data certa
Trib. Treviso - Verifica del passivo e produzione di copia fotostatica di documento registrato in forma telematica
Tribunale Treviso, 09 dicembre 2011 - - Pres., est. Fabbro.
Accertamento del passivo - Produzione di copia di documento munito di registrazione telematica - Prova di data certa anteriore al fallimento - Disconoscimento della copia - Effetti.
Accertamento del passivo - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Divieto di "nova" vigente nel giudizio ordinario d'appello - Applicabilità - Esclusione.
La produzione nel giudizio di accertamento del passivo della copia fotostatica riportante gli estremi della registrazione telematica di un contratto non è idonea a dimostrare la anteriorità del documento alla apertura del concorso qualora sia stata tempestivamente disconosciuta la conformità all'originale della copia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo non trova applicazione il divieto di "nova", ivi comprese le produzioni documentali, vigente nel giudizio ordinario d'appello. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Tribunale di Udine - Accertamento del passivo - Rilevabilità d'ufficio da parte del Giudice del difetto di data certa.
Tribunale di Udine, 22 novembre 2010 dott. Alessandra Bottan Griselli Presidente;dott. Francesco Venier Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice rel.
L'eccezione di difetto di data certa dei documenti prodotti da parte del ricorrente, sollevata in sede di adunanza dei creditori dal G.D. (e non dal Curatore che nel progetto di stato passivo aveva concluso per l'ammissione del credito pari al controvalore dei beni non rivendicati e non rinvenuti) non configura nell'ambito del procedimento di verifica dello stato passivo, così come invece nell'ambito di un ordinario giudizio, una eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio. (Gabassi Francesco. - riproduzione riservata).
Anche nell'ipotesi in cui si ritenesse la non rilevabilità d'ufficio del difetto di data certa da parte del G.D., va rilevato che l'eccezione sollevata dalla curatela in sede di costituzione del giudizio di opposizione è da ritenersi tempestiva in quanto nella fase dell'opposizione allo stato passivo entrambe le parti (l'opponente con l'atto di opposizione ex art. 99 II co n. 4 e la curatela con la memoria depositata nel termine di giorni 10 prima dell'udienza ex art. 99 VII co lf), possono sollevare nuove (rispetto alla fase della verifica dinanzi al G.D.) eccezioni, così come produrre - secondo la più recente giurisprudenza - nuovi documenti e proporre nuovi mezzi di prova. (Gabassi Francesco - riproduzione riservata).
I documenti di trasporto e le bolle di consegna, poichè per tali documenti, "con valenza commerciale e fiscale", non sussiste alcun obbligo di vidimazione o di attribuzione di data certa, non offrono alcuna certezza in ordine alla loro data nel senso precisato dall'art. 2704 cc. (Gabassi Francesco - riproduzione riservata).
Tribunale di Vicenza – Rilevabilità d’ufficio della mancanza di data certa per l’ammissione al passivo
Tribunale di Vicenza, 13 maggio 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
L'eccezione di difetto di data certa dei documenti prodotti da parte del ricorrente può anche essere rilevata d'ufficio dal Giudice, e deve esserlo (anche nel silenzio della parte interessata), poiché la data certa attiene all'opponibilità dell'atto che si valere in giudizio e, quindi, in definitiva integra un requisito della domanda. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Trib.Vigevano - Ammissione al passivo di credito della banca e data certa del contratto di conto corrente.
Tribunale di Vigevano, 25 marzo 2010 - Pres. Anna Maria Peschiera - Est. Maria Rita Cordova.
Segnalazione dell'Avv. Carla Eugenia Ramella
Verifica del passivo - Credito derivante da saldo di conto corrente - Data certa del contratto - Necessità.
Non può essere ammesso al passivo il credito della banca costituito dal saldo del conto corrente qualora, a fronte della relativa eccezione sollevata dal curatore, non sia data la prova della data certa anteriore al fallimento del contratto di conto corrente e di eventuali rapporti di finanziamento. In proposito, va ribadito che non valgono a conferire data certa alla documentazione prodotta ed a provare il saldo del conto gli estratti di saldaconto certificati conformi ai sensi dell'art. 50 del TUB, la cui efficacia probatoria è limitata al procedimento monitorio. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Vigevano - Conto corrente, credito della banca e prededuzione del contratto munito di data certa.
Tribunale di Vigevano, 22 febbraio 2010 - Pres. Anna Maria Peschiera - Est. Maria Francesca Abenavoli.
Segnalazione dell'Avv. Carla Eugenia Ramella
Accertamento del passivo - Credito della banca - Saldo negativo di conto corrente - Prova - Produzione del contratto con data certa anteriore al fallimento - Necessità.
