programma di liquidazione


Trib. di Roma - Programma di liquidazione - Poteri del giudice ed approvazione parziale del Comitato dei Creditori.

Data di riferimento: 
28/04/2009

Tribunale di Roma 28 aprile 2009 - Est. Di Marzio.

Fallimento - Programma di liquidazione - Disciplina introdotta dal d. lgs. 169/2007 - Poteri del giudice delegato e del comitato dei creditori - Controllo di legalità e di conformità degli atti di attuazione - Valutazione di merito del giudice - Esclusione.

Fallimento - Programma di liquidazione - Approvazione parziale da parte del comitato dei creditori - Inammissibilità.

A seguito della modificazione introdotta dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il programma di liquidazione di cui all'art. 104 ter legge fallimentare non è più atto sottoposto all'approvazione del giudice delegato previo parere favorevole del comitato dei creditori, ma atto sottoposto alla approvazione esclusiva del comitato, mentre spettano al giudice la verifica della legalità della fattispecie ed il controllo di conformità dei singoli atti da attuarsi rispetto a quelli previsti nel programma di liquidazione, restando esclusa ogni valutazione da parte sua circa il merito del contenuto del programma. (mb)

Deve ritenersi che la legge non preveda la possibilità di una approvazione parziale del programma da parte del comitato dei creditori atteso che la ragione fondante l'istituto va rinvenuta nella esigenza di pianificazione dell'attività di recupero e di liquidazione onde sottrarla alla improvvisazione e alla occasionalità che, nel tempo, ne hanno compromesso tempestività e risultati, questione, questa, che investe il controllo di legalità della fattispecie rimesso al giudice. (mb)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

PROVVEDIMENTO DEL G.D. DOTT.SSA MIMMA GRISAFI DD. 02.05.2008 - PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Data di riferimento: 
02/05/2008

Nell'ambito dello svolgimento del ruolo del Giudice Delegato di controllo del "corretto" svolgimento della procedura, rientra senza dubbio una funzione di "indirizzo" e di coordinamento, che si realizza anche suggerendo ai Curatori "prassi virtuose" uniformi che consentano di dare il massimo della trasparenza alle attività di liquidazione e gestione dei patrimoni fallimentari.

Non appare conforme a legge la previsione in astratto di una rinuncia "automatica" ad una serie indeterminata di crediti, individuati solo dal loro modesto importo, non solo perché "a rigore" ciò non rientra nel contenuto "tipico" del programma di liquidazione, come individuato dall'art 104 ter lf, ma altresì perché la valutazione in ordine alla "manifesta non convenienza" del recupero deve essere effettuata in concreto e non a priori sulla base del modesto valore del credito.

Circolare del tribunale di Milano del 07.10.2008 in relazione alle vendite immobiliari.

Il tribunale di Milano, con circolare del 7.10.2008, dà indicazioni ai curatori in relazione alle modalità di svolgimento delle vendite immobiliari.

Circolare del tribunale di Milano del 31.10.2008 in relazione al programma di liquidazione

Il Tribunale di Milano, con circolare del 31.10.2008, interviene in relazione all'iter di formazione e di approvazione del programma di liquidazione prevedendo il deposito del programma stesso da parte del curatore nella cancelleria del giudice delegato prima di sottoporlo al comitato dei creditori; l'invio del programma al comitato dei creditori soltanto, su espressa disposizione del giudice delegato, all'esito della piena rispondenza del contenuto del programma ai principi di legge: l'allegazione del programma stesso e dei suoi eventuali supplementi ai rapporti riepilogativi semestrali previsti dall'ultimo comma dell'art. 33 L.F., all'atto della presentazione di questi ultimi al giudice delegato.

La liquidazione dell'attivo nella riforma del diritto fallimentare

Relazione del dott. Gianfranco Pellizzoni, giudice delegato presso il tribunale di Udine