Tribunale di Mantova – Opposizione allo stato passivo, produzione di nuovi documenti e spese processuali.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
17/05/2011

Tribunale Mantova, 17 maggio 2011 - Pres. Gibelli - Est. Benatti.

In sede di opposizione allo stato passivo non è motivo di improcedibilità il mancato deposito da parte dell'opponente di copia del provvedimento impugnato non essendo detta produzione prevista da alcuna norma procedurale. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

In sede di opposizione allo stato passivo l'opponente può produrre documenti nuovi, non precedentemente depositati unitamente alla domanda ex art. 93 l. f., purtuttavia l'omessa produzione, all'atto della domanda ex art. 93 l. f. o, al più, all'adunanza di verifica, della documentazione che la parte non era impossibilitata a produrre precedentemente, può concretare giusti motivi per compensare le spese del procedimento di opposizione allo stato passivo. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

La produzione della certificazione ex art. 50 d.lgs. 385/93 (Testo Unico bancario)non è necessaria in sede di domanda di ammissione al passivo essendo prevista unicamente al fine dell'emissione di un decreto ingiuntivo. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Mantova 17 maggio 2011.pdf206.25 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]