Art. 272 - Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione., Art. 142 - Beni del debitore.

Corte Costituzionale – Liquidazione controllata: limite quantitativo e temporale, massimo e minimo, all’acquisizione di beni sopravvenuti all’apertura della procedura concorsuale.

Corte Costituzionale, 19 gennaio 2024, n. 6 – Pres. Augusto Antonia Barbera, Redattrice Emanuela Navarretta.

Liquidazione controllata – Beni sopravvenuti nel corso della procedura – Possibile seppur limitata messa a disposizione - Limite temporale massimo di durata – Facoltà per il legislatore di non stabilire un termine “fisso” - Effetto automatico di esdebitazione con il decorso del triennio dall’apertura - Criterio cui fare ricorso per stabilire la durata possibile di tale parziale acquisizione.

Data di riferimento: 
19/01/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]