compensazione
Tribunale di Bergamo - Anticipazioni bancarie, concordato preventivo e diritto della banca di trattenere gli incassi.
Tribunale Bergamo, 22 novembre 2011, n. 2606 - - Est. Gaballo.
Concordato preventivo - Anticipazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritto della banca di trattenere le somme ricavate dal portafoglio anticipato prima della procedura di concordato preventivo - Sussistenza.
Deve ritenersi operante anche dopo l'inizio della procedura di concordato preventivo la clausola contrattuale che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme incassate in relazione ad anticipazioni effettuate prima dell'inizio della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
Tribunale di Monza – Efficacia preclusiva dell’ammissione al passivo e compensazione.
Tribunale Monza, 12 aprile 2011 - dott.ssa A. Paluchowski
Se il creditore nella domanda di ammissione allo stato passivo di un credito residuo non deduce l'intervenuta compensazione, non può ritenersi che la pronuncia del giudice delegato, che pur ammetta il credito in conformità alla richiesta, produca una preclusione endo-fallimentare ( che privi il curatore della facoltà di esperire azione revocatoria), in quanto tale decisione non presuppone neppure implicitamente alcuna valutazione circa la validità ed efficacia della parte di credito soddisfatta. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
(cfr. Cass. civ., 14 luglio 2010, n. 16508, in http://www.unijuris.it/node/756)
Nella valutazione della scientia decoctionis, il non qualificarsi il creditore come operatore specializzato del credito rende più specifico l'onere della prova e richiede una gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari più stretta di quanto potrebbe argomentarsi per altri soggetti dotati di strutture interne di raccolta dati, di banche dati di categoria, di sistemi di rilevazione dell'insolvenza che riescono a fornire un'efficace sistema di allarme di fronte alla crisi irreversibile dei propri clienti ( ad esempio le banche). ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Sulla somma revocata devono essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla notifica dell'atto di citazione, in virtù della natura costitutiva dell'azione. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Varese - Concordato preventivo e prosecuzione del rapporto di anticipazione effetti salvo buon fine.
Tribunale Varese, 20 dicembre 2010 - - Est. Cosentino.
E' ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda espressamente la compensazione in favore di un istituto bancario del credito di detto istituto sorto anteriormente alla presentazione della domanda di concordato a seguito dell'anticipazione di effetti salvo buon fine, con il debito della stessa banca, sorto nel corso della procedura di concordato, nascente dall'incasso degli effetti anticipati. La predetta compensazione, pur incidente sul principio della cristallizzazione del passivo concorsuale, può essere autorizzata dal giudice delegato nella misura in cui essa costituisce elemento essenziale della proposta concordataria ammessa, in quanto strumentale all'esecuzione del piano. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
E' ammissibile una proposta di concordato che preveda la prosecuzione del rapporto di anticipazione di effetti e l'utilizzo, in tale forma tecnica, di finanziamenti bancari in corso di procedura al fine di assicurare la continuità aziendale trattandosi di piano che prevede la continuazione dell'impresa. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Corte di Cassazione – Sez. Unite – Mancata contestazione della compensazione ed esperibilità dell’azione revocatoria.
Corte di Cassazione - Sez. Unite civili - sentenza n. 16508 del 14.07.2010
Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validita', la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validita', efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione". (GF - riproduzione riservata)
Gli effetti pregiudizievoli per il fallimento, individuabili nella preclusione alla proponibilita' dell'azione revocatoria, saranno eventualmente addebitabili al curatore, ove ne ricorrano le condizioni ed i presupposti, per la mancata formulazione delle eccezioni idonee a contrastare l'assunto (relativo all'esistenza della compensazione) del ricorrente. (GF riproduzione riservata)
(Commento alla pronuncia, a cura della dott.ssa Giulia Gabassi, è pubblicato nella rivista La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, fascicolo 2/2011, p. 126-139)
Tribunale di Roma - Mandato all'incasso e compensazione di crediti: ammissibilità.
Tribunale di Roma, Sez. X, 21 aprile 2010 - G.U. Pedrelli
Nell'ipotesi che tra la banca e il cliente intervenga un'operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente e la banca, in forza di mandato, incassi i crediti anticipati successivamente alla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo, occorre distinguere, ferma restando la prosecuzione del rapporto durante la procedura concorsuale, se la convenzione relativa all'anticipazione abbia previsto il diritto della banca di incamerare le somme riscosse, posto che in tal caso la banca medesima ha il diritto di compensare il proprio debito restitutorio con il credito vantato verso il correntista, ancorché quest'ultimo sia anteriore all'ammissione alla procedura e il debito sia sorto dopo. Il presupposto del principio su enunciato consiste nel fatto che in tale cao non opera il principio della cristallizzazione dei crediti e che la prosecuzione del conto corrente investe il rapporto nella sua interezza comprendendovi tutte le clausole che lo regolano, ivi compresa quella attributiva del diritto d'incamerare le somme riscosse per conto del cliente.
(Provvedimento tratto dalla rivista ""Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - MILANO n. 11/2010 con nota di Virgilio Cederle Riproduzione riservata)
(Si vedano anche in questo sito la sentenza della Corte di Cassazione del 05/08/1997 n. 7194 ed, in senso contrario, la sentenza della Corte di Cassazione del 07/05/2009 n. 10548)
Trib. di Udine - Sez. Cividale del Friuli - Credito contestato,non liquido nè di pronta liquidazione: non compensabilità.
Tribunale di Udine - Sezione Distaccata di Cividale del Friuli.
dott.ssa Raffaella M. Gigantesco
Nell'ipotesi in cui la curatela agisca in giudizio per il pagamento di un credito della società fallita e la convenuta debitrice opponga un proprio credito in compensazione, ma non ricorrano i presupposti per la compensazione legale o giudiziale, l'accertamento del credito stesso dovrà trovare sfogo in sede fallimentare nel rispetto del concorso dei creditori e dei principi di cui agli artt. 51,52 e 56 della L.F. come modificata dall'art. 4 del D.lgs 12.09.2007 n. 169. (G.F. - riproduzione riservata).
Corte d'Appello di Torino - Fallimento - Effetti per i creditori - Compensazione - Cessione di credito
Corte d'Appello di Torino, Sez.I, 20 gennaio 2010
Pres. Converso, rel. Patti
A termini dell'art. 56, secondo comma R.D. n. 267/1942, la compensazione é ammissibile da parte del cessionario di crediti scaduti prima della dichiarazione di fallimento, anche se acquistati dopo tale dichiarazione o nell'anno anteriore ad essa.
(Provvedimento, titolo e massima tratti dal mensile di giurisprudenza e dottrina "Il fallimento e le altre procedure concorsuali". Editore IPSOA - Milano. n. 6/2010 con nota di Maria Costanza) Riproduzione riservata.
Tribunale di Vicenza - Eccezione riconvenzionale di credito nei confronti del fallito ed accertamento in sede fallimentare.
Tribunale di Vicenza, 22 dicembre 2009 - Est. Limitone.
Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Credito opposto in compensazione di controcredito del fallimento - Accertamento - Rito fallimentare - Necessità.
L'accertamento di ogni credito nei confronti del fallito va fatto in sede fallimentare, anche se non comporta prima facie conseguenza alcuna per lo stato passivo, essendo finalizzato solo, in via di eccezione, alla compensazione con il controcredito. (gl) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Corte di Cassazione - Mandato all'incasso e compensazione di crediti: inammissibilità.
Cassazione civile, sez. I, 07/05/2009, n. 10548
Nell'ipotesi in cui tra la banca e il cliente intervenga un'operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente effettuata prima dell'ammissione del correntista alla procedura di concordato preventivo, con ricevute bancarie purtuttavia pagate dai terzi dopo l'inizio della predetta procedura, poiché il mandato all'incasso alla banca con facoltà di compensazione con gli scoperti di conto corrente del mandante non comporta a favore della banca, a differenza della cessione di credito, alcun trasferimento del credito di cui rimane titolare il mandante, solo al momento in cui viene incassata la somma da parte del mandatario sorge nei confronti di quest'ultimo l'obbligo di restituire quanto riscosso, e pertanto non può operarsi da parte dell'istituto di credito la compensazione fra il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse ed il proprio credito verso la stesso cliente, ciò in applicazione del principio della necessità della preesistenza dei rispettivi crediti previsto dall'art. 56 l.f. , richiamato dall'art. 169 della medesima legge.
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - COMPENSAZIONE TRA DEBITO DI CONFERIMENTO E CREDITO VERSO LA SOCIETA'
Anche in sede fallimentare vige il principio per cui il debito derivante dal mancato versamento dei decimi del capitale da parte di un socio non é compensabile con il credito dallo stesso vantato nei confronti della società e derivante da altri titoli. Mentre, purtuttavia, la compensazione tra debito di conferimento e credito verso la società non può avvenire in relazione ai conferimenti iniziali, nessun pregiudizio per i creditori sociali é ravvisabile in un aumento di capitale sottoscritto mercé la contestuale estinzione per compensazione di un credito del socio sottoscrittore (scaturendo invece, da tale operazione, un aumento della generica garanzia patrimoniale).

