento segnalato dall'avv. Massimiliano Ratti

Nell'ipotesi in cui la procedura di concordato fallimentare provenga da una fase di concordato preventivo e l'incapienza dei beni, in caso di liquidazione fallimentare, per il pagamento dei creditori privilegiati del rango pari a quello dell'Agenzia delle Entrate, sia stata attestata dalla relazione del commissario giudiziale, essendo quest'ultimo "tecnico imparziale" munito dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lettera d) l.f., non appare necessario dare corso ad inutili e dispendiose duplicazioni di attività e pertanto non appare necessaria la nomina di professionista per la redazione della relazione di cui all'art. 124 comma terzo l.f. (G.F. - Riproduzione riservata).

Corte di Cassazione – Concordato fallimentare e sospensione della vendita immobiliare dopo l’aggiudicazione.

Data di riferimento: 
19/04/2010

Corte di Cassazione, Sezione prima civile, 19 aprile 2010 n. 9292
Pres. Proto
Rel. Cultrera

La vendita fallimentare può essere sospesa nell'ipotesi in cui sia stata formulata, anche dopo l'aggiudicazione, ma prima dell'emissione del decreto di trasferimento, una proposta di concordato più vantaggiosa, per il ceto creditorio, dell'esaurimento della fase liquidatoria. (G.F. - riproduzione riservata)

(Il provvedimento é anche riportato nella rivista "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - Milano, n. 7/2010 con nota di commento di Francesco Tomasso).

Tribunale di Ivrea - Concordato fallimentare - Classe con un unico creditore - Ammissibilità

Data di riferimento: 
09/03/2010

Tribunale di Ivrea, decr. 9 maggio 2010
Pres. Garbellotto, rel. Peila

Nel concordato fallimentare, é ammissibile la formazione di una classe con un unico creditore legato al debitore da un particolare rapporto (nella specie, si trattava di una società che era entrata a far parte della compagine sociale della impresa concordataria, debitrice nei suoi confronti di un rilevantissimo debito e non in grado di interrompere i rapporti commerciali con la fornitrice, ottenendo quindi una posizione di socio rilevante che le aveva consentito di operare da un osservatorio privilegiato e di fruire di condizioni e termini di pagamento del tutto peculiari e più vantaggiosi rispetto a quelli riservati a tutti gli altri fornitori.

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - Milano, n. 7/2010, nota di commento sul "Classamento obbligatorio nei concordati" di Paolo Catalozzi)

Trib. di Roma - Concordato fallimentare - Poteri del giudice delegato - Azione iniziata prima del fallimento: incedibilità.

Data di riferimento: 
31/03/2010

Tribunale di Roma, 31.03.2010
Dott. Ciro Monsuri presidente
Dott.ssa Concetta Fragapane giudice
Dott.ssa Luisa De Renzis giudice relatore estensore

Provvedimento segnalato dall'avv. Giovanni. Enrico Arcieri

Il giudice delegato, nella valutazione della proposta concordataria é tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta stessa, tale che questa sia inquadrabile in una necessaria cornice di legittimità - oltre che meramente formale - anche sostanziale. L'abuso dello strumento concordatario, rilevabile concretamente ed immediatamente da proposte del tutto prive di giustificazione causale o con giustificazione contraria a norme imperative, deve formare oggetto di verifica preventiva da parte del giudice. (FG - Riproduzione riservata)

Non é logicamente concepibile l'avvio di un concordato volto a prevedere oneri cui la procedura é già in grado di far fronte con le somme disponibili.

Nell'ipotesi in cui la società fallita abbia agito in data anteriore alla dichiarazione di fallimento nei confronti di un istituto bancario il quale non avendo effettuato il pagamento di un assegno di consistente importo nonostante vi fosse la provvista sul conto corrente avrebbe asseritamente causato il blocco dell'attività commerciale, il tracollo finanziario e quindi l'insolvenza della società, detta azione, non essendo nata dall'esecuzione collettiva, ma riguardando una situazione precedente, non rientra nel novero di quelle di "massa" e quindi non é cedibile senza il consenso del fallito, rendendo di conseguenza inefficace l'accordo concordatario ex art. 1372 c.c. (FG - Riproduzione riservata)

Tribunale di Roma - Concordato fallimentare: mancanza della perizia prevista dall'art.124 l.f. - Inammissibilità della proposta.

Data di riferimento: 
13/04/2010

Tribunale di Roma - Sezione fallimentare - 13.04.2010.
Giudice delegato dott. Emilio Norelli.
Provvedimento segnalato dall'avv. Giovanni Arcieri.

