Art. 70 - Omologazione del piano., Tribunale di Bergamo

Tribunale di Bergamo –Ristrutturazione dei debiti del consumatore: anche nei confronti del cessionario del credito bancario può trovare applicazione il disposto dell'art. 69, comma 2, C.C.I. in tema di non proponibilità dell'opposizione all'omologazione.

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., 05 luglio 2023 (data della pronuncia) – Giudice unico.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Cessionario di credito bancario – Opposizione all'omologazione - Divieto di proposizione per violazione dell'art. 124 bis del T.U.B. - Applicabilità anche nei suoi confronti. 

Data di riferimento: 
05/07/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Bergamo – E' inammissibile (non necessaria) la domanda di esdebitazione del consumatore il cui piano di ristrutturazione, come omologato, prevedente una soddisfazione parziale dei debiti, sia stato completamente eseguito.

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ. - Procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata, 01 giugno 2023 (data della pronuncia) – Giudice designato Angela Randazzo.  

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Piano prevedente l'adempimento solo parziale dei debiti – Omologazione – Esecuzione completa – Domanda del debitore di esdebitazione – Inammissibilità – Fondamento.

Data di riferimento: 
01/06/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Bergamo - Condizione di sovraindebitamento del ricorrente quale presupposto per l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Trib. Bergamo, 22 marzo 2023, Est. De Simone

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – Requisito del sovraindebitamento – Impotenza finanziaria o prognosi di totale e irreversibile illiquidità – Necessità – Obbligazioni non insopportabili – Esclusione del requisito – Pignoramento del quinto – Irrilevanza.

Data di riferimento: 
22/03/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Bergamo – L'assunzione nel tempo da parte di un lavoratore dipendente, privo di altri redditi, di debiti im misura eccedente il terzo della retribuzione lo rende "non meritevole" dell'ammisione ad un piano del consumatore.

Tribunale di  Bergamo, Sez. II civ., Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate, 09 novembre 2019 - Giudice Giovanni Panzeri.

Crisi da sovraindebitamento -  Modalità di composizione -  Ricorso alla procedura di accordo di ristrutturazione - Approvazione dei creditori - Presupposto necessario - Ipotesi di presentazione di un piano del cosumatore - Ammissione o omologazione - Valutazione rimessa al giudice - Requisito della "meritevolezza" - Condizioni richieste per considerarlo sussistente.

Data di riferimento: 
09/11/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]