Corte d’appello di Salerno – Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

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Data di riferimento: 
26/11/2010

Reclamo art. 18

Corte d'appello di Salerno, 26 novembre 2010 - Pres. Bartoli - Est. Maria Teresa Giancaspro.

La riforma alla legge fallimentare apportata dal d. lgs. 169/2007, con il passaggio dall'appello al reclamo della sentenza dichiarativa di fallimento, non ha mutato la natura impugnatoria del giudizio, il quale, anche se instaurato con il reclamo, ha per oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti del fallimento, l'insussistenza di fatti impeditivi e di vizi procedurali e, di conseguenza, la conferma o la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento la previsione del novellato art. 18 LF, che ammette mezzi di prova d'ufficio, deve inquadrarsi pur sempre nel principio dispositivo e nell'onere quanto meno di allegazione dei fatti, tanto più nelle ipotesi in cui si tratti di fatti non nuovi. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento il diritto di difesa del fallendo può essere garantito anche con modalità differenti da quelle ordinarie, in ragione della natura sommaria e camerale del procedimento e delle esigenze di celerità e speditezza che sono alla base della peculiare disciplina fallimentare, ferma la necessità inderogabile, in quanto imposta dal rispetto della garanzia del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., che il fallendo sia effettivamente informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Non può pretendersi la convocazione dell'"irreperibile", o colui che tenti in ogni modo di sottrarsi alla comunicazione per dilazionare la dichiarazione del fallimento, e se, quindi, il debitore si sia trasferito per ignota destinazione, tale comportamento, volontario e colpevole, legittima l'emanazione della sentenza dichiarativa di fallimento a prescindere dalla convocazione preordinata a consentirgli la prospettazione di ragioni difensive. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La norma dell'art. 1 LF, come modificata dal d. lgs. 169/2007, non solo nella sua lettera, ma anche nella ratio stessa della riforma, esige che il debitore fallendo o dichiarato fallito debba provare o allegare fatti impeditivi al fallimento che contemplino l'intero arco temporale del triennio e tutti i requisiti previsti dal medesimo articolo. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]