Tribunale di Novara – Prova dei requisiti di fallibilità per le società di persone

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Data di riferimento: 
23/06/2011

Tribunale di Novara, 23 giugno 2011 - Pres. Quatraro - Rel. Pascale.

La prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b), c), LF in relazione alle società di persone deve essere data attraverso la produzione dei libri contabili che l'imprenditore commerciale è obbligato a tenere secondo quanto prescritto dagli artt. 2214 ss. c.c. Infatti, soltanto ai libri e alle scritture contabili la legge attribuisce un valore probatorio particolare (artt. 2709 ss. c.c.), autorizzando il giudice a trarne elementi di prova anche a favore dell'imprenditore. Dunque, anche le imprese individuali e le società di persone non tenute al deposito dei bilanci saranno tenute a fornire l'onere probatorio de quo mediante documenti che tengano, nella sostanza, luogo di veri e propri bilanci redatti secondo i principi civilistici in subiecta materia, quantunque non di bilanci in senso tecnico possa parlarsi, bensì, a seconda dei casi, di documentazione diversamente qualificata ai sensi, ad esempio, della nozione di inventario ovvero di rendiconto. Qualora l'imprenditore non sia in grado di produrre siffatta documentazione e pretenda di trarre la prova dell'insussistenza delle soglie di cui all'art. 1 LF da documenti di diverso tenore (quali la documentazione rilevate nei rapporti con il fisco), il dato non può essere acquisito puramente e semplicemente dal Tribunale, che può, invece, valutare liberamente l'affidabilità della documentazione prodotta e la sua congruità allo scopo, alla luce di tutte le circostanze del caso. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]