comitato dei creditori
Tribunale di Roma - Concordato fallimentare e modalità di espressione del comitato dei creditori in ordine alla proposta.
Tribunale Roma, 27 ottobre 2011 - Pres. Monsurrò - Est. Di Salvo.
Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori in ordine alla proposta - Parere del comitato previsto dall'articolo 125 l.f. - Relazione motivata comparire definitivo prevista dall'articolo 129, comma 2, l.f. - Esclusione di altre di espressione in ordine alla proposta - Esclusione.
Il parere favorevole del comitato dei creditori consente di dar luogo agli adempimenti di cui all'articolo 125, legge fallimentare, e si pone quale condizione di procedibilità della proposta concordataria. Una volta che il comitato dei creditori si sia espresso in siffatta maniera, non è previsto altro pronunciamento al riguardo da parte di tale organo, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'articolo 129, comma 2, di deposito da parte del comitato di una relazione motivata con il suo parere definitivo, relazione che, per essere acquisita al procedimento, deve essere depositata in cancelleria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Fabrizio di Marzio
Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata.
Tribunale Pordenone – Concordato fallimentare e sindacato del Giudice delegato.
Tribunale Pordenone, 9 dicembre 2010 - Pres. dott. Pedoja, est. dott. Manzon
Quando il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 125 l.f., dopo aver ottenuto il parere del curatore e il parere favorevole del comitato dei creditori, ordina la comunicazione della proposta di concordato ai creditori per il voto, deve limitarsi ad una verifica di mera legittimità della procedura concordataria fino a quel punto seguita, essendo invece esclusa qualsiasi valutazione di merito e in particolare con riferimento alla scelta operata dal comitato dei creditori. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
L'art. 125, 1 co., l.f., nella parte in cui afferma che il giudice delegato "chiede il parere al curatore con specifico riferimento.. alle garanzie offerte", deve essere interpretato nel senso che il giudice delegato deve limitarsi a verificare che delle garanzie siano state "offerte", ma non può spingersi fino a sindacare la valutazione di esse data dal curatore e, soprattutto, dal comitato dei creditori, né a valutare la tipologia e la misura delle garanzie stesse. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Ove in una proposta di concordato sia contenuta una clausola che prevede il pagamento non integrale dei crediti prededucibili ( in violazione degli artt. 111 e 111bis l.f.), essa deve intendersi come "non apposta" e, per il generale principio di conservazione degli atti giuridici, essa deve considerarsi "viziata" ma non "viziante"; per l'effetto la proposta concordataria rimane valida, ma depurata da tale clausola. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Trib. Pordenone - Concordato fallimentare - Reclamo ex art. 26 l.f. e litisconsorzio necessario del Comitato dei Creditori.
Tribunale Pordenone, 12 novembre 2010 - Pres. Pedoja - Rel. Manzon.
Concordato fallimentare - Reclamo ex articolo 26 l.f. - Contestazione dell'operato del comitato dei creditori - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.
Nell'ambito del concordato fallimentare, qualora, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26, legge fallimentare, si contesti anche l'operato del comitato dei creditori, questo deve essere ritenuto litisconsorte necessario del procedimento e ciò in considerazione del ruolo di organo attivo della procedura attribuitogli dalla riforma nonchè della legittimazione processuale allo stesso riconosciuta dal nuovo testo dell'articolo citato. (fb) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Trib.Roma - Concordato fallimentare, parere supplettivo del G.D. e oggetto della valutazione del Comitato dei Creditori
Tribunale Roma, 20 ottobre 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Lucia Odello.
Concordato fallimentare - Inerzia del comitato dei creditori - Vaglio preventivo della proposta - Funzione suppletiva del giudice delegato - Sussistenza.
Concordato fallimentare - Parere preventivo del comitato dei creditori - Valutazione della convenienza della proposta - Esclusione - Valutazione limitata alla non manifesta fattibilità.
In caso di inerzia del comitato dei creditori, la proposta di concordato fallimentare deve essere sottoposta al vaglio del giudice delegato, al quale sono in via suppletiva attribuite le funzioni del comitato. (fb) (riproduzione riservata)
Il vaglio del comitato dei creditori sulla proposta di concordato fallimentare deve ritenersi non già una necessaria prima delibazione circa la vantaggiosità o convenienza della proposta, valutazione, questa, di esclusiva competenza dei creditori, ma un'attività valutativa volta ad escludere le proposte manifestamente non fattibili e non convenienti, ovvero lesive degli interessi dei creditori, proposte che se sottoposte ai creditori senza alcun vaglio preventivo potrebbero appesantire e rallentare la procedura. (Nel caso di specie, il Tribunale ha revocato il provvedimento con il quale il Giudice delegato, in funzione suppletiva del Comitato dei creditori, aveva ritenuto non conveniente e non rituale la proposta concordataria a causa della mancanza di chiarezza della contabilità della fallita e della asserita mancanza di garanzie). (fb) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Dott. G.Pellizzoni - Concordato fallimentare: poteri del Giudice Delegato.
A seguito della riforma della legge fallimentare, pur non essendo più previsto un potere di delibazione della convenienza della proposta da parte del giudice delegato, lo stesso mantiene il potere di effettuare un giudizio sommario - relativo alla sua legittimità formale - allo stato degli atti, al fine di evitare che si proceda nell'iter in riferimento a proposte che appaiono inammissibili;
Tribunale di Patti - proposta di concordato fallimentare e inerzia del comitato dei creditori
Tribunale di Patti 24 novembre 2008 - Est. Saija.