Contratti - Data certa - Produzione del documento negoziale - Necessità.
Al fine di ottenere l'ammissione del saldo negativo risultante dal conto corrente, la banca deve produrre in giudizio non solo la copia degli estratti conto relativi al rapporto che ha generato il credito ma anche il contratto di conto corrente munito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. (fb) (riproduzione riservata)
Quando la data certa assume rilievo in relazione ad un atto inteso non come semplice fatto storico, ma come contratto, essa non può che riguardare i suoi contenuti specifici, sicché non vale a conferire data certa la semplice prova che un atto qualsivoglia o di qualsivoglia incerto contenuto, sia stato stipulato in epoca anteriore al fatto certo, essendo invece necessario dimostrare che fu concluso quell'atto, con quegli specifici contenuti dai quali si pretende di dedurre effetti negoziali. (fb) (riproduzione riservata)
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Tribunale di Vicenza - Rivendica di autoveicoli in leasing e prova del diritto.
Tribunale di Vicenza, 29 ottobre 2009 - Pres. Bozza - Rel. Cazzola.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Cavazzana
Fallimento - Leasing - Domanda di rivendica - Prova del diritto - Autoveicoli - Registrazioni al PRA - Opponibilità alla massa.
Le registrazioni sul P.R.A. relative all'acquisto dell'autoveicolo da parte della società di leasing ed al contestuale affidamento all'utilizzatore in leasing forniscono valida prova, sia pure per fatti equipollenti, della stipulazione del contratto di leasing automobilistico in data coeva alle annotazioni medesime; ove esse siano rimaste immutate fino alla data del fallimento dell'utilizzatore -così da escludere che, medio tempore, lo stato giuridico dell'autoveicolo possa aver subito variazioni- sono opponibili alla massa dei creditori. (fc) (riproduzione riservata)
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Tribunale di Vicenza - Opposizione allo stato passivo, data certa e riconvenzionale revocatoria del curatore.
Tribunale di Vicenza, 15 maggio 2008 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Data certa - Corrispondenza in corso particolare - Timbro postale o Autoprestazione - Inidoneità.
Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Azione riconvenzionale revocatoria - Ammissibilità - Condizioni.
Fallimento - Azione revocatoria - Condanna alla restituzione - Debito di valore - Sussistenza - Interessi e rivalutazione - Decorrenza.
Il timbro postale apposto sulla corrispondenza per "autoprestazione" dall'addetto delle Poste, di cui all'art. 8 d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, non è idoneo a conferire data certa allo scritto, poiché il plico è presentato alla Posta in busta chiusa e l'addetto non ha la possibilità di verificarne il contenuto, non potendo quindi costituire un fatto equipollente ai sensi dell'art. 2704 c.c.. (gl) (riproduzione riservata)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è ammissibile la revocatoria proposta in via di riconvenzionale dal Fallimento, in quanto si fondi sul medesimo fatto o rapporto già dedotto in giudizio e non implichi alcun ampliamento della materia già portata alla cognizione del giudice. (gl) (riproduzione riservata)
Il debito del revocato è un debito di valore, attesa la sua intrinseca illiceità nell'ambito dello speciale ordinamento concorsuale, e perciò deve essere rivalutato dal giorno del fatto oggetto di revoca (con gli interessi maturati sulla somma annualmente rivalutata), fino al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che anche il debito di valore si trasforma in debito di valuta con la liquidazione giudiziale; gli interessi maturano ulteriormente fino al saldo effettivo, sul debito di valuta. (gl) (riproduzione riservata)
Tribunale di Pescara - Fallimento e prova dei crediti della banca.
Tribunale di Pescara 18 aprile 2008 - Pres. Rel. Filocamo.
Fallimento - Domanda di ammissione al passivo - Prova del credito - Contratti - Forma scritta ad substantiam e ad probationem - Data certa anteriore al fallimento - Necessità.
Fallimento - Domanda di ammissione al passivo - Prova del credito - Rapporti bancari - Estratti conto - Data certa anteriore al fallimento - Necessità.
Fallimento - Domanda di ammissione al passivo - Rapporti bancari di durata - Prova dei relativi crediti - Prova dello svolgimento del conto - Necessità.
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - PROVA DEL CREDITO DEL PROFESSIONISTA
Ai fini della prova della effettiva esecuzione delle prestazioni professionali, non è sufficiente la mera allegazione dell'avviso di parcella, pur vistato dall'ordine, che è mero titolo per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo, ma non costituisce prova valida, di fronte alle contestazioni anche generiche di controparte, nell'ordinario giudizio di cognizione e quindi anche nella analoga fase di opposizione allo stato passivo.

