In www.unijuris.it - voce: istruttoria prefallimentare.

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Corte d'Appello di Trieste, 18 aprile 2011, dott. Oliviero Drigani presidente dott. Vincenzo Colarieti consigliere dott. Francesca Mulloni consigliere rel.

Le recenti modifiche introdotte dalla legge fallimentare non prevedono che il giudice che ha segnalato al pubblico ministero l'insolvenza non possa far parte del collegio investito della dichiarazione di fallimento, né tale divieto può ritenersi introdotto in considerazione delle incompatibilità - dettate in ambiti diversi - previste dall'art. 25 2° co. nella novellata formulazione e dall'art. 111 della Costituzione nella sua attuale formulazione.

Deve escludersi che la dimidiazione dei termini prevista dal V° comma dell'art. 15 della legge fallimentare possa essere ammessa solamente ad istanza di parte e non d'ufficio.