prova, Tribunale di Novara


Tribunale di Novara – Prova dei requisiti di fallibilità per le società di persone

Data di riferimento: 
23/06/2011

Tribunale di Novara, 23 giugno 2011 - Pres. Quatraro - Rel. Pascale.

La prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b), c), LF in relazione alle società di persone deve essere data attraverso la produzione dei libri contabili che l'imprenditore commerciale è obbligato a tenere secondo quanto prescritto dagli artt. 2214 ss. c.c. Infatti, soltanto ai libri e alle scritture contabili la legge attribuisce un valore probatorio particolare (artt. 2709 ss. c.c.), autorizzando il giudice a trarne elementi di prova anche a favore dell'imprenditore. Dunque, anche le imprese individuali e le società di persone non tenute al deposito dei bilanci saranno tenute a fornire l'onere probatorio de quo mediante documenti che tengano, nella sostanza, luogo di veri e propri bilanci redatti secondo i principi civilistici in subiecta materia, quantunque non di bilanci in senso tecnico possa parlarsi, bensì, a seconda dei casi, di documentazione diversamente qualificata ai sensi, ad esempio, della nozione di inventario ovvero di rendiconto. Qualora l'imprenditore non sia in grado di produrre siffatta documentazione e pretenda di trarre la prova dell'insussistenza delle soglie di cui all'art. 1 LF da documenti di diverso tenore (quali la documentazione rilevate nei rapporti con il fisco), il dato non può essere acquisito puramente e semplicemente dal Tribunale, che può, invece, valutare liberamente l'affidabilità della documentazione prodotta e la sua congruità allo scopo, alla luce di tutte le circostanze del caso. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Novara - Sede legale e sede effettiva, presunzione di coincidenza ed onere di allegazione del creditore.

Data di riferimento: 
06/07/2010

Tribunale Novara, 06 luglio 2010 - Pres. Quatraro - Est. Elisa Tosi.

Fallimento - Procedimento per dichiarazione di fallimento - Sede legale e sede effettiva - Presunzione juris tantum - Onere di allegazione del creditore istante.

Nel procedimento per dichiarazione di fallimento, il creditore istante che affermi la non coincidenza tra la sede legale dell'impresa e quella effettiva, ha l'onere di allegare la sussistenza di elementi tali che consentono di superare la presunzione "iuris tantum" della suddetta coincidenza. (fb) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Cao

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

Trib.Novara - Onere della prova del rapporto di conto corrente e del saldo passivo e produzione degli ultimi estratti conto.

Data di riferimento: 
11/05/2010

Tribunale di Novara, 11 maggio 2010 - Est. Guendalina Pascale.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Conto corrente bancario - Prova del credito della banca - Prova del rapporto - Produzione degli estratti conto - Inidoneità - Prova del saldo - Ricostruzione del conto - Produzione di tutti gli estratti conto - Necessità.

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Produzione di documenti non prodotti in sede di domanda di ammissione al passivo - Ammissibilità.

Compete al creditore l'onere di fornire la prova dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario dal quale è sorta la posta a suo credito e tale prova non può essere data mediante la semplice produzione degli estratti conto che sono semplici documenti contabili di parte che riassumono sinteticamente ed unilateralmente l'andamento del rapporto senza provarne l'esistenza. Questa considerazione è ancor più valida nel caso in cui gli estratti conto riportino solo i dati riassuntivi degli ultimi mesi rendendo in tal modo impossibile determinare se e come si siano formate le poste conclusive a debito del correntista. (fb) (riproduzione riservata)

In sede di opposizione allo stato passivo il creditore potrà integrare la prova del proprio credito eventualmente producendo i documenti che non abbia provveduto a produrre in sede di domanda di insinuazione al passivo. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)