prova, Corte d'Appello di Torino


Corte di Appello di Torino – Prova dei requisiti ex art. 1, 2° co., LF

Data di riferimento: 
09/05/2011

Corte di Appello di Torino, 09 maggio 2011 - Pres. Griffey - Est. Stalla.

L'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, LF, in relazione a una società di capitali, anche nell'ipotesi in cui sia stato omesso il deposito dei bilamci,può risultare da altri elementi e, in generale, può essere dimostrata con ogni mezzo probatorio idoneo allo scopo, ferma restando l'oggettività del dato formale del mancato deposito dei bilanci di per sé certamente rilevante su altri piani, quali quello della responsabilità degli amministratori e dei liquidatori per la violazione dell'obbligo legale di deposito. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Corte d’Appello di Torino – Azione revocatoria fallimentare per pagamenti a società di leasing – Prova dello stato d’insolvenza

Data di riferimento: 
30/11/2010

Corte d'Appello di Torino, 30 novembre 2010 - Pres. Griffey - Est. Stalla.

La compensazione tra il debito del fornitore, poi fallito, per l'acquisto del credito del locatore finanziario verso il locatario inadempiente e il debito del locatore finanziario per la restituzione dei depositi fruttiferi costituenti garanzia del contratto di leasing non integra una fattispecie di pagamento con mezzi anormali, revocabile ex art. 67, primo comma, n. 2, LF, anche se avvenuta nel periodo "sospetto". (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

La prova dello stato d'insolvenza del tradens da parte dell'accipiens ai fini dell'azione revocatoria fallimentare non può desumersi dall'"anomalo" atteggiarsi dell'operazione dedotta in revoca, oggettivamente considerata. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

La prova dello stato d'insolvenza ai fini dell'azione revocatoria fallimentare non può, altresì, desumersi dalla qualificazione professionale dell'accipiens, poiché la veste imprenditoriale di costui, per quanto certamente peculiare, non potrebbe da sola fungere quale indizio a supporto della prova del requisito. Tuttavia, tale qualificazione soggettiva può e deve essere presa in considerazione, se non altro, come "occasione" dell'instaurazione di un rapporto a sua volta "qualificato", nel cui sviluppo la società finanziaria abbia potuto avere contezza, non già astratta ed ipotetica ma diretta ed effettiva, dello stato di incapacità finanziaria del proprio cliente. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

Appello Torino - Dich. di fallim., onere della prova, opzione per la contabilità semplificata e rilevanza dei debiti personali.

Data di riferimento: 
07/10/2010

Appello Torino, 07 ottobre 2010 - Pres. Griffey - Est. Converso.

Fallimento - Imprese soggette - In genere - Requisiti dimensionali dell'imprenditore - Onere della prova - Qualità di piccolo imprenditore ex art. 2083 Cod. Civ. - Irrilevanza.

Dichiarazione di fallimento - Superamento delle soglie di fallibilità - Onere della prova - Mancato deposito del bilancio - Imprenditore in regime di contabilità semplificata ex art. 18, D.P.R. 1973, n. 600 - Conseguenze - Irrilevanza.

Dichiarazione di fallimento - Imprenditore individuale - Debiti personali - Confusione in un unico patrimonio dei rapporti giuridici inerenti l'esercizio dell'impresa e di quelli personali del medesimo - Conseguenze - Rilevanza.

I requisiti di fallibilità sono fissati dall'art. 1, legge fallimentare, il quale dispone in via di principio la fallibilità dell'imprenditore commerciale (comma 1), salva la prova dei fatti impeditivi di cui al II comma, rimessi all'onere probatorio del diretto interessato, "escludendo quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito dalla norma sostanziale dell'art. 2083, c.c." (Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2010, n. 13086). (Mario Magliano, Marina De Cesare) (riproduzione riservata)

L'opzione per la contabilità semplificata - effettuata dall'imprenditore a proprio rischio, posto che costituisce una conclamata eccezione al principio generale valido sul piano civilistico e tributario dell'obbligatorietà delle scritture contabili - ha sicuramente efficacia sul piano tributario, ma è del tutto irrilevante su quello civilistico. Pertanto, l'impossibilità per l'imprenditore di assolvere all'onere di provare i fatti impeditivi di cui all'art. 1, legge fallimentare sulla base delle scritture contabili obbligatorie deriva da una sua scelta insindacabile. (Mario Magliano, Marina De Cesare) (riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Torino - Soglie di fallibilità, onere della prova e ricavi lordi.

Data di riferimento: 
15/06/2010

Corte d'Appello di Torino, 15 giugno 2010 - Pres. Griffey - Est. Stalla.
Segnalazione dell'Avv. Nicola Bottero

Fallimento - Parametri dimensionali - Onere della prova - Produzione delle scritture contabili - Necessità.

Fallimento - Soglie di fallibilità - Ricavi lordi - Rilevanza di ogni ricavo di impresa anche non imponibile ai fini Iva - Ratio.

Fallimento - Parametri dimensionali - Ricavi lordi - Rilevanza dei ricavi di ciascun anno - Media dei ricavi - Esclusione - Ratio.

Fallimento - Stato di insolvenza - Mancato pagamento di un debito di modesto importo - Rilevanza - Fattispecie.

La insussistenza dei parametri dimensionali previsti dall'art. 1 della legge fallimentare costituisce un elemento impeditivo della fattispecie di fallibilità, la cui dimostrazione è posta dalla legge a carico del debitore convenuto, il quale vi dovrà provvedere mediante produzione in giudizio delle scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

Ai fini della valutazione della sussistenza del parametro di cui all'art. 1, lett. b), legge fallimentare ("ricavi lordi di ammontare complessivo, in qualsiasi modo risultanti") assume rilievo ogni genere di ricavo di impresa, anche se non direttamente imponibile ai fini Iva, purchè riconducibile all'attività esercitata; depongono a favore di una tale interpretazione il citato dato letterale ("ricavi ..., in qualsiasi modo risultanti"), nonché la ratio di esentare dal fallimento soltanto le imprese effettivamente contraddistinte, nell'ambito di una valutazione unitaria e globale di tutti i parametri produttivi e dimensionali, da una entità economica e patrimoniale di livello medio-basso. (fb) (riproduzione riservata)

C.App. Torino Dichiarazione di fall,onere della prova,opzione per la contabilità semplificata e rilevanza dei debiti personali

Appello Torino, 07 ottobre 2010 - Pres. Griffey - Est. Converso.

Fallimento - Imprese soggette - In genere - Requisiti dimensionali dell'imprenditore - Onere della prova - Qualità di piccolo imprenditore ex art. 2083 Cod. Civ. - Irrilevanza.

Dichiarazione di fallimento - Superamento delle soglie di fallibilità - Onere della prova - Mancato deposito del bilancio - Imprenditore in regime di contabilità semplificata ex art. 18, D.P.R. 1973, n. 600 - Conseguenze - Irrilevanza.

Dichiarazione di fallimento - Imprenditore individuale - Debiti personali - Confusione in un unico patrimonio dei rapporti giuridici inerenti l'esercizio dell'impresa e di quelli personali del medesimo - Conseguenze - Rilevanza.

I requisiti di fallibilità sono fissati dall'art. 1, legge fallimentare, il quale dispone in via di principio la fallibilità dell'imprenditore commerciale (comma 1), salva la prova dei fatti impeditivi di cui al II comma, rimessi all'onere probatorio del diretto interessato, "escludendo quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito dalla norma sostanziale dell'art. 2083, c.c." (Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2010, n. 13086). (Mario Magliano, Marina De Cesare) (riproduzione riservata)

L'opzione per la contabilità semplificata - effettuata dall'imprenditore a proprio rischio, posto che costituisce una conclamata eccezione al principio generale valido sul piano civilistico e tributario dell'obbligatorietà delle scritture contabili - ha sicuramente efficacia sul piano tributario, ma è del tutto irrilevante su quello civilistico. Pertanto, l'impossibilità per l'imprenditore di assolvere all'onere di provare i fatti impeditivi di cui all'art. 1, legge fallimentare sulla base delle scritture contabili obbligatorie deriva da una sua scelta insindacabile. (Mario Magliano, Marina De Cesare) (riproduzione riservata)