Tribunale di Brindisi – Per risolvere il contrasto tra le procedure di sequestro penale e fallimentare che incidano sugli stessi beni deve, esclusa la normativa antimafia, applicarsi il criterio dell'anteriorità pubblicitaria.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 24/10/2022 - 16:02Tribunale di Brindisi, Settore Proc. Concorsuali, 14 aprile 2022 – Pres. Alfonso Pappalardo, Giud. Delegato A.I. Natali, Giud. Fausta Palazzo.
Data di riferimento:
14/04/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]