Tribunale di Milano – Atti di frode ostativi alla prosecuzione del concordato preventivo

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Data di riferimento: 
28/04/2011

Tribunale di Milano, 28 aprile 2011 - Pres. Ciampi - Est. Vitiello.

Non tutte le condotte fraudolente antecedenti alla presentazione della domanda di concordato sono di per sé ostative alla prosecuzione della procedura. I distinguo sono la conseguenza della necessità di armonizzare la previsione di cui all'art. 173, comma 1, LF con la soppressione del requisito della meritevolezza, nonché di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato che il testo previgente dell'art. 160 LF ancorava a requisiti di natura etica, nell'ambito di una precisa scelta del legislatore di mantenere comunque la rilevanza ostativa di fatti quali l'occultamento di parte dell'attivo e l'esposizione di passività inesistenti o la commissione di "altri atti di frode". È, dunque, da preferire una soluzione che circoscriva la sfera di applicabilità dell'art. 173, comma 1, LF ai quei comportamenti che per gravità ed importanza siano tali da rendere illegittimo il ricorso da parte dell'imprenditore ad un istituto che gli assicura, a differenza del fallimento, il beneficio dell'esdebitazione, oltre che il dimezzamento delle pene previste per i reati agli artt. 216 e ss. LF. Il criterio per selezionare la rilevanza degli "altri atti di frode" non può che dipendere dall'impatto che la condotta in esame abbia avuto sulla causazione della crisi e, soprattutto, sull'entità della stessa. In una logica di questo tipo, quindi, assumeranno rilievo diversi elementi, in particolare l'entità della diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, da considerarsi in rapporto alle dimensioni del dissesto, la maggiore o minore prossimità della sottrazione al momento di manifestazione della crisi, il maggiore o minore disvalore sociale della condotta fraudolenta. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]