concordato fallimentare, Tribunale di Pordenone


Trib.Pordenone-Omologa del concordato fallimentare-Opposizione di un proponente – Presupposti della sospensione ex art. 295 cpc

Data di riferimento: 
18/03/2011

Tribunale di Pordenone, 24 febbraio 2011 (pubblicata il 18.03.2011)- Dr. Francesco Pedoja Presidente- Dr. Martina Gasparini Giudice- Dr. Francesco Petrucco Toffolo, Giudice rel. est.

Concordato fallimentare - Opposizione all'omologazione - Legittimazione - Di società proponente il concordato la cui proposta non sia stata scelta dal comitato dei creditori - Sussistenza - Di società che abbia depositato proposta successiva all'ordine di comunicazione ai creditori della proposta prescelta - Insussistenza.L'interesse che legittima il terzo a proporre opposizione dev'essere un interesse di diritto, immediato e diretto.Deve riconoscersi la legittimazione ad opporsi all'omologazione in capo alla società che abbia partecipato alla fase di selezione tra le plurime proposte senza risultarne vincitrice, poiché essa, nel lamentare l'illegittimità della proposta o la violazione di norme processuali, lamenta che, illegittimamente, sia prevalsa altra proposta rispetto alla propria.Non è legittimata a proporre opposizione la società che abbia depositato una nuova proposta, dopo che in relazione ad una proposta di altra società sia stato già emesso l'ordine del giudice delegato di comunicazione della stessa ai creditori; la nuova proponente non ha infatti in alcun modo partecipato all'iter del concordato fallimentare proseguito nelle fasi dell'approvazione e poi dell'omologazione, iter alla cui legittimità essa non ha un interesse giuridico ma di mero fatto. (dott. Francesco Petrucco Toffolo - Riproduzione riservata)

Tribunale Pordenone – Concordato fallimentare e sindacato del Giudice delegato.

Data di riferimento: 
09/12/2010

Reclamo art.36

Tribunale Pordenone, 9 dicembre 2010 - Pres. dott. Pedoja, est. dott. Manzon

Quando il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 125 l.f., dopo aver ottenuto il parere del curatore e il parere favorevole del comitato dei creditori, ordina la comunicazione della proposta di concordato ai creditori per il voto, deve limitarsi ad una verifica di mera legittimità della procedura concordataria fino a quel punto seguita, essendo invece esclusa qualsiasi valutazione di merito e in particolare con riferimento alla scelta operata dal comitato dei creditori. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L'art. 125, 1 co., l.f., nella parte in cui afferma che il giudice delegato "chiede il parere al curatore con specifico riferimento.. alle garanzie offerte", deve essere interpretato nel senso che il giudice delegato deve limitarsi a verificare che delle garanzie siano state "offerte", ma non può spingersi fino a sindacare la valutazione di esse data dal curatore e, soprattutto, dal comitato dei creditori, né a valutare la tipologia e la misura delle garanzie stesse. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Ove in una proposta di concordato sia contenuta una clausola che prevede il pagamento non integrale dei crediti prededucibili ( in violazione degli artt. 111 e 111bis l.f.), essa deve intendersi come "non apposta" e, per il generale principio di conservazione degli atti giuridici, essa deve considerarsi "viziata" ma non "viziante"; per l'effetto la proposta concordataria rimane valida, ma depurata da tale clausola. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Trib. Pordenone - Concordato fallimentare - Reclamo ex art. 26 l.f. e litisconsorzio necessario del Comitato dei Creditori.

Data di riferimento: 
11/11/2010

Tribunale Pordenone, 12 novembre 2010 - Pres. Pedoja - Rel. Manzon.

Concordato fallimentare - Reclamo ex articolo 26 l.f. - Contestazione dell'operato del comitato dei creditori - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

Nell'ambito del concordato fallimentare, qualora, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26, legge fallimentare, si contesti anche l'operato del comitato dei creditori, questo deve essere ritenuto litisconsorte necessario del procedimento e ciò in considerazione del ruolo di organo attivo della procedura attribuitogli dalla riforma nonchè della legittimazione processuale allo stesso riconosciuta dal nuovo testo dell'articolo citato. (fb) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Tribunale di Pordenone - Concordato fallimentare - Termine per la proposizione di proposte migliorative.

Data di riferimento: 
08/11/2010

Tribunale di Pordenone, 08 novembre 2010 - dott. Francesco Petrucco Toffolo

A partire dall'emissione del provvedimento con il quale il giudice delegato dispone la comunicazione ai creditori della proposta di concordato fallimentare la proposta non può più essere modificata. Né, evidentemente, possono essere depositate nuove proposte essendo la rilevanza di queste subordinata ad una regressione del procedimento a seguito di un evento sopravvenuto, quale la mancata approvazione od omologazione della proposta sottoposta al voto dei creditori, o l'annullamento a seguito di reclamo ex art. 26 l.f. del provvedimento che ha avviato l'iter di approvazione. (G.F. - riproduzione riservata)

La revoca dall'ordinanza con la quale il giudice delegato dispone la comunicazione ai creditori della proposta di concordato fallimentare, in presenza di una domanda di concordato più favorevole, é inammissibile in quanto si fonderebbe su una valutazione di convenienza da parte del giudice delegato, che è palesemente incompatibile con la nuova ripartizione dei poteri degli organi del concordato fallimentare dopo la riforma, che attribuisce ai creditori (direttamente tramite il voto ed indirettamente tramite i poteri di veto e di scelta attribuiti al comitato) le valutazioni aventi ad oggetto la convenienza della proposta e sottrae al giudice delegato il controllo di merito sulla stessa; spetta invece al giudice delegato un controllo di legittimità che include, bensì, un potere di arresto ma limitato a ragioni attinenti la sussistenza dei presupposti formali e la regolarità della procedura. (G.F. - Riproduzione riservata).

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