prova, Corte di Cassazione
Corte di Cassazione - Revocatoria -Difese del convenuto proponibili per la prima volta in appello.
Cassazione, sez. VI, sottosezione I, 4 marzo 2011 n. 5333 Dott. PROTO Vincenzo - Presidente - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - Dott. DIDONE Antonio - rel.Consigliere -
Nella materia specifica della revocatoria fallimentare, le eccezioni del convenuto dirette a contestare l'esistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo della domanda non configurano eccezioni in senso proprio, costituendo semplici difese volte a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda e, conseguentemente, sono rilevabili d'ufficio e, quindi, proponibili per la prima volta anche in sede di appello, sempre che i relativi fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati dalla parte nel giudizio di primo grado, entro il termine dell'art. 183 c.p.c. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).
Corte di Cassazione - Opposizione allo stato passivo e prova del credito.
Corte di Cassazione, sez. prima civile, 25 febbraio 2011 n. 4708 - Pres. Proto, rel. Didone.
Fallimento - Opposizione - Allo stato passivo - Prova del credito - Produzione di documenti - Divieto di cui all'art. 345 c.p.c. - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze - Produzione di documenti con il ricorso introduttivo - Ammissibilità.
Prova testimoniale civile - Ammissione - Capitoli di prova - Opposizione allo stato passivo in materia di prestazione di lavoro - Allegazione specifica dei fatti - Loro indicazione quali mezzi di prova - Riferimento ai capitoli descritti nella premessa dell'opposizione - Sufficienza.
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, anche nella disciplina prevista dal d.lg. n. 169 del 2007 (come nel regime intermedio, successivo al d.lg. n. 5 del 2006), per la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo non trova applicazione il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria; tale rimedio, infatti, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 96 l. fall., segnando solo gli atti introduttivi ex art. 98 e 99 l. fall., con l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori. (Massima ufficiale)
Cassazione Civile – Onere del debitore di provare i requisiti dell’art. 1, 2° co., LF.
Cassazione Civile, 15 novembre 2010, n. 23052 - Pres. Proto - Rel. Ragonesi.
L'art. 1, secondo comma, LF, così come modificato dal d.lgs. 169/2007, aderendo al principio di prossimità della prova, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali prescritti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)
Corte di Cassazione - Opposizione allo stato passivo e problematiche probatorie.
Cassazione civile, sez. VI , 08 novembre 2010, n. 22711 - Pres. Vittoria - Est. Didone.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere - Poteri istruttori del tribunale - Acquisizione d'ufficio del fascicolo della verifica del passivo avanti al giudice delegato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato - ai sensi dell'art.99 legge fall., novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007 - dal principio dispositivo, come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa, per cui il materiale probatorio che lo concerne è quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice, ai sensi degli artt. 210 e 213 cod. proc. civ., ed è solo quel materiale che ha titolo a restare nel processo; tale principio opera sin dalla fase della verifica dei crediti avanti al giudice delegato decidendo tale organo, ex art. 95 legge fall., nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati. (Affermando detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il tribunale non aveva acquisito d'ufficio i documenti contenuti nella domanda di insinuazione al passivo e non versati dal creditore, gli uni e l'altra, nel giudizio di opposizione allo stato passivo). (massima ufficiale)
Cassazione - Dichiaraz. di fallim., potere di indagine ufficiosa del tribunale vincolato alle allegazioni difensive delle parti
Cassazione civile, sez. I , 23 luglio 2010, n. 17281 - Pres. Carnevale - Est. Piccininni.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - In genere - Istruzione probatoria - Poteri d'indagine officiosa spettanti al tribunale - Discrezionalità - Oggetto - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Fondamento - Condizioni - Fattispecie regolata dal d.lgs. n. 169 del 2007.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'art. 1, secondo comma, legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre il potere di indagine officiosa è residuato in capo al tribunale, pur dopo l'abrogazione dell'iniziativa d'ufficio e tenuto conto dell'esigenza di evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, potendo il giudice tuttora assumere informazioni urgenti, ex art. 15, quarto comma, legge fall., utilizzare i dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino e dunque a prescindere dalle allegazioni del debitore, ex art. 1, secondo comma, lettera b), legge fall., assumere mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 legge fall.; tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le lacune delle parti, è però necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive ma non è rimesso a presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione del giudice di merito competente circa l'incompletezza del materiale probatorio, l'individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonchè la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria. (massima ufficiale)
Corte di Cassazione - Fallimento - Requisiti dimensionali dell'imprenditore: onere della prova
Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile - Sentenza n. 13086 del 28 maggio 2010.
Presidente U. R. Panebianco, Relatore M. R. Cultrera)
Secondo il principio di c.d. prossimità della prova, è onere del debitore provare di essere esente dal fallimento; ciò non esclude, ai sensi dell'art. 15, 6° comma, l fall., la verifica d'ufficio dei requisiti da parte del tribunale fallimentare, il quale può assumere informazioni utili al completamento del bagaglio istruttorio.
Corte di Cassazione - Opposizione allo stato passivo e produzione di nuovi documenti.
Corte di Cassazione Sez. I Civile, 18 marzo 2010, n. 6621 - Pres. Proto - Est. Ceccherini.
Fallimento - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Regime giuridico successivo al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 - Documenti nuovi - Produzione - Autorizzazione del tribunale - Condizioni - Indispensabilità e impossibilità della tempestiva produzione - Fondamento - Mancato esercizio - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo - che, nella disciplina introdotta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha natura impugnatoria ed è fondato sul principio dispositivo, nonché sulle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova - il potere del tribunale di autorizzare la produzione di ulteriori documenti, diversi da quelli prodotti con il ricorso in opposizione, secondo quanto previsto dall'art. 99, ottavo comma, della legge fall., nel testo stabilito dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 6, quarto comma, del d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, è funzionale alla loro eventuale indispensabilità per la decisione, e può trovare giustificazione solo nella precedente provata impossibilità di produrli, non potendo essere invocato dalla parte per supplire alla decadenza derivante dal proprio precedente comportamento omissivo. Ne consegue che, di regola, è insindacabile, in sede di legittimità, il mancato esercizio da parte del tribunale del potere officioso di autorizzare la produzione di nuovi documenti. (massima ufficiale)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Corte di Cassazione - Sez. Unite - Natura - onerosa o gratuita - dell'atto con cui un soggetto adempie il debito altrui.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 6538 del 18 marzo 2010
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Corte di Cassazione - Trasferimento sede: giurisdizione e competenza in ambito CEE per l'apertura della procedura di insolvenza.
Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 18 maggio 2009, n. 11398 - Pres. Carbone - Rel. Rordorf.
Giurisdizione civile - Insolvenza transfrontaliera - Fallimento di società - Regolamento CE n. 1346/2000 - Competenza ad aprire la procedura di insolvenza - Giudice del centro di interessi della società - Presunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede legale con la sede effettiva - Trasferimento della sede all'estero anteriormente al deposito dell'istanza di fallimento - Carattere fittizio - Conseguenze - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.

