concordato fallimentare, Tribunale di Roma
Tribunale di Roma - Concordato fallimentare e modalità di espressione del comitato dei creditori in ordine alla proposta.
Tribunale Roma, 27 ottobre 2011 - Pres. Monsurrò - Est. Di Salvo.
Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori in ordine alla proposta - Parere del comitato previsto dall'articolo 125 l.f. - Relazione motivata comparire definitivo prevista dall'articolo 129, comma 2, l.f. - Esclusione di altre di espressione in ordine alla proposta - Esclusione.
Il parere favorevole del comitato dei creditori consente di dar luogo agli adempimenti di cui all'articolo 125, legge fallimentare, e si pone quale condizione di procedibilità della proposta concordataria. Una volta che il comitato dei creditori si sia espresso in siffatta maniera, non è previsto altro pronunciamento al riguardo da parte di tale organo, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'articolo 129, comma 2, di deposito da parte del comitato di una relazione motivata con il suo parere definitivo, relazione che, per essere acquisita al procedimento, deve essere depositata in cancelleria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Fabrizio di Marzio
Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata.
Trib.Roma - Concordato fallimentare, parere supplettivo del G.D. e oggetto della valutazione del Comitato dei Creditori
Tribunale Roma, 20 ottobre 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Lucia Odello.
Concordato fallimentare - Inerzia del comitato dei creditori - Vaglio preventivo della proposta - Funzione suppletiva del giudice delegato - Sussistenza.
Concordato fallimentare - Parere preventivo del comitato dei creditori - Valutazione della convenienza della proposta - Esclusione - Valutazione limitata alla non manifesta fattibilità.
In caso di inerzia del comitato dei creditori, la proposta di concordato fallimentare deve essere sottoposta al vaglio del giudice delegato, al quale sono in via suppletiva attribuite le funzioni del comitato. (fb) (riproduzione riservata)
Il vaglio del comitato dei creditori sulla proposta di concordato fallimentare deve ritenersi non già una necessaria prima delibazione circa la vantaggiosità o convenienza della proposta, valutazione, questa, di esclusiva competenza dei creditori, ma un'attività valutativa volta ad escludere le proposte manifestamente non fattibili e non convenienti, ovvero lesive degli interessi dei creditori, proposte che se sottoposte ai creditori senza alcun vaglio preventivo potrebbero appesantire e rallentare la procedura. (Nel caso di specie, il Tribunale ha revocato il provvedimento con il quale il Giudice delegato, in funzione suppletiva del Comitato dei creditori, aveva ritenuto non conveniente e non rituale la proposta concordataria a causa della mancanza di chiarezza della contabilità della fallita e della asserita mancanza di garanzie). (fb) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Tribunale di Roma - Concordato fallimentare: mancanza della perizia prevista dall'art.124 l.f. - Inammissibilità della proposta.
Tribunale di Roma - Sezione fallimentare - 13.04.2010.
Giudice delegato dott. Emilio Norelli.
Provvedimento segnalato dall'avv. Giovanni Arcieri.
Nell'ipotesi in cui tra le attività comprese nel fallimento non vi siano solo somme liquide, ma anche delle azioni giudiziali già promosse (contestualmente) nei confronti dell'amministratore della società (azione di responsabilità ex art. 146 l.f. e azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.) e la proposta di concordato non preveda il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati collocati nella prima classe, non può farsi a meno della relazione giurata del professionista ex art. 124, terzo comma, l.f., la quale deve prendere in considerazione (oltre alle somme liquide) anche i crediti, le azioni e, in generale, tutte le attività suscettibili di liquidazione ex artt. 105,106,107,108-ter l.f. (gf. Riproduzione riservata)
Trib. di Roma - Concordato fallimentare - Poteri del giudice delegato - Azione iniziata prima del fallimento: incedibilità.
Tribunale di Roma, 31.03.2010
Dott. Ciro Monsuri presidente
Dott.ssa Concetta Fragapane giudice
Dott.ssa Luisa De Renzis giudice relatore estensore
Provvedimento segnalato dall'avv. Giovanni. Enrico Arcieri
Il giudice delegato, nella valutazione della proposta concordataria é tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta stessa, tale che questa sia inquadrabile in una necessaria cornice di legittimità - oltre che meramente formale - anche sostanziale. L'abuso dello strumento concordatario, rilevabile concretamente ed immediatamente da proposte del tutto prive di giustificazione causale o con giustificazione contraria a norme imperative, deve formare oggetto di verifica preventiva da parte del giudice. (FG - Riproduzione riservata)
Non é logicamente concepibile l'avvio di un concordato volto a prevedere oneri cui la procedura é già in grado di far fronte con le somme disponibili.
Nell'ipotesi in cui la società fallita abbia agito in data anteriore alla dichiarazione di fallimento nei confronti di un istituto bancario il quale non avendo effettuato il pagamento di un assegno di consistente importo nonostante vi fosse la provvista sul conto corrente avrebbe asseritamente causato il blocco dell'attività commerciale, il tracollo finanziario e quindi l'insolvenza della società, detta azione, non essendo nata dall'esecuzione collettiva, ma riguardando una situazione precedente, non rientra nel novero di quelle di "massa" e quindi non é cedibile senza il consenso del fallito, rendendo di conseguenza inefficace l'accordo concordatario ex art. 1372 c.c. (FG - Riproduzione riservata)
Trib.di Roma - Concordato fallimentare - Natura e nullità della domanda - Azione iniziata prima del fallimento:incedibilità.
Tribunale di Roma - Decreto del dott. Umberto Gentili.
Provvedimento segnalato dall'avv. Giovanni Enrico Arcieri.
La domanda di concordato ha da un lato natura di atto processuale (quale ricorso giurisdizionale), mentre, dall'altro, evidenzia i connotati di un atto a contenuto patrimoniale unilaterale tra vivi, disciplinato, in quanto compatibili, dalle regole generali del diritto civile in materia negoziale e contrattuale; pertanto l'accordo concordatario e prima ancora la proposta che ne costituisce l'ossatura - non essendo ipotizzabile una "controproposta", ma solo l'approvazione o il rigetto dei destinatari - non può derogare ai principi generali e sistematici del diritto privato nonché alle norme imperative stabilite dal diritto civile e dal diritto costituzionale, sicchè un eventuale contrasto con tali norme non può che condurre ad una qualificazione di nullità ex art. 1418 c.c. (FG - Riproduzione riservata)
Trib. Roma - Concordato fallimentare - Parere del Comitato dei Creditori - Inerzia del comitato e poteri di supplenza del G.D.
Tribunale di Roma 31 luglio 2008 - Est. La Malfa.
Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori - Inerzia del comitato - Potere di supplenza del giudice delegato - Sussistenza - Fondamento.
Il giudice delegato può supplire all'inerzia del comitato dei creditori anche nell'esprimere il parere previsto dall'art. 125, comma 2, legge fall. in ordine alla proposta di concordato fallimentare. Tale conclusione non urta con la suddivisione dei compiti tra gli organi della procedura, secondo la quale al giudice delegato spettano funzioni tutorie di legittimità ed al comitato dei creditori funzioni tutorie di convenienza e di merito, potendosi rinvenire nel tessuto normativo numerose disposizioni che prevedono l'esercizio di funzioni di vigilanza aurtorizzatoria di merito del giudice delegato anche in materie di notevole rilievo, quali l'affitto e vendita dell'azienda e l'esercizio provvisorio dell'impresa. (fb)
Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on.line www.ilcaso.it
Trib. Roma - Concordato fallimentare - Pagamento parziale dei crediti tributari
Tribunale di Roma 30 giugno 2008 - Est. La Malfa.
Concordato fallimentare - Pagamento in percentuale dei crediti tributari privilegiati - Ammissibilità - Applicazione del procedimento di cui all'art. 182 ter l.f. - Esclusione.
Qualora la proposta di concordato fallimentare preveda il pagamento percentuale dei crediti tributari privilegiati, non è necessario dar corso al procedimento previsto dall'art. 182 ter legge fall. in tema di transazione fiscale e ciò in considerazione, tra l'altro, del fatto che il meccanismo di votazione del concordato fallimentare consente di attribuire valore di voto favorevole al mancato voto, nonché del fatto che l'accertamento del credito fiscale è nel fallimento adeguatamente tutelato dal procedimento di verifica del passivo. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dal sito on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Roma - Concordato fallimentare - Presentazione di più proposte - Regime applicabile all'intero procedimento
Tribunale di Roma 11 marzo 2008 - Est. La Malfa.
Concordato fallimentare - Presentazione di più proposte - Entrata in vigore delle modifiche del d.lgs. n. 169/2007 - Apertura della procedura con la prima proposta - Regime applicabile all'intero procedimento.
Nell'ipotesi in cui vengano presentate più proposte di concordato fallimentare la prima delle quali in data precedente l'entrata in vigore delle modifiche apportate dal cd. decreto correttivo n. 169/2007, si deve ritenere che l'apertura della procedura di concordato abbia luogo in seguito alla presentazione di tale prima proposta, la quale determina l'inizio di un'unica procedura nella quale si inseriscono le successive e che determina pertanto il regime applicabile all'intero procedimento. (fb)
Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

