concordato fallimentare, Tribunale di Messina
Tribunale di Messina - Concordato fallimentare - Graduazione dei privilegiati - formazione delle classi e nuova finanza.
Tribunale di Messina, 18 febbraio 2009 - Pres. Macrì - Rel. D'Arrigo.
Segnalazione del Dott. Mauro Bernardi
Concordato fallimentare - Disciplina transitoria di cui al d. lgs. 169/07 - Procedure aperte - Nozione.
Concordato fallimentare - Soddisfacimento non integrale dei creditori con diritto di prelazione - Valore di mercato del cespite o del credito oggetto della garanzia - Determinazione.
Concordato fallimentare - Formazione delle classi - Divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione - Criteri applicativi - Nuova Finanza.
Concordato fallimentare - Formazione delle classi - Rispetto delle cause legittime di prelazione - Disciplina concernente la collocazione sussidiaria sugli immobili - Applicabilità.
Concordato fallimentare - Inserimento fra i creditori ab origine chirografari del creditore ipotecario c.d. degradato - Illegittimità.
Poiché l'art. 22 del decreto legislativo n. 169/07 stabilisce che le novità in esso contenute si applicano alle procedure di concordato «aperte» successivamente alla sua entrata in vigore, tale «apertura» deve farsi coincidere col deposito del ricorso in cancelleria, poiché questo è il momento che segna la pendenza della domanda. (mb)

