Corte di Cassazione – Irrevocabilità delle rimesse effettuate dal fideiussore:presupposti.

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Data di riferimento: 
14/02/2011

Cassazione civile, sez. I, 14/02/2011, n. 3583, pres. Proto Vincenzo, rel. Di Palma Salvatore

Le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, Legge Fallimentare, quando risulti che attraverso la rimessa il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]