Tribunale di Terni - Fittizio trasferimento di sede all’estero e giurisdizione

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Data di riferimento: 
07/02/2011

Tribunale di Terni, 7 febbraio 2011 - Pres. Lanzellotto - Rel. Vella

In caso di trasferimento della sede dell'impresa in un paese extracomunitario, non è applicabile il Regolamento CE 1346/2000 (basato sulla nozione di Center of main interest). Tuttavia, l'applicazione dell'art. 9 comma 2 legge fallimentare, secondo cui il trasferimento della sede avvenuto nell'anno precedente all'iniziativa di fallimento è irrilevante ai fini dello spostamento della competenza per la dichiarazione di fallimento, si può estendere anche ai fini della giurisdizione, a maggior ragione in presenza di fatti sintomatici della fittizietà del trasferimento stesso. (dott. Alessandro Liardo - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: