Art. 56 - Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento., Art. 5 - Doveri e prerogative delle autorità preposte.

Tribunale di Vicenza – Revocatoria della vendita di un bene posta in essere dal soggetto poi fallito che ha utilizzato il ricavato per pagare un suo creditore privilegiato. Possibile condanna dell’acquirente al pagamento dell’equivalente monetario.

Tribunale Ordinario di Vicenza, Sezione Stralcio, 11 febbraio 2020 – Giud. Eloisa Pesenti.

Fallimento - Vendita di beni effettuata in periodo sospetto – Venditore poi fallito – Utilizzo del ricavato – Pagamento di un creditore privilegiato – Circostanza che non esclude la revocabilità della vendita – Possibile lesione della par condicio creditorum.

Data di riferimento: 
11/02/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]