Nell'ipotesi in cui tra le attività comprese nel fallimento non vi siano solo somme liquide, ma anche delle azioni giudiziali già promosse (contestualmente) nei confronti dell'amministratore della società (azione di responsabilità ex art. 146 l.f. e azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.) e la proposta di concordato non preveda il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati collocati nella prima classe, non può farsi a meno della relazione giurata del professionista ex art. 124, terzo comma, l.f., la quale deve prendere in considerazione (oltre alle somme liquide) anche i crediti, le azioni e, in generale, tutte le attività suscettibili di liquidazione ex artt. 105,106,107,108-ter l.f. (gf. Riproduzione riservata)

Cassazione – Concordato fallimentare – Poteri del Tribunale- Prevalenza della proposta del fallito a parità di condizioni

Data di riferimento: 
12/02/2010

Corte di Cassazione, sezione I civile, Sentenza 12 febbraio 2010 n. 3327

Se non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificate la regolarità della procedura e l'esito della votazione, é tenuto ad omologare il concordato senza poter sindacare la valutazione di convenienza espressa dal ceto creditorio con l'approvazione del concordato.
Qualora, invece, siano state proposte opposizioni o dal fallito o dai creditori dissenzienti o da qualsiasi altro interessato, il tribunale è tenuto ad effettuare un controllo di legalità ben più pregnante ed incisivo, dovendo esaminare e valutare i fatti costitutivi dedotti a sostegno della proposta opposizione, senza dover limitare il proprio controllo alla sola verifica della regolarità formale della procedura (gf - riproduzione riservata)

Se tra più proponenti di proposte parimenti convenienti vi é anche il fallito non è sufficiente che vi sia stata la votazione favorevole alla proposta del terzo da parte dell'assemblea dei creditori, ma è necessario che sussista un motivo legittimo perché i creditori possano rifiutare la proposta di concordato del fallito, diversamente l'attribuzione dei beni al terzo resta priva di causa giuridica e comporta, quindi, un ingiustificato spostamento di ricchezza togliendo al fallito stesso, tornato in bonis, la possibilità di poter intraprendere, con i beni ancora in suo possesso, nuove iniziative imprenditoriali (gf - ripoduzione riservata).

Trib.di Roma - Concordato fallimentare - Natura e nullità della domanda - Azione iniziata prima del fallimento:incedibilità.

Data di riferimento: 
27/01/2010

Tribunale di Roma - Decreto del dott. Umberto Gentili.
Provvedimento segnalato dall'avv. Giovanni Enrico Arcieri.

La domanda di concordato ha da un lato natura di atto processuale (quale ricorso giurisdizionale), mentre, dall'altro, evidenzia i connotati di un atto a contenuto patrimoniale unilaterale tra vivi, disciplinato, in quanto compatibili, dalle regole generali del diritto civile in materia negoziale e contrattuale; pertanto l'accordo concordatario e prima ancora la proposta che ne costituisce l'ossatura - non essendo ipotizzabile una "controproposta", ma solo l'approvazione o il rigetto dei destinatari - non può derogare ai principi generali e sistematici del diritto privato nonché alle norme imperative stabilite dal diritto civile e dal diritto costituzionale, sicchè un eventuale contrasto con tali norme non può che condurre ad una qualificazione di nullità ex art. 1418 c.c. (FG - Riproduzione riservata)

Tribunale di La Spezia - Concordato fallimentare e termine per la richiesta di omologazione.

Data di riferimento: 
15/10/2009

Tribunale di La Spezia, 15 ottobre 2009 - Pres. D'Avossa - Rel. Farina e Bellè.
Segnalazione dell'Avv. Matteo Tassi

Concordato fallimentare - Approvazione della proposta - Termine per la richiesta di omologazione - Insussistenza.

Il termine che il giudice delegato fissa ai sensi dell'art. 129, comma 2, legge fall., dopo l'approvazione della proposta di concordato da parte dei creditori, si riferisce alla sola proposizione delle opposizioni e al deposito della relazione finale, non essendo invece previsto termine alcuno per la presentazione della richiesta di omologazione. (fb)

(Provvedimento, massima e titolo tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Disposizioni in materia di concordato previste dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.

La legge 18 giugno 2009 n. 69, che entra in vigore il 4 luglio 2009, prevede alcune integrazioni agli articoli 125 e 128 della legge fallimentare.

Tribunale di Messina - Concordato fallimentare - Graduazione dei privilegiati - formazione delle classi e nuova finanza.

Data di riferimento: 
18/02/2009

Tribunale di Messina, 18 febbraio 2009 - Pres. Macrì - Rel. D'Arrigo.
Segnalazione del Dott. Mauro Bernardi

Concordato fallimentare - Disciplina transitoria di cui al d. lgs. 169/07 - Procedure aperte - Nozione.

Concordato fallimentare - Soddisfacimento non integrale dei creditori con diritto di prelazione - Valore di mercato del cespite o del credito oggetto della garanzia - Determinazione.

Concordato fallimentare - Formazione delle classi - Divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione - Criteri applicativi - Nuova Finanza.

Concordato fallimentare - Formazione delle classi - Rispetto delle cause legittime di prelazione - Disciplina concernente la collocazione sussidiaria sugli immobili - Applicabilità.

Concordato fallimentare - Inserimento fra i creditori ab origine chirografari del creditore ipotecario c.d. degradato - Illegittimità.

Poiché l'art. 22 del decreto legislativo n. 169/07 stabilisce che le novità in esso contenute si applicano alle procedure di concordato «aperte» successivamente alla sua entrata in vigore, tale «apertura» deve farsi coincidere col deposito del ricorso in cancelleria, poiché questo è il momento che segna la pendenza della domanda. (mb)

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