riparto


Corte di Cassazione - Ripartizione dell'attivo ed oneri a carico del creditore ipotecario.

Data di riferimento: 
12/05/2010

Cassazione civile, sez. I 12/05/2010 n. 11500 - dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente - dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -  dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -  dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia ipotecaria vanno collocate in prededuzione non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione dei predetti immobili, ma anche parte del compenso del curatore, contabilizzato ponendo a confronto l'attività svolta nell'interesse generale e quella esercitata nell'interesse del creditore garantito, ed  una porzione delle spese generali della procedura, determinata in misura corrispondente all'accertata utilità delle stesse per il creditore garantito, adottando, ove non sia possibile un'esatta valutazione dell'incidenza delle spese generali su quelle specifiche, il criterio di proporzionalità, la cui applicabilità è tuttavia subordinata alla certezza dell'utilità di tali spese per il creditore garantito.

Provvedimento del dott. G.Pellizzoni - Reclamo contro il progetto di riparto: non accoglibilità.

Data di riferimento: 
02/10/2008

Non appare meritevole di accoglimento il reclamo avverso il progetto di ripartizione parziale nell'ipotesi in cui sia presumibile che il creditore tardivo non ancora ammesso, con il successivo riparto, possa ricevere quanto a lui sarebbe spettato nel precedente riparto parziale.

Corte d'Appello di Torino - Amministrazione straordinaria, ripartizione attivo e reclamo.

Appello Torino, 22 luglio 2011 - Pres. Griffey - Est. Patti.

Amministrazione straordinaria - Ripartizione dell'attivo ex art. 67 D.Lgs. 270/99 - Reclamo avverso il progetto di ripartizione ex art. 110, comma 3 L.F. e 26 L.F. nei testi vigenti successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 5/2006, ma anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 169/2007. Notificazione del reclamo ex art. 26, comma 8, L.F. - Nozione di controinteressati - Ricomprensione in tale nozione dei creditori in prededuzione ex art. 52 D.Lgs. 270/99 - Omessa notificazione del reclamo agli stessi - Nullità del decreto che decide sul reclamo.

E' affetto da nullità insanabile il decreto del Tribunale che decida sul reclamo proposto nelle forme dell'art. 26 L.F., ma ai sensi dell'art. 36 L.F., avverso il progetto di ripartizione di cui agli artt. 67 D.Lgs. 270/99 e 110 L.F. di cui sia stata omessa la notificazione ai creditori in prededuzione (art. 52 D.Lgs. cit.) dei quali nel progetto stesso era previsto il pagamento di una frazione del loro credito, posto che tali creditori rivestono la qualifica di controinteressati ai sensi dell'art. 26, comma 8, L.F.. (Giovanni Gobbi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Gobbi

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Circolare del tribunale di Milano del 5.11.2008 in tema di adempimenti del curatore in fase di chiusura del fallimento

Con circolare del 5.11.2008 il Tribunale di Milano indica gli adempimenti del curatore fallimentare in sede di deposito dell'istanza di chiusura; dispone altresì che sia il curatore a precalcolare orientativamente la quota degli interessi maturandi per il periodo di mesi quattro successivi alla data di deposito del piano di riparto finale, quando si prevede che l'esecuzione del piano di riparto finale si protragga di oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte del Giudice Delegato.

La circolare dà anche particolari indicazioni per quanto riguarda la predisposizione del libro giornale del fallimento.

Circolare del Tribunale di Udine ai curatori fallimentari del 19.11.2008

Riportiamo il testo della circolare del Tribunale di Udine ai curatori fallimentari del 19.11.2008, nella parte inerente le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 110 L.F., con particolare riferimento alla presentazione del prospetto delle somme disponibili e del progetto di ripartizione delle stesse e nella parte inerente gli adempimenti semestrali previsti dall'art. 33 L.F.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO - RISOLUZIONE N. 127/E DEL 3 APRILE 2008

Progetto di riparto - pagamento parziale al professionista - modalità di parcellazione.

Se il piano di riparto dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'IVA.

(Va, in punto, segnalata comunque la sentenza della Corte di Cassazione, sez.I, del 12 giugno 2008, n. 15690, il cui testo può essere esaminato al seguente indirizzo:

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1351.htm