concordato fallimentare, Corte di Cassazione
Corte di Cassazione - Concordato fallimentare - Poteri del tribunale e non obbligatorietà della formazione delle classi.
Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274 - Pres. Proto . Est. Zanichelli
Concordato fallimentare - Curatore fallimentare - Ruolo processuale del curatore nell'ambito del giudizio di omologazione - Qualità di parte sostanziale - Esclusione - Conseguente carenza di legittimazione del curatore al reclamo contro il decreto che decide sull'omologazione del concordato fallimentare.
Concordato fallimentare - Poteri del Tribunale - Valutazione di merito sul contenuto della proposta e di convenienza per i creditori - Insussistenza laddove non sia prevista una suddivisione in classi.
Concordato fallimentare - Obbligo di formazione delle classi - Insussistenza.
Nel giudizio di omologazione il ruolo del curatore fallimentare è definito ed è, ferma la funzione di ausiliario del giudice, quello di essere unicamente il necessario contraddittore processuale, in virtù del disposto dell'art. 26 l..f., richiamato dall'art. 129 l.f., del proponente e degli eventuali opponenti nella sua qualità di rappresentante della massa dei creditori o, se si vuole, della procedura; nulla autorizza, per contro, a ritenerlo legittimato all'opposizione neppure nel caso di parere contrario alla proposta dal momento che tale facoltà non gli viene espressamente riconosciuta. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Corte di Cassazione - Fase esecutiva del concordato fallimentare e poteri del Tribunale.
Cassazione, Sez. I, ord., 20 settembre 2010, n. 19858
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Fallimento - Concordato fallimentare - Esecuzione - Esecuzione del concordato fallimentare - Decreto del tribunale in sede di reclamo - Contenuto del provvedimento - Esclusione di crediti ammessi in sede di omologazione - Abnormità - Ricorso per cassazione ex art. 111 cost. - Ammissibilità - Fondamento.
Il decreto del tribunale fallimentare che - investito del reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, dopo la sentenza di omologazione del concordato fallimentare, abbia indicato le modalità di pagamento dei crediti da parte dell'assuntore - abbia escluso i crediti ammessi a seguito d' istanze tardive, è un provvedimento abnorme, viziato da carenza assoluta di potestà decisionale che, decidendo su diritti soggettivi è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., essendo preclusa al giudice delegato e al tribunale, in sede di esecuzione, di interpretare una decisione definitiva di carattere giurisdizionale, qual è la sentenza di omologazione del concordato fallimentare. (Massima ufficiale).
Corte di Cassazione - Chiusura del fallimento in pendenza di opposizioni, tardive e concordato fallimentare.
Cassazione civile sez. I, 03 settembre 2010 n. 19034
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
In presenza di una delle ipotesi previste dalla L. Fall., art. 118, nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura, sicchè quest'ultima, ricorrendo uno dei casi di cui al citato art. 118, deve essere dichiarata nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di dichiarazione tardiva di credito (G.F. - riproduzione riservata)
Alla chiusura del fallimento non osta la presentazione di una domanda di concordato fallimentare , che costituirebbe una forma alternativa di definizione del procedimento concorsuale, che non ha motivo di essere delibata, essendo già pervenuti per altra via alla definizione stessa" (G.F. - riproduzione riservata)
Corte di Cassazione – Concordato fallimentare e sospensione della vendita immobiliare dopo l’aggiudicazione.
Corte di Cassazione, Sezione prima civile, 19 aprile 2010 n. 9292
Pres. Proto
Rel. Cultrera
La vendita fallimentare può essere sospesa nell'ipotesi in cui sia stata formulata, anche dopo l'aggiudicazione, ma prima dell'emissione del decreto di trasferimento, una proposta di concordato più vantaggiosa, per il ceto creditorio, dell'esaurimento della fase liquidatoria. (G.F. - riproduzione riservata)
(Il provvedimento é anche riportato nella rivista "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - Milano, n. 7/2010 con nota di commento di Francesco Tomasso).
Cassazione – Concordato fallimentare – Poteri del Tribunale- Prevalenza della proposta del fallito a parità di condizioni
Corte di Cassazione, sezione I civile, Sentenza 12 febbraio 2010 n. 3327
Se non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificate la regolarità della procedura e l'esito della votazione, é tenuto ad omologare il concordato senza poter sindacare la valutazione di convenienza espressa dal ceto creditorio con l'approvazione del concordato.
Qualora, invece, siano state proposte opposizioni o dal fallito o dai creditori dissenzienti o da qualsiasi altro interessato, il tribunale è tenuto ad effettuare un controllo di legalità ben più pregnante ed incisivo, dovendo esaminare e valutare i fatti costitutivi dedotti a sostegno della proposta opposizione, senza dover limitare il proprio controllo alla sola verifica della regolarità formale della procedura (gf - riproduzione riservata)
Se tra più proponenti di proposte parimenti convenienti vi é anche il fallito non è sufficiente che vi sia stata la votazione favorevole alla proposta del terzo da parte dell'assemblea dei creditori, ma è necessario che sussista un motivo legittimo perché i creditori possano rifiutare la proposta di concordato del fallito, diversamente l'attribuzione dei beni al terzo resta priva di causa giuridica e comporta, quindi, un ingiustificato spostamento di ricchezza togliendo al fallito stesso, tornato in bonis, la possibilità di poter intraprendere, con i beni ancora in suo possesso, nuove iniziative imprenditoriali (gf - ripoduzione riservata).

