prova, Tribunale di Napoli
Tribunale di Napoli - Prova del credito della banca derivante da conto corrente e irrilevanza del saldo finale.
Tribunale Napoli, 12 luglio 2011 - Pres. Campese - Est. Del Franco.
Conto corrente - Insinuazione nel passivo fallimentare - Deposito di tutti gli estratti conto dalla data di inizio rapporto sino alla chiusura - Necessità.
Ai fini dell'ammissione al passivo di un credito derivante da conto corrente, occorre che la banca produca la copia integrale della scheda del conto, che rappresenta tutte le movimentazioni del conto a fare data dalla nascita del rapporto e fino alla sua estinzione, tenuto conto che in un rapporto in cui le operazioni sono regolate in conto corrente il saldo finale è il frutto di tutte le movimentazioni in dare e in avere verificatesi a partire dall'apertura del conto stesso. (Redazione ILCASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale di Napoli - Dichiarazione di fallimento ed onere della prova.
Tribunale di Napoli, 21 aprile 2010 - Est. De Matteis.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Fallimento - Istanza del creditore - Requisiti di fallibilità - Onere della prova - Soddisfazione.
Fallimento - Imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa - Riforma - Decorrenza del dies a quo - Cancellazione dal registro delle imprese.
Fallimento - Imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa - Cancellazione dal registro delle imprese - Natura dell'atto di cancellazione - Principio dell'effettività - In operatività.
Fallimento - Requisiti quantitativi ex art. 1, comma 2 l.fall. - Accertamento - Dichiarazioni dei redditi e modelli unici IVA - Utilizzabilità in giudizio.
Fallimento - Requisiti quantitativi ex art. 1, comma 2 l.fall. - Applicabilità all'imprenditore persona fisica.
Fallimento - Imprenditore persona fisica - Possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, l.fall. - Onere della prova - Mancato assolvimento dell'onere della prova.
Ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova in tema di dichiarazione di fallimento è sufficiente che il creditore istante alleghi e dimostri che il resistente sia un imprenditore commerciale e che il debito scaduto superi la soglia di Euro 30.000,00. (gc) (riproduzione riservata)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - ART.1 LEGGE FALLIMENTARE - ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA'
E' rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 16.3.1942, n. 267, come modificato dal d.lgs. n. 169/2007 sulla base della previsione di cui all'art. 1, comma sesto lett. a), n. 1, della legge 14.5.2005, n. 80, nella parte in cui addossa al debitore l'onere di provare la propria non assoggettabilità a fallimento o nella parte in cui prevede il fallimento dell'imprenditore commerciale insolvente che non dimostri di non essere compreso nell'area della non fallibilità definita dalle lett. a), b) e c) del medesimo comma.

