Tribunale di Piacenza – Accordi di ristrutturazione e limiti del controllo del Tribunale.

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Data di riferimento: 
02/03/2011

Tribunale di Piacenza, 02 marzo 2011 - Pres. Marina Marchetti - Est. Bersani.

La percentuale minima di adesioni all'accordo di ristrutturazione non deve considerarsi presupposto dell'azione ma condizione di omologazione del piano, sicché tale percentuale può essere raggiunta mentre gli accordi sono in corso. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La veridicità dei dati aziendali costituisce presupposto logico indefettibile dell'attestazione dell'esperto di cui all'art. 182 bis, comma 1, LF anche in mancanza di espressa previsione normativa, posto che l'esperto può articolare un percorso logico argomentativo serio e coerente solo sulla base di dati contabili veritieri debitamente riscontrati, della cui veridicità risponde con personale assunzione di responsabilità contrattuale nei confronti del proponente-committente ed extracontrattuale nei confronti dei creditori e dei terzi interessati. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Il Tribunale, nell'esercitare il controllo di legalità sulla relazione che attesta l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione, deve prescindere da ogni considerazione sulla convenienza dell'accordo medesimo o sul merito del piano, limitandosi a valutare se nella relazione siano presenti e rinvenibili gli elementi necessari affinché la relazione possa assolvere alla funzione ad essa attribuita dalla legge di fornire ai creditori ed ai terzi interessati la conferma della veridicità dei dati aziendali e di sottoporre al loro giudizio utili elementi di valutazione sull'attuabilità dell'accordo. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Nel procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis, LF la natura del controllo del Tribunale è diversa a seconda che vi siano o meno opposizioni; infatti, mentre nella prima ipotesi il controllo è di mera legittimità e il profilo dell'attuabilità/fattibilità del piano dev'essere valutato sotto il profilo della logicità del piano stesso e della coerenza e persuasività della relazione redatta dal professionista attentatore, nel caso di opposizioni, invece, il thema decidendum del giudizio di omologazione dev'essere esteso agli specifici aspetti di fattibilità del piano nei limiti delle contestazioni mosse dagli opponenti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: