prova


Corte di Cassazione - Sez. Unite - Natura - onerosa o gratuita - dell'atto con cui un soggetto adempie il debito altrui.

Data di riferimento: 
18/03/2010

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 6538 del 18 marzo 2010
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -

Corte d'Appello di Torino - Soglie di fallibilità, onere della prova e ricavi lordi.

Data di riferimento: 
15/06/2010

Corte d'Appello di Torino, 15 giugno 2010 - Pres. Griffey - Est. Stalla.
Segnalazione dell'Avv. Nicola Bottero

Fallimento - Parametri dimensionali - Onere della prova - Produzione delle scritture contabili - Necessità.

Fallimento - Soglie di fallibilità - Ricavi lordi - Rilevanza di ogni ricavo di impresa anche non imponibile ai fini Iva - Ratio.

Fallimento - Parametri dimensionali - Ricavi lordi - Rilevanza dei ricavi di ciascun anno - Media dei ricavi - Esclusione - Ratio.

Fallimento - Stato di insolvenza - Mancato pagamento di un debito di modesto importo - Rilevanza - Fattispecie.

La insussistenza dei parametri dimensionali previsti dall'art. 1 della legge fallimentare costituisce un elemento impeditivo della fattispecie di fallibilità, la cui dimostrazione è posta dalla legge a carico del debitore convenuto, il quale vi dovrà provvedere mediante produzione in giudizio delle scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

Ai fini della valutazione della sussistenza del parametro di cui all'art. 1, lett. b), legge fallimentare ("ricavi lordi di ammontare complessivo, in qualsiasi modo risultanti") assume rilievo ogni genere di ricavo di impresa, anche se non direttamente imponibile ai fini Iva, purchè riconducibile all'attività esercitata; depongono a favore di una tale interpretazione il citato dato letterale ("ricavi ..., in qualsiasi modo risultanti"), nonché la ratio di esentare dal fallimento soltanto le imprese effettivamente contraddistinte, nell'ambito di una valutazione unitaria e globale di tutti i parametri produttivi e dimensionali, da una entità economica e patrimoniale di livello medio-basso. (fb) (riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Fallimento - Requisiti dimensionali dell'imprenditore: onere della prova

Data di riferimento: 
28/05/2010

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile - Sentenza n. 13086 del 28 maggio 2010.
Presidente U. R. Panebianco, Relatore M. R. Cultrera)

Secondo il principio di c.d. prossimità della prova, è onere del debitore provare di essere esente dal fallimento; ciò non esclude, ai sensi dell'art. 15, 6° comma, l fall., la verifica d'ufficio dei requisiti da parte del tribunale fallimentare, il quale può assumere informazioni utili al completamento del bagaglio istruttorio.

 

Corte di Cassazione - Trasferimento sede: giurisdizione e competenza in ambito CEE per l'apertura della procedura di insolvenza.

Data di riferimento: 
18/05/2009

Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 18 maggio 2009, n. 11398 - Pres. Carbone - Rel. Rordorf.

Giurisdizione civile - Insolvenza transfrontaliera - Fallimento di società - Regolamento CE n. 1346/2000 - Competenza ad aprire la procedura di insolvenza - Giudice del centro di interessi della società - Presunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede legale con la sede effettiva - Trasferimento della sede all'estero anteriormente al deposito dell'istanza di fallimento - Carattere fittizio - Conseguenze - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.

Trib.Novara - Onere della prova del rapporto di conto corrente e del saldo passivo e produzione degli ultimi estratti conto.

Data di riferimento: 
11/05/2010

Tribunale di Novara, 11 maggio 2010 - Est. Guendalina Pascale.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Conto corrente bancario - Prova del credito della banca - Prova del rapporto - Produzione degli estratti conto - Inidoneità - Prova del saldo - Ricostruzione del conto - Produzione di tutti gli estratti conto - Necessità.

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Produzione di documenti non prodotti in sede di domanda di ammissione al passivo - Ammissibilità.

Compete al creditore l'onere di fornire la prova dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario dal quale è sorta la posta a suo credito e tale prova non può essere data mediante la semplice produzione degli estratti conto che sono semplici documenti contabili di parte che riassumono sinteticamente ed unilateralmente l'andamento del rapporto senza provarne l'esistenza. Questa considerazione è ancor più valida nel caso in cui gli estratti conto riportino solo i dati riassuntivi degli ultimi mesi rendendo in tal modo impossibile determinare se e come si siano formate le poste conclusive a debito del correntista. (fb) (riproduzione riservata)

In sede di opposizione allo stato passivo il creditore potrà integrare la prova del proprio credito eventualmente producendo i documenti che non abbia provveduto a produrre in sede di domanda di insinuazione al passivo. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Trieste - Istruttoria prefallimentare - Poteri d'indagine del Tribunale ed onere della prova.

Data di riferimento: 
31/03/2010

Corte d'Appello di Trieste, 31 marzo 2010
Oliviero Drigani Presidente
Vincenzo Colarieti Cons. rel.
Francesca Mulloni Consigliere
(Segnalata dal prof. avv. Alfredo Antonini)

Nel procedimento per dichiarazione di fallimento il tribunale ha un ampio potere d'indagine officioso, come si desume dall'art. 15, 4° co., l. (che prevede la richiesta da parte del giudice di informazioni urgenti) e dell'art. 1, 2° co., lettera b, l. (che, con l'inciso "in qualunque modo risulti", consente al giudice di utilizzare qualsiasi fonte di prova per accertare i ricavi lordi). (AA - riproduzione riservata)

Nell'ipotesi in cui manchi un concreto riscontro officioso (mediante l'ausilio della polizia tributaria) che valga a far emergere gli elementi che possano confermare o disattendere la tesi difensiva della debitrice, volta a dimostrare l'insussistenza dei presupposti di fallibilità indicati dall'art.1 lettere a) e b) l.f.,la parte onerata dalla prova può produrre in grado d'appello documentazione comprovante le sue ragioni ed ulteriori elementi di prova possono essere ricavati dalle dichiarazioni rese in udienza dal curatore fallimentare. (FG - riproduzione riservata)

Il mancato superamento della soglia di cinquecentomila euro prevista dall'art. 1 lettera c) l.f. in mancanza di elementi documentali certi può essere desunto anche dalla circostanza della implausibilità che creditori privati di somme ingenti siano rimasti inerti dopo la cessazione dell'attività dell'impresa. (FG - riptoduzione riservata)

Trib.Brindisi-Fallimento. Dichiarazione - Competenza - Holding personale occulta - Prova della sede della capogruppo: necessità.

Data di riferimento: 
23/03/2010

Tribunale di Brindisi, 23 marzo 2010 - Pres. Giardino - Est. Giliberti.
Segnalazione del Prof. Avv. Vincenzo Farina

Fallimento - Società di fatto occulta tra S.r.l. unipersonale e impresa individuale - Volontà negoziale dei soci - Realizzazione dell'oggetto sociale - Partecipazione ai guadagni ed alle perdite - Necessità.

Fallimento - Dichiarazione - Competenza - Holding personale occulta - Prova della sede della capo gruppo - Necessità.

L'esistenza di un sistema di finanziamento di una società a responsabilità limitata unipersonale da parte dell'impresa individuale esercitata dal titolare della prima, unitamente al costante rapporto di collaborazione tra le due imprese, volto al conseguimento di risultati patrimoniali comuni, non sono elementi sufficienti a far ritenere l'esistenza di una società di fatto tra le suddette due imprese ove manchi la prova della volontà negoziale dei soci di costituire detta società, della realizzazione dell'oggetto sociale attraverso un fondo comune e della partecipazione ai guadagni ed alle perdite. (fb) (riproduzione riservata)

Tribunale di Vicenza - Rivendica di autoveicoli in leasing e prova del diritto.

Data di riferimento: 
29/10/2009

Tribunale di Vicenza, 29 ottobre 2009 - Pres. Bozza - Rel. Cazzola.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Cavazzana

Fallimento - Leasing - Domanda di rivendica - Prova del diritto - Autoveicoli - Registrazioni al PRA - Opponibilità alla massa.

Le registrazioni sul P.R.A. relative all'acquisto dell'autoveicolo da parte della società di leasing ed al contestuale affidamento all'utilizzatore in leasing forniscono valida prova, sia pure per fatti equipollenti, della stipulazione del contratto di leasing automobilistico in data coeva alle annotazioni medesime; ove esse siano rimaste immutate fino alla data del fallimento dell'utilizzatore -così da escludere che, medio tempore, lo stato giuridico dell'autoveicolo possa aver subito variazioni- sono opponibili alla massa dei creditori. (fc) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Udine - Redazione della domanda di insinuazione in lingua straniera (intracomunitaria):ammissibilità.

Data di riferimento: 
06/12/2009

Tribunale di Udine, 6 dicembre 2009
Dott.ssa Alessandra Bottan Presidente
Dott. Gianfranco Pellizzoni Giudice rel.
Dott. Francesco Venier Giudice

Con l'introduzione del regolamento europeo sulle procedure di insolvenza ( v. Regolamento CE del Consiglio di data 29.05.00, n. 1346) è stata superata qualsiasi questione circa la formulazione in una lingua straniera ( ma comunitaria) della domanda. (fg riproduzione riservata)

la deduzione di nuovi mezzi di prova e la produzione di nuovi documenti  in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, devono ritenersi ammissibili, perché nella fase della verificazione del passivo non vi è la necessità della difesa tecnica, potendo il creditore stare in giudizio personalmente, con la conseguenza che solo in fase di opposizione il creditore istante di fronte alle contestazioni del curatore è tenuto a dimostrare in maniera stringente, secondo il principio dell'onere della prova i fatti costitutivi del proprio diritto, senza incorrere nelle decadenze e preclusioni prodottesi in precedenza, con il solo limite del divieto della mutatio libelli (fg riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 l.f. - Onere della prova - Potere d'ufficio del tribunale.

Data di riferimento: 
29/07/2009

Istruttoria prefallimentare - Dimostrazione della sussistenza dei requisiti dell'art.1-  Onere della prova - Potere d'ufficio del Tribunale.

L'art. 1, co.2, L.fall. nella parte in cui afferma che "non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma i quali *dimostrino* il possesso congiunto" dei requisiti ivi previsti non impone un onere della prova ( ai sensi dell'art. 2697 c.c.) in capo agli imprenditori stessi. E' infatti potere del tribunale indagare sempre d'ufficio sulla sussistenza dei requisiti da cui dipende l'assoggettamento dell'imprenditore alle procedure concorsuali.

Il termine "dimostrino" è da intendersi esclusivamente come indice legislativo atto a chiarire che l'onere probatorio non deve mai gravare sul creditore, ovvero come criterio per risolvere casi dubbi. Un'interpretazione letterale, che facesse gravare rigidamente l'onere della prova sull'imprenditore, contrasterebbe con la ratio della riforma, la quale ha ritenuto d'interesse generale evitare il dispendio di risorse e mezzi per procedure di minima consistenza economica e di nessun interesse per i creditori. Lasciare la scelta circa la propria fallibilità all'imprenditore stesso ( cui basterebbe non produrre prove) sarebbe viziata da irragionevolezza (considerando inoltre che l'istituto dell'esdebitazione potrebbe così doversi applicare anche a soggetti che non sono fallibili). (FG)

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