prova
Trib. Treviso - Verifica del passivo e produzione di copia fotostatica di documento registrato in forma telematica
Tribunale Treviso, 09 dicembre 2011 - - Pres., est. Fabbro.
Accertamento del passivo - Produzione di copia di documento munito di registrazione telematica - Prova di data certa anteriore al fallimento - Disconoscimento della copia - Effetti.
Accertamento del passivo - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Divieto di "nova" vigente nel giudizio ordinario d'appello - Applicabilità - Esclusione.
La produzione nel giudizio di accertamento del passivo della copia fotostatica riportante gli estremi della registrazione telematica di un contratto non è idonea a dimostrare la anteriorità del documento alla apertura del concorso qualora sia stata tempestivamente disconosciuta la conformità all'originale della copia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo non trova applicazione il divieto di "nova", ivi comprese le produzioni documentali, vigente nel giudizio ordinario d'appello. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Tribunale di Udine – Impugnazione di crediti ammessi e natura privilegiata del credito dell’agente in forma societaria.
Tribunale di Udine, 21 luglio 2011 - dott. Alessandra Bottan Griselli, presidente - dott. Francesco Venier, giudice - dott. Mimma Grisafi, giudice rel.
Fallimento - Impugnazione dei crediti ammessi - Legittimazione del creditore - Onere di contestazione nella fase di accertamento del passivo - Insussistenza.
Fallimento - Stato passivo - Ammissione con privilegio - Impresa in forma societaria - Privilegio dell'agente .
Con riferimento alla legittimazione del creditore all'impugnazione ex artt. 98 e 99 l.f. dell'ammissione di altro credito, deve ritenersi che non sussista a carico del creditore un onere di formale "contestazione" del credito concorrente già nell'ambito della fase necessaria della verifica dello stato passivo ( ai fini della configurabilità sia del requisito della soccombenza formale sia e comunque dell'interesse a impugnare). (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Ciò che rileva, ai fini dell'attribuzione del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 3 cc., non è la forma societaria o meno in cui viene svolta l'attività, ma la sostanza del rapporto di lavoro che è alla base e la natura prettamente personale dell'attività svolta: in ipotesi di agente che svolge la propria attività in forma societaria (in analogia con quanto si ritiene per l'artigiano e per il piccolo imprenditore) occorre verificare, pertanto, se il rapporto di agenzia è svolto prevalentemente con il lavoro proprio dei titolari e se nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Crediti derivanti da canoni di affitto di azienda.
Tribunale di Udine, 14 luglio 2011 - Pres. Alessandra Bottan Griselli - Rel. Mimma Grisafi. Giudice Francesco Venier.
Opposizione a stato passivo - Fondamento della domanda -Nullità del ricorso fondato su più titoli in alternativa fra loro - Insussistenza.
Contratto di affitto di azienda - Canoni - Obbligo del curatore - Prededucibilità.
Contratto di affitto di azienda - Canoni - Privilegio ex art. 2764 c.c. - Insussistenza.
E' del tutto legittimo che il ricorrente in opposizione allo stato passivo prospetti a fondamento della pretesa svolta nei confronti della curatela diversi titoli, tra loro alternativi; di conseguenza, è infondata la relativa eccezione di nullità presentata per incertezza sulla domanda così proposta. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La curatela non è liberata dall'obbligo di corrispondere eventuali canoni dovuti in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda, ai sensi dell'art. 1591 c.c., applicabile in via analogica all'affitto di azienda, anche per il periodo successivo alla cessione dell'azienda e sino alla liberazione dei locali. La curatela, infatti, al momento della scadenza del contratto ha l'obbligo contrattuale di restituire la cosa locata, libera da cose e persone e, qualora tale restituzione non avvenga, la stessa è obbligata a pagare i relativi canoni. Il credito per tali canoni va senz'altro ammesso in via di prededuzione, trattandosi di obbligo sorto in occasione, oltre che in funzione, della procedura concorsuale.
(dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Napoli - Prova del credito della banca derivante da conto corrente e irrilevanza del saldo finale.
Tribunale Napoli, 12 luglio 2011 - Pres. Campese - Est. Del Franco.
Conto corrente - Insinuazione nel passivo fallimentare - Deposito di tutti gli estratti conto dalla data di inizio rapporto sino alla chiusura - Necessità.
Ai fini dell'ammissione al passivo di un credito derivante da conto corrente, occorre che la banca produca la copia integrale della scheda del conto, che rappresenta tutte le movimentazioni del conto a fare data dalla nascita del rapporto e fino alla sua estinzione, tenuto conto che in un rapporto in cui le operazioni sono regolate in conto corrente il saldo finale è il frutto di tutte le movimentazioni in dare e in avere verificatesi a partire dall'apertura del conto stesso. (Redazione ILCASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale di Treviso - Opposizione allo stato passivo, produzioni documentali e decadenza.
Tribunale Treviso, 06 luglio 2011 - - Pres., est. Fabbro.
Opposizione allo stato passivo - Onere di produzione dei documenti prodotti in sede di verifica dello stato passivo - Acquisizione d'ufficio o su istanza di parte - Esclusione.
Opposizione allo stato passivo - Produzione di documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti con il ricorso in opposizione - Esclusione - Decadenza.
La parte che propone l'opposizione allo stato passivo ha l'onere di versare in causa i documenti di cui si è avvalsa nella fase di impugnazione, non potendo, in difetto, il tribunale acquisire detta documentazione d'ufficio o su istanza di parte. Deve, pertanto, essere dichiarata la tardività e quindi la inammissibilità della produzione documentale che l'opponente effettui all'udienza di comparizione delle parti, trattandosi di documenti idonei a fornire la prova della pretesa azionata che avrebbero potuto e dovuto essere depositati unitamente al ricorso in opposizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La decadenza prevista dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 99, legge fallimentare comporta l'impossibilità per il ricorrente di produrre nel corso del giudizio documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti unitamente al ricorso in opposizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Tribunale di Novara – Prova dei requisiti di fallibilità per le società di persone
Tribunale di Novara, 23 giugno 2011 - Pres. Quatraro - Rel. Pascale.
La prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b), c), LF in relazione alle società di persone deve essere data attraverso la produzione dei libri contabili che l'imprenditore commerciale è obbligato a tenere secondo quanto prescritto dagli artt. 2214 ss. c.c. Infatti, soltanto ai libri e alle scritture contabili la legge attribuisce un valore probatorio particolare (artt. 2709 ss. c.c.), autorizzando il giudice a trarne elementi di prova anche a favore dell'imprenditore. Dunque, anche le imprese individuali e le società di persone non tenute al deposito dei bilanci saranno tenute a fornire l'onere probatorio de quo mediante documenti che tengano, nella sostanza, luogo di veri e propri bilanci redatti secondo i principi civilistici in subiecta materia, quantunque non di bilanci in senso tecnico possa parlarsi, bensì, a seconda dei casi, di documentazione diversamente qualificata ai sensi, ad esempio, della nozione di inventario ovvero di rendiconto. Qualora l'imprenditore non sia in grado di produrre siffatta documentazione e pretenda di trarre la prova dell'insussistenza delle soglie di cui all'art. 1 LF da documenti di diverso tenore (quali la documentazione rilevate nei rapporti con il fisco), il dato non può essere acquisito puramente e semplicemente dal Tribunale, che può, invece, valutare liberamente l'affidabilità della documentazione prodotta e la sua congruità allo scopo, alla luce di tutte le circostanze del caso. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale Santa Maria Capua Vetere -Inefficacia di pagamenti ex articolo 44, l.f. e onere della prova.
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 08 giugno 2011 - - Est. Amura.
Fallimento - Inefficacia di pagamenti ex articolo 44, l.f. - Dimostrazione della concreta effettuazione dei pagamenti e della loro collocazione cronologica - Necessità.
Fallimento - Inefficacia di pagamenti ex articolo 44, l.f. - Rapporto di lavoro subordinato - Eccezione relativa alla non corretta esecuzione del rapporto - Mancata dimostrazione della effettuazione dei pagamenti - Conseguenze.
