Tribunale di Ravenna – Esdebitazione ex art. 142 LF: requisiti.

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Data di riferimento: 
10/01/2011

Tribunale di Ravenna, 10 gennaio 2011 - Pres. Gilotta - Est. Farolfi.

L'art. 142, secondo comma, LF, secondo il quale "l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali", non va interpretato concentrandosi sull'aspetto meramente quantitativo del concorso, ritenendo sufficiente che almeno uno dei creditori concorrenti abbia ricevuto un qualche soddisfacimento seppure parziale, bensì va interpretato in senso qualitativo, postulando che un pagamento anche minimo sia andato a vantaggio della categoria dei creditori chirografari (oltre che dei privilegiati, se vi sono). Ciò è coerente con la ratio stessa della misura, che si concreta nel c.d. discharge per la porzione di ciascun credito non soddisfatta nell'ambito della procedura concorsuale, il che presuppone - per non divenire totale esonero dalla ordinaria responsabilità patrimoniale - che un pur minimo pagamento sia stato rivolto a vantaggio di tutti i creditori, anche di quelli privi di privilegio generale o speciale. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: