Tribunale di Udine, comitato dei creditori
Dott. G.Pellizzoni - Concordato fallimentare: poteri del Giudice Delegato.
A seguito della riforma della legge fallimentare, pur non essendo più previsto un potere di delibazione della convenienza della proposta da parte del giudice delegato, lo stesso mantiene il potere di effettuare un giudizio sommario - relativo alla sua legittimità formale - allo stato degli atti, al fine di evitare che si proceda nell'iter in riferimento a proposte che appaiono inammissibili;
Decreto del giudice delegato dott. Gianfranco Pellizzoni - Poteri del giudice delegato e del comitato dei creditori
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 41 IV comma della legge fallimentare nell'ipotesi in cui il comitato dei creditori non abbia espresso nel termine di legge di 15 giorni il suo parere in relazione alla richiesta del curatore inerente l'affitto dell'azienda.
Decreto del giudice delegato dott. Gianfranco Pellizzoni - Poteri del giudice delegato e del comitato dei creditori
Sussistono i presupposti dell'urgenza e dell'impossibilità di funzionamento del comitato dei creditori di cui all'art. 41, 4° co. L.F., con conseguente potere di provvedere da parte del giudice delegato, nell'ipotesi in cui il comitato dei creditori, in vece dell'autorizzazione richiestagli dal curatore, ha a sua volta richiesto un parere legale onde evitare contestazioni.


