Corte di Cassazione - Nozione di impresa agricola ai fini della dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
24/03/2011

Corte di Cassazione, Sez. Prima Cvile, 24 marzo 2011 n. 6853 - Dott. VITRONE Ugo - Presidente - Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -

IMPRESA E IMPRENDITORE - Imprenditore agricolo

Impresa e imprenditore - Imprenditore - Agricolo - Nozione - Attività diretta alla coltivazione del fondo ovvero connessa - Condizioni - Collegamento con lo sfruttamento del fattore terra - Necessità - Difetto - Attività commerciale - Configurabilità - Fattispecie.

A norma dell'art. 2135 c.c. - nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alla novella di cui al d.lg. 18 maggio 2001 n. 228 - è qualificabile come attività agricola quella diretta alla coltivazione del fondo e costituente forma di sfruttamento del fattore terra, sia pure con l'ausilio delle moderne tecnologie, nonché quella connessa a tale coltivazione, che si inserisca nel ciclo dell'economia agricola; ha, invece, carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, risponda a scopi commerciali o industriali e realizzi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente e congruamente motivata la decisione della corte territoriale che aveva qualificato come commerciale e, quindi, soggetta a fallimento, l'attività dell'associazione di cerealicoltori che, oltre a non svolgere in via diretta alcuna attività propriamente agricola, raccoglieva in modo sistematico, con personale ed ausiliari, i mezzi finanziari per i propri associati, anticipando ad essi i contributi pubblici e commercializzando in proprio partite di grano e concimi). (Massima ufficiale)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]