Tribunale di Pavia - Provvedimenti cautelari prefallimentari, natura e pronuncia inaudita altera parte. -

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/07/2011

Tribunale Pavia, 06 luglio 2011 - Pres. Serangeli - Est. Balba.

Dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari - Natura - Applicazione delle norme sul procedimento cautelare uniforme.

Dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari - Domanda cautelare proposta unitamente al ricorso per fallimento - Pronuncia inaudita altera parte - Ammissibilità.

I provvedimenti cautelari di cui all'art. 15, legge fallimentare, possono essere inquadrati tra le misure cautelari c.d extravaganti in quanto non disciplinate direttamente dal c.p.c. ma da legge speciale e sono sottoposti, in quanto compatibili, ex art. 669 quaterdecies c.p.c., alle norme sul procedimento cautelare uniforme. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

Per il caso di domanda cautelare ex art. 15, legge fallimentare, proposta unitamente al ricorso per fallimento, il tribunale può emanare la cautela richiesta anche con decreto inaudita altera parte ogni qual volta l'instaurazione del contraddittorio possa effettivamente pregiudicare l'attuazione del provvedimento richiesto, al quale conseguirà la fissazione di una udienza nel termine non superiore di quindici giorni per la conferma modifica o revoca del provvedimento concesso. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Pavia 6 luglio 2011.pdf204.35 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]