affitto d'azienda
Tribunale di Udine – Crediti derivanti da canoni di affitto di azienda.
Tribunale di Udine, 14 luglio 2011 - Pres. Alessandra Bottan Griselli - Rel. Mimma Grisafi. Giudice Francesco Venier.
Opposizione a stato passivo - Fondamento della domanda -Nullità del ricorso fondato su più titoli in alternativa fra loro - Insussistenza.
Contratto di affitto di azienda - Canoni - Obbligo del curatore - Prededucibilità.
Contratto di affitto di azienda - Canoni - Privilegio ex art. 2764 c.c. - Insussistenza.
E' del tutto legittimo che il ricorrente in opposizione allo stato passivo prospetti a fondamento della pretesa svolta nei confronti della curatela diversi titoli, tra loro alternativi; di conseguenza, è infondata la relativa eccezione di nullità presentata per incertezza sulla domanda così proposta. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La curatela non è liberata dall'obbligo di corrispondere eventuali canoni dovuti in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda, ai sensi dell'art. 1591 c.c., applicabile in via analogica all'affitto di azienda, anche per il periodo successivo alla cessione dell'azienda e sino alla liberazione dei locali. La curatela, infatti, al momento della scadenza del contratto ha l'obbligo contrattuale di restituire la cosa locata, libera da cose e persone e, qualora tale restituzione non avvenga, la stessa è obbligata a pagare i relativi canoni. Il credito per tali canoni va senz'altro ammesso in via di prededuzione, trattandosi di obbligo sorto in occasione, oltre che in funzione, della procedura concorsuale.
(dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Trib. Roma - Recesso dall'affitto di azienda , natura recettizia della comunicazione e perentorietà del termine di 60 giorni.
Tribunale Roma, 07 luglio 2011 - - Est. De Palo.
Fallimento - Contratti pendenti - Affitto di azienda comunicazione di recesso del curatore - Atto negoziale recettizio.
Fallimento - Contratti pendenti - Affitto di azienda - Termine per la comunicazione di recesso - Perentorietà.
Poiché l'atto negoziale con il quale il curatore, ai sensi dell'articolo 79, legge fallimentare, comunica il recesso dal contratto di affitto di azienda ha indiscutibilmente natura recettizia, la comunicazione deve pervenire al destinatario nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ha natura perentoria il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 79, legge fallimentare, concesso al curatore per recedere dal contratto di affitto di azienda pendente alla data di dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata).
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
Tribunale di Bolzano - Conferimento di beni in trust ed illegittima cancellazione dal registro delle imprese.
Tribunale Bolzano, 17 giugno 2011 - - Est. Francesca Bortolotti.
Società in stato di insolvenza - Conferimento del patrimonio in trust - Affitto di azienda - Cancellazione della società dal registro imprese - Procedura di liquidazione ex articolo 2484 e seguenti c.c. - Necessità - Illegittimità della cancellazione - Trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'eventuale istanza di fallimento.
In caso di liquidazione volontaria, la cancellazione della società dal registro delle imprese deve essere preceduta dalla procedura di liquidazione prevista dagli articoli 2484 e seguenti c.c. (nel caso di specie, il Giudice del registro ha dichiarato illegittima la cancellazione della società che aveva conferito i propri beni in trust ed omesso gli adempimenti prescritti dal codice civile per la liquidazione volontaria). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Anna Paola Tonelli
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it).
Tribunale di Nola - Sequestro giudiziario di azienda affittata dalla curatela - Presupposti
Tribunale Nola, 11 gennaio 2011 - - Pres., est. Maffei.
Qualora la curatela ricorrente, anche sotto il profilo della mera allegazione, abbia giustificato l'opportunità dell'affidamento a terzi di un'azienda sequestranda (e degli immobili strumentali all'esercizio della sua attività) in precedenza affittata a terzi dalla stessa curatela, in modo del tutto teorico e virtuale, non avendo minimamente prospettato, dedotto e tantomeno dimostrato concreti elementi da cui possa trarsi il pericolo di un'alterazione e depauperamento dell'azienda stessa, la domanda di concessione del sequestro giudiziario va rigettata. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Chieti - Esercizio provvisorio - reclamo ex art. 36 l.f. - Liquidazione concorsuale ed interessi tutelati.
Tribunale di Chieti, 10 agosto 2010 - Pres., est. Ceccarini.
Il reclamo previsto dall'art. 36 LF è un procedimento fortemente destrutturato, nel quale il curatore interviene personalmente a tutela della procedura e non a tutela di un interesse personale, che non integra uno strumento di impugnazione in senso proprio, ma, piuttosto, uno strumento di controllo da parte del giudice delegato sugli atti del curatore e del comitato dei creditori. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La possibilità per il curatore di partecipare al procedimento ex art. 36 LF senza l'assistenza del difensore si ricava chiaramente dal fatto che la norma in oggetto riserva la discussione sul reclamo al giudice delegato, la qual cosa non potrebbe accadere qualora si ritenesse necessaria l'assistenza del difensore in quanto la costituzione del curatore dovrebbe essere autorizzata dal giudice delegato, il quale ai sensi dell'art. 25 LF, comma 2, purtuttavia poi non potrebbe trattare il reclamo. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Nell'esercizio provvisorio dell'impresa esercente un'attività sanitaria per la quale sia richiesta l'autorizzazione regionale ed in presenza di accordo tra la Curatela fallimentare e la Regione interessata, è legittima la clausola contenuta nel regolamento di gara per la vendita o l'affitto dell'azienda della società fallita, che limita la partecipazione alla procedura competitiva alle sole imprese che siano già munite dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in oggetto. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Novara - Concordato preventivo: fattibilità del piano e relazione del professionista.
Tribunale di Novara, 26 aprile 2010 - Pres. Quatraro - Est. Felice.Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Concordato preventivo - Relazione del Professionista - Contenuto della relazione - Oggetto della valutazione compiuta dal professionista.
Concordato preventivo - Professionista deputato a redigere la relazione attestativa - Oggetto dell'attività - Dati aziendali e valori di stima - Valutazione del merito dell'attività precedente dell'imprenditore in crisi - Esclusione.
Concordato preventivo - Piano - Fattibilità del piano - Valutazione del professionista - Oggettività dell'attestazione.
Concordato preventivo - Ammissibilità della proposta - Condizioni - Presenza di una fase interlocutoria - Esclusione.
Fallimento - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Requisito oggettivo - Coincidenza con il requisito previsto dall'art. 5 l.f..
Fallimento - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Provvedimenti cautelari ex art. 15 l.f. - Dichiarazione di stato di insolvenza - Estinzione per assorbimento nella sentenza.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - dichiarazione dello stato di insolvenza - Nomina di un comitato dei creditori - Ammissibilità.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Dichiarazione dello stato di insolvenza - Nomina di un comitato dei creditori - Nomina da parte del Giudice delegato - Ammissibilità.
Decreto del giudice delegato dott. Gianfranco Pellizzoni - Poteri del giudice delegato e del comitato dei creditori
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 41 IV comma della legge fallimentare nell'ipotesi in cui il comitato dei creditori non abbia espresso nel termine di legge di 15 giorni il suo parere in relazione alla richiesta del curatore inerente l'affitto dell'azienda.