Segnalazione dell'Avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto
Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori - Inerzia - Potere di supplenza del giudice delegato - Principio di carattere generale - Sussistenza.
Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori - Sostituzione del giudice - Contenuto e criteri della valutazione - Convenienza economica della proposta.
Qualora il comitato dei creditori non si pronunci sulla proposta di concordato fallimentare e non renda quindi il parere previsto dall'art. 125, comma 2, legge fall., deve essere fatta applicazione dell'art. 41, comma 4, legge fall. - che attribuisce al giudice delegato il potere di sostituirsi al comitato - norma, questa, di portata generale e che si inscrive in un assetto normativo improntato pur sempre alla cd. degiurisdizionalizzazione del fallimento, quale rimedio sussidiario e correttivo di pronto impiego per il caso in cui l'organo in questione non fosse latu sensu in grado di funzionare. (fb)
Il giudice delegato che si sostituisce al comitato dei creditori rimasto inerte nell'esprimere il parere previsto dall'art. 125, comma 2, legge fall., dovrà esprimersi valutando il merito della proposta ovvero la sua convenienza economica nel rispetto dell'esigenza di espropriare il patrimonio del soggetto fallito in modo funzionale al soddisfacimento dei creditori concorsuali.
Titolo, massime e provvedimento tratti dalla rivista on-line http://www.ilcaso.it/
Tribunale di Napoli - Concordato fallimentare - correttezza e buona fede e oggetto del giudizio di opposizione
Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori - Rinuncia al privilegio - Irrilevanza.
Concordato fallimentare - Contenuto della proposta - Abuso dell'istituto - Applicazione dei principi di correttezza e buona fede - Necessità.
Concordato fallimentare - Valutazione della proposta - Parere del curatore - Funzione - Potere del tribunale di controllo sostanziale in applicazione dei principi di correttezza e buona fede - Ammissibilità.
Concordato fallimentare - Opposizione alla omologazione - Oggetto del giudizio - Deduzione di questioni attinenti alla convenienza della proposta.
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line http://www.ilcaso.it/)
Tribunale di Milano - Concordato fallimentare - parere del comitato dei creditori e motivazione
Tribunale di Milano 13 ottobre 2008 - Pres. Grossi, Rel. Roberta Nunnari
Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini
Concordato fallimentare - Proposte concorrenti - Deduzione di doglianze relative al procedimento - Reclamo al tribunale contro il provvedimento del giudice delegato - Esperibilità.
Concordato fallimentare - Formazione del consenso dei creditori - Contenuto informativo del parere del curatore - Valutazione del comitato dei creditori - Convenienza della proposta - Potere di veto - Sussistenza.
Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori - Natura collegiale unitaria - Motivazione - Funzione - Necessità.
Nell'ambito del concordato fallimentare, qualora oggetto di doglianza sia "il comportamento degli organi della procedura", con particolare riferimento al fatto che è stata sottoposta al voto dei creditori esclusivamente la proposta che ha ottenuto il parere favorevole del comitato dei creditori, il reclamo al tribunale potrà avere ad oggetto il provvedimento del giudice delegato che ordina la comunicazione ai creditori delle proposte e dei pareri del comitato. (fb)
Affinché i creditori possano esprimere un consenso informato e consapevole sulla proposta di concordato fallimentare, il giudice delegato dovrà far in modo che venga loro comunicato il parere del curatore, completo dei suoi elementi informativi, nonché il parere motivato del comitato dei creditori, che dovrà supportare la proposta quanto alla sua convenienza, posto che il parere negativo del comitato - reso sulla base delle informazioni date dal curatore - è tale da porre un vero e proprio veto sulla proposta. (fb)
Trib. Roma - Concordato fallimentare - Parere del Comitato dei Creditori - Inerzia del comitato e poteri di supplenza del G.D.
Tribunale di Roma 31 luglio 2008 - Est. La Malfa.
Concordato fallimentare - Parere del comitato dei creditori - Inerzia del comitato - Potere di supplenza del giudice delegato - Sussistenza - Fondamento.
Il giudice delegato può supplire all'inerzia del comitato dei creditori anche nell'esprimere il parere previsto dall'art. 125, comma 2, legge fall. in ordine alla proposta di concordato fallimentare. Tale conclusione non urta con la suddivisione dei compiti tra gli organi della procedura, secondo la quale al giudice delegato spettano funzioni tutorie di legittimità ed al comitato dei creditori funzioni tutorie di convenienza e di merito, potendosi rinvenire nel tessuto normativo numerose disposizioni che prevedono l'esercizio di funzioni di vigilanza aurtorizzatoria di merito del giudice delegato anche in materie di notevole rilievo, quali l'affitto e vendita dell'azienda e l'esercizio provvisorio dell'impresa. (fb)
Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on.line www.ilcaso.it
Decreto del giudice delegato del Tribunale di Torre Annunziata - Concordato fallimentare - improcedibilità
L'istituto generale previsto dall'art. 41, co. 4, l.f. (In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o di indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato), non é compatibile con il ruolo assunto dal G.D. nell'ambito del "nuovo" concordato fallimentare, ossia non é consentito al G.D. esprimere quel parere che l'art. 125 l.f. riserva al comitato dei creditori, in caso d'inerzia di quest'ultimo.