Fallimento - Ordine di esibizione di documenti - Ordine impartito al curatore fallimentare - Dichiarazione del curatore di non essere in possesso dei documenti - Conseguenze.
Il curatore che agisce ai sensi dell'articolo 44, legge fallimentare per la dichiarazione di inefficacia rispetto ai creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento ha innanzitutto l'onere di provare l'esistenza dei pagamenti che si assumono effettuati e la loro collocazione cronologica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non è sufficiente, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'articolo 44, legge fallimentare di pagamenti di retribuzioni effettuati dopo la dichiarazione di fallimento la produzione del libro matricola e delle buste paga qualora sia contestata la regolare esecuzione del rapporto di lavoro e non venga fornita la prova della concreta effettuazione dei pagamenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Corte d'Appello di Roma - Fallimento e sospensione dei termini per le vittime dell'usura.
Appello Roma, 31 maggio 2011 - Pres. Pandolfi - Est. Reali.
Fallimento - Giudizio di Reclamo - Effetto devolutivo - Preclusioni probatorie del giudizio di Appello - Inapplicabilità.
Fallimento - Giudizio di Reclamo - Produzione documentale successiva al deposito del ricorso - Inammissibilità.
Fallimento - Reclamo - Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Sospensione della procedure esecutive - Applicabilità alla procedura fallimentare.
Fallimento - Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Parere del Prefetto - Superfluità ai fini della concessione del beneficio della sospensione della procedura.
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non sono applicabili le preclusioni probatorie previste in tema di giudizio di appello, stante l'esclusione, ad opera del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, di ogni richiamo alla disciplina di tale impugnazione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Il venir meno di preclusioni probatorie nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non consente che vengano effettuate, successivamente al deposito dell'istanza ex art. 18 l. fall., ulteriori produzioni documentali, fatti salvi i fatti sopravvenuti non conoscibili al momento della proposizione del reclamo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Determinazione dei ricavi lordi ai fini della fallibilità.
Tribunale di Udine, 19 maggio 2011 - dott.ssa Alessandra Bottan Griselli - Presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni - Giudice relatore, dott.ssa Mimma Grisafi - Giudice
Fallimento - Soglie di fallibilità - Ricavi lordi - Rilevanza degli accertamenti induttivi, anche se non definitivi.
Fallimento - Soglie di fallibilità - Ricavi lordi - Rilevanza dei dati extracontabili desumibili dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza.
I ricavi lordi possono risultare, oltre che dai documenti e dalle registrazioni contabili, fiscali e di bilancio ( ove presenti ) dell'impresa, anche da altri elementi rappresentati dagli accertamenti induttivi condotti dall'amministrazione finanziaria, anche se non definitivi, o dai dati extracontabili desumibili dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, pure se non ancora tradottesi in accertamenti definitivi dell'Agenzia delle Entrate. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Mantova – Opposizione allo stato passivo, produzione di nuovi documenti e spese processuali.
Tribunale Mantova, 17 maggio 2011 - Pres. Gibelli - Est. Benatti.
In sede di opposizione allo stato passivo non è motivo di improcedibilità il mancato deposito da parte dell'opponente di copia del provvedimento impugnato non essendo detta produzione prevista da alcuna norma procedurale. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
In sede di opposizione allo stato passivo l'opponente può produrre documenti nuovi, non precedentemente depositati unitamente alla domanda ex art. 93 l. f., purtuttavia l'omessa produzione, all'atto della domanda ex art. 93 l. f. o, al più, all'adunanza di verifica, della documentazione che la parte non era impossibilitata a produrre precedentemente, può concretare giusti motivi per compensare le spese del procedimento di opposizione allo stato passivo. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
La produzione della certificazione ex art. 50 d.lgs. 385/93 (Testo Unico bancario)non è necessaria in sede di domanda di ammissione al passivo essendo prevista unicamente al fine dell'emissione di un decreto ingiuntivo. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

