tardiva
Tribunale di Treviso - Omesso avviso della udienza di verifica ed esclusione della imputabilità del ritardo.
Tribunale Treviso, 09 dicembre 2011 - - Pres., est. Fabbro.
Domanda di ammissione al passivo - Domanda tardiva - Imputabilità del ritardo - Omesso avviso dell'udienza - Causa di giustificazione - Esclusione.
Il fatto che il curatore non abbia avvisato il creditore dell'udienza di verifica (art. 92, legge fallimentare) non costituisce necessariamente causa di esclusione dell'imputabilità dell'eventuale ritardo ultra annuale nel quale il creditore o il rivendicante siano incorsi qualora si possa aliunde dedurre che gli stessi abbiano comunque avuto notizia del fallimento in tempo utile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Corte di Cassazione - Domanda di insinuazione tardiva e scusabilità del ritardo.
Cassazione civile, sez. IV, lavoro , 13 ottobre 2011, n. 21189 - Pres. Plenteda - Est. Ragonesi.
Fallimento - Accertamento del passivo - Termine per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo - Amministrazione finanziaria - Scusabilità del ritardo - Rispetto dei termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli delle cartelle - Irrilevanza - Onere della prova della scusabilità del ritardo a carico del creditore.
Trib. Rimini - Tardiva presentazione della domanda di insinuazione al passivo e non imputabilità del ritardo. -
Tribunale Rimini, 20 agosto 2011 - Pres. Rossella Talia - Est. Bernardi.
Opposizione allo stato passivo - Domanda di insinuazione al passivo ultratardiva.
L'accertamento della non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo (onere in capo al creditore istante) deve essere compiuto sulla base di tutti gli elementi sussistenti nel caso in concreto, ivi comprese le presunzioni di cui all'articolo. 2729 c.c.. (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata)
La comunicazione ex art. 92 L.F. è un atto recettizio, che può ritenersi riconosciuto dal destinatario ove vi sia la prova che sia stato consegnato al suo indirizzo. È, poi, onere del destinatario dimostrare di non averne senza colpa avuto notizia. (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Cedrini
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
Trib. Udine – Domande tardive e decorrenza del termine per la presentazione.
Tribunale di Udine, 9 maggio 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. G. Pellizzoni
Il termine ultimo per la presentazione delle domande tardive di dodici ( o diciotto ) mesi non necessariamente deve decorrere dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, ma può anche decorrere - in determinate ipotesi - dalla data in cui viene meno la causa non imputabile, che ha determinato l'impedimento alla presentazione della domanda tempestiva. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Per i crediti che sono sorti solo durante la procedura fallimentare o comunque che potevano essere fatti valere solo in corso di procedura, dopo il decorso del termine di cui all'art 101, quarto comma, il termine di dodici o di diciotto mesi per la presentazione della domanda non può che iniziare a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto alla pretesa creditoria o è venuta meno la causa che impediva la presentazione della domanda. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Il termine di 12 mesi per il deposito della domanda tardiva, avente ad oggetto il credito che sia conseguenza della liquidazione operata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36 bis del dpr. n. 600/73 della dichiarazione modello 770 ( se presentata in corso di procedura dallo stesso curatore, successivamente al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo), inizia a decorrere dalla data in cui il curatore presenta la dichiarazione dei redditi, atteso che è da quel momento che l'Agenzia delle Entrate è posta in grado di verificare la dichiarazione ed eventualmente rettificarla in sede di liquidazione, ai sensi del richiamato art. 36 bis del dpr. n. 600/73. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Verbania – Reclamo contro il decreto d’improcedibilità della domanda tardiva di credito.
Tribunale di Verbania, 10 febbraio 2011 - Pres., rel. Maria Serena Riccobono.
È inammissibile il reclamo avverso il decreto con il quale il Giudice ha dichiarato improcedibile ex art. 101, comma 4, LF la domanda tardiva di credito depositata oltre il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (c.d. ultratardiva), qualora non sia stata chiesta la revoca del provvedimento reclamato (per omessa fissazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 95 LF), né la sua modifica (stante la non imputabilità del ritardo nel deposito della domanda) a mente dell'art. 26, ultimo comma, LF, essendo devoluto in via esclusiva agli organi della procedura fallimentare nelle forme di cui agli artt. 95 ss. l.f. il vaglio circa la sussistenza del credito e il relativo rango. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Roma - Insinuazione tardiva - Causa non imputabile del ritardo e consegna dei ruoli.
