Corte di Cassazione - Concordato preventivo - Liquidazione del compenso al commissario giudiziale.

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Data di riferimento: 
11/04/2011

Cassazione civile, sez. 1, 11 aprile 2011, n. 8221 - Pres. Proto, Rel. Mercolino.

Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Liquidazione compenso - DPR 115/2002 - Inapplicabilità - artt. 39 e 165 l.f. - Applicabilità

Al pari del curatore fallimentare, il commissario giudiziale non può considerarsi un ausiliario del giudice delegato, in quanto, pur cooperando con quest'ultimo, è nominato dal tribunale e ripete i propri poteri e le proprie funzioni direttamente dalla legge. La disciplina dettata dalla legge fallimentare prevale, inoltre, quale lex specialis, su quella generale di cui al D.P.R. 115/2002, il quale, nell'indicare gli ausiliari del giudice, non annovera tra gli stessi né il curatore fallimentare né il commissario giudiziale. Ne consegue che non si può applicare la disciplina dell'art. 71 del D.P.R. 115/2002, che prevede un termine di decadenza di cento giorni dal compimento delle operazioni per proporre l'istanza relativa ai compensi per gli ausiliari, bensì si applicano gli artt. 39 e 165 LF. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La liquidazione del compenso per l'esercizio delle funzioni di commissario giudiziale nell'ambito della procedura di concordato preventivo è disciplinata dall'art. 165, comma 2, LF mediante rinvio all'art. 39 LF, il quale prevede, al primo comma, che il compenso e le spese siano liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. Tale disposizione detta una disciplina sostanzialmente esaustiva del procedimento di liquidazione, che si differenzia da quella contemplata dal D.P.R. 115/2002 per la liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice non solo per la mancata previsione di un termine per la presentazione dell'istanza, ma anche per la determinazione del giudice competente, che l'art. 168 del D.P.R. 115 individua nel magistrato che procede; diverso è anche il rimedio accordato contro il provvedimento di liquidazione, che nel caso previsto dalla legge fallimentare è costituito dal ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115 consiste nell'opposizione dinanzi al presidente dell'ufficio giudiziario, il quale decide in qualità di giudice monocratico secondo il rito speciale previsto per la liquidazione degli onorari di un avvocato. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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