fideiussione
Corte di Cassazione - Funzioni del commissario giudiziale dopo la omologa del concordato.
Cassazione civile , 04 novembre 2011, n. 22913 - Pres. Plenteda - Est. Mercolino.
Concordato preventivo - Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione - Esaurimento della procedura - Funzioni del commissario giudiziale - Legittimazione del commissario giudiziale ad agire in giudizio per l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal concordato - Esclusione.
Concordato preventivo - Risoluzione - Dichiarazione di fallimento - Legittimazione del curatore ad azionare la garanzia offerta da terzi - Esclusione - Legittimazione dei singoli creditori - Sussistenza.
Il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo, conseguente al rigetto delle impugnazioni eventualmente proposte ai sensi dell'articolo 183, legge fallimentare, determina l'esaurimento della procedura di concordato, alla quale fa seguito l'apertura di una fase meramente esecutiva ove il commissario giudiziale svolge funzioni di sorveglianza e di stimolo dell'intervento del tribunale esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Da tali attribuzioni non può tuttavia desumersi la titolarità in capo al commissario giudiziale della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Corte di Cassazione – Irrevocabilità delle rimesse effettuate dal fideiussore:presupposti.
Cassazione civile, sez. I, 14/02/2011, n. 3583, pres. Proto Vincenzo, rel. Di Palma Salvatore
Le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, Legge Fallimentare, quando risulti che attraverso la rimessa il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.
Tribunale di Bologna – Revocabilità del pagamento del terzo fideiussore.
Tribunale di Bologna, 10 maggio 2010 - Est. dott. M. Guernelli.
Non è revocabile il pagamento del terzo fideiussore se la provvista non è stata fornita dal fallito o non era comunque nella sua disponibilità oppure se il terzo non ha esercitato la rivalsa nei confronti del fallito prima del fallimento. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Art. 2467 c.c.: estensibilità della norma alle S.p.A. - Finanziamenti indiretti e postergazione
Tribunale di Udine, sentenza n. 324/09 del 21 febbraio 2009
pubblicata in data 3 marzo 2009
dott. Alessandra Bottan Griselli
dott. Gianfranco Pellizzoni
dott. Mimma Grisafi (Giudice rel.)
Deve ritenersi possibile (e doverosa in una lettura costituzionalmente orientata) l'applicazione in via analogica dell'art. 2467 c.c., ogni qualvolta la s.p.a. (ma anche l'accomandita per azioni), presenti una struttura "chiusa" analoga a quella delle s.r.l.: ossia una società con base azionaria ristretta, con soci partecipi all'attività economica e comunque coinvolti nella sua gestione, non meri "investitori", soci quindi che per la "misura", o anche solo la "qualità", della loro partecipazione siano assimilabili a quelli di srl.
(Francesco Gabassi- Riproduzione riservata)
Sono' qualificabili come finanziamenti non solo ogni apporto del socio da cui derivi un debito della società, e non abbia una diversa causa giuridica, ma anche le varie garanzie prestate dal socio nell'interesse della società che rientrano nel concetto normativo di "finanziamento in qualsiasi forma effettuato" poiché è evidente che proprio la prestazione di garanzie reali o personali (fidejussioni) rilasciate dal socio è ciò che consente alla società di ricorrere a prestiti, o anche a garanzie di terzi, altrimenti non ottenibili.
(Francesco Gabassi . Riproduzione riservata)
In assenza di disposizioni transitorie, l'art. 2467 cc é applicabile a tutti i finanziamenti che alla data dell'1/1/04 sono ancora in corso e da rimborsare, purchè al momento del finanziamento sussistano i presupposti applicativi della disciplina.
(Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 09.05.2008 - AMMISSIONE AL PASSIVO CON RISERVA DEL FIDEIUSSORE
Il fideiussore che abbia effettuato pagamenti parziali prima della dichiarazione di fallimento può insinuarsi al passivo per la somma pagata, ma sarà postergato al creditore fino all'integrale pagamento di questi (le quote di riparto del fideiussore saranno assegnate al creditore).
Qualora il creditore ottenga pagamenti parziali nel corso della procedura dal fideiussore, egli ha comunque il diritto di essere insinuato al passivo per l'intera somma, fino ad integrale pagamento. È doveroso in questo caso ammettere con riserva il credito del fideiussore nei confronti del fallito, non determinandosi alcun svantaggio per la massa in quanto solo una volta avvenuto il pagamento integrale del creditore tale riserva potrà essere sciolta ed il fideiussore potrà partecipare ai riparti.
La previsione dell'art. 61 co.1 impone infatti solamente che il regresso avvenga dopo l'integrale pagamento del creditore, condizione che non viene violata dall'ammissione con riserva del credito del fideiussore che rispetto all'azione di regresso costituisce solo un'attività prodromica, diretta all'accertamento del creditoe non al suo soddisfacimento, e che non esime dall'effettiva prova, al momento dello scioglimento della riserva, dell'avvenuto integrale pagamento del creditore (impostazione in parziale contrasto con Cass.n.903 del 17/01/08). Provvedimento tratto dal sito del Tribunale di Milano:www.fallimentitribunalemilano.net
Corte di Cassazione - Regresso tra più coobbligati nel fallimento e ratio della norma - Credito di regresso del fideiussore.
Corte di Cassazione Sez. I Civile, 17 gennaio 2008, n. 903 - Pres. Proto - Est. Del Core.
Fallimento - Effetti - Per i creditori - Concorso dei creditori - Fideiussore del fallito - Pagamento del creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale - Credito di regresso nei confronti del fallito - Assenza di precedente ammissione al passivo con riserva - Azionabilità da parte del fideiussore solvente anche in via di insinuazione tardiva - Fondamento - Limiti.
Fallimento - Creditore di più coobbligati solidali - Regresso del coobbligato - Regresso tra coobbligati falliti - Condizione dell'integrale pagamento del creditore - Ratio della norma.
Il credito di regresso del fideiussore che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale fallito ha natura concorsuale in quanto, oltre a trarre origine da un atto giuridico anteriore all'apertura della procedura fallimentare, esclude dal concorso, con effetto surrogatorio, il credito estinto e può quindi essere esercitato dal "solvens", nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso, anche quando questi non abbia chiesto e ottenuto in precedenza la insinuazione al passivo con riserva, ex art.55 legge fall., della propria pretesa di rivalsa. (Fonte CED - Corte di Cassazione)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - CREDITO DEL FIDEIUSSORE
Deve escludersi l'ammissione al passivo con riserva del credito di rivalsa del fideiussore del fallito (artt. 55 e 61 L.F.) non ancora escusso alla data di dichiarazione del fallimento in quanto credito non attuale e quindi non concorsuale, ma solo futuro ed eventuale.
E' necessario l'integrale adempimento dell'obbligazione principale affinchè il credito di regresso del fideiussore del fallito possa essere ammesso al passivo del debitore principale.