Tribunale Roma, 04 novembre 2010 -
Fallimento - Insinuazione tardiva al passivo - Concessionario per la riscossione - Imputabilità del ritardo - Consegna dei ruoli.
Non ricorre la causa non imputabile del ritardo prevista dall'art. 101, comma 4, legge fallimentare, nell'ipotesi in cui il concessionario per la riscossione dei tributi abbia proposto domanda di ammissione al passivo ben oltre il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo qualora abbia ricevuto la consegna dei ruoli prima dello spirare del termine ed avesse, pertanto, la possibilità di insinuarsi tempestivamente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Fabrizio di Marzio
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Corte di Cassazione - Chiusura del fallimento in pendenza di opposizioni, tardive e concordato fallimentare.
Cassazione civile sez. I, 03 settembre 2010 n. 19034
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
In presenza di una delle ipotesi previste dalla L. Fall., art. 118, nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura, sicchè quest'ultima, ricorrendo uno dei casi di cui al citato art. 118, deve essere dichiarata nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di dichiarazione tardiva di credito (G.F. - riproduzione riservata)
Alla chiusura del fallimento non osta la presentazione di una domanda di concordato fallimentare , che costituirebbe una forma alternativa di definizione del procedimento concorsuale, che non ha motivo di essere delibata, essendo già pervenuti per altra via alla definizione stessa" (G.F. - riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Riproponibilità dell'insinuazione tardiva.
Cassazione, sez. I, 16 giugno 2010 n. 14585
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
L'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito non preclude, di per sè, la possibilità di far valere successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto, in applicazione della regola, stabilita dall'art. 310 c.p.c., comma 1, secondo cui, in via di principio, l'estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul diritto di riproporli in altro giudizio (GF - Riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Estinzione del procedimento per insinuazione tardiva: effetti.
Cassazione civile, sez. IV, lavoro , 26 maggio 2010, n. 12855 - Pres. Roselli - Rel., est. Bandini.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Mancata o tardiva costituzione del creditore istante - Estinzione del procedimento - Sussistenza - Estinzione dell'azione - Esclusione - Fondamento.
L'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito, per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore, non preclude, di per sè, la possibilità di far valere successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto, in applicazione della regola, stabilita dall'art. 310, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui, in via di principio, l'estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul diritto di riproporli in altro giudizio, rispondendo tale soluzione al principio di autonomia dell'azione rispetto al processo, applicabile anche alla fase, speciale e sommaria ma di natura giurisdizionale, destinata a concludersi con decreto. Invero non può essere estesa in via analogica all'insinuazione tardiva la decadenza dall'azione (in conseguenza dell'"abbandono" della domanda ai sensi dell'art. 98, terzo comma, della legge fall.), la quale si verifica solo per l'opposizione a stato passivo in considerazione della sua natura - estranea all'insinuazione tardiva - di rimedio impugnatorio soggetto al rispetto di termini perentori, senza che assumano rilievo eventuali esigenze di speditezza e celerità, poichè la pendenza dell'insinuazione tardiva non impedisce la chiusura della procedura concorsuale, nè ha effetto in ordine agli accantonamenti previsti dall'art. 113 della legge fall. (massima ufficiale)
Tribunale di Vicenza - Domanda tardiva e causa imputabile all'agenzia delle entrate.
Tribunale di Vicenza, 8 maggio 2009 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Fallimento - Insinuazione tardiva oltre il termine, c.d. ultratardiva - Sistema di formazione automatica del ruolo - Causa non imputabile al creditore Agenzia delle Entrate - Insussistenza.
Il sistema automatico di formazione del ruolo della riscossione costituisce una causa di ritardo riferibile all'organizzazione dell'Ente creditore, dunque una ragione che, anziché esentare da colpa per il ritardo, costituisce specificamente una causa imputabile al creditore. (gl) (riproduzione riservata)
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