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Tribunale di Udine, 9 maggio 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. G.Pellizzoni   Il termine ultimo per la presentazione delle domande tardive di dodici (o diciotto) mesi non necessariamente deve decorrere dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, ma può anche decorrere - in determinate ipotesi - dalla data in cui viene meno la causa non imputabile, che ha determinato l'impedimento alla presentazione della domanda tempestiva.

 

Tribunale di Udine, 9 maggio 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. G.Pellizzoni   L'art. 253 del d.lgs. n. 152/06,"Norme in materia ambientale", deve essere interpretato nel senso che tutti gli interventi d'ufficio, tanto se contemplati dall'art. 250, quanto se contemplati dall'art. 252, quinto comma del medesimo decreto legislativo (benché tale ultima norma non sia richiamata dall'art. 253) e quindi tanto se eseguiti dagli enti locali competenti, quanto dallo stato direttamente, per i siti di interesse nazionale, siano assistiti dal privilegio immobiliare di cui agli artt. 253 d. lgs. n. 152/06 e 2748, secondo comma, cod. civ. e del connesso onere reale iscrivibile sull'immobile oggetto del privilegio speciale.

 

Tribunale di Udine, 9 maggio 2011 - Pres. Bottan, Est. Pellizzoni.

Qualora sia presentata una nuova proposta di concordato preventivo in seguito al rigetto da parte del Tribunale della precedente domanda, appare preliminare l'esame di questa seconda proposta, anche in presenza di un'istanza di fallimento, atteso che la domanda di concordato - secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito - deve essere trattata per prima, conformemente alla funzione dell'istituto, volto a prevenire la dichiarazione di fallimento mediante il concordato componimento del dissesto, previsto nel piano di ristrutturazione dei debiti.

Il principio della prevenzione della domanda di concordato su quella di fallimento non può essere sovvertito dalla circostanza che la domanda di concordato sia stata depositata in pendenza della richiesta del P.M. di fallimento della società, in esito al precedente rigetto da parte del Tribunale della prima e meno favorevole proposta di concordato, atteso che gli artt. 160 e ss. LF non prevedono alcuna preclusione di sorta alla presentazione di una nuova domanda di concordato fintanto che il Tribunale non abbia dichiarato il fallimento del debitore.