Tribunale di Padova – Ammissione all’esdebitazione del fallito, condannato per il reato di bancarotta fraudolenta a seguito di patteggiamento, che abbia soddisfatto parzialmente i creditori concorsuali.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 23/03/2016 - 17:23
Tribunale di Padova 09 febbraio 2013 -Pres. Santinello, Est. Maiolino.
Fallimento – Reato di bancarotta fraudolenta – Condanna a seguito di patteggiamento – Unico indizio utile - Esdebitazione – Ammissibilità.
Fallimento – Esdebitazione –– Creditori concorsuali - Necessaria soddisfazione anche parziale – Interpretazione dell’art. 142, secondo comma L.F. – Insoddisfazione totale di alcuni creditori – Irrilevanza.