Tribunale di Perugia - Risoluzione del concordato preventivo e normativa transitoria. -

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Data di riferimento: 
18/07/2011

Tribunale Perugia, 18 luglio 2011 - - Pres., est. Rana.

Concordato preventivo - Concordato preventivo con cessione di beni - Richiesta di risoluzione - Successione delle leggi nel tempo - Ultrattività del diritto previgente - Esclusione.

Concordato preventivo - Concordato preventivo con cessione di beni - Somme ricavabili dalla vendita - Insufficienza - Richiesta di risoluzione - Accoglimento.

La lettera delle espressioni usate dalla norma transitoria di cui all'art. 22 d.lgs. 169/07 rappresenta il prioritario canone ricostruttivo della volontà del legislatore e la natura, eccezionale della norma impone una ricostruzione in chiave restrittiva di tale volontà. Ne deriva che non contenendo, suddetta norma, alcun esplicito riferimento all'ultrattività del diritto previgente per la disciplina delle procedure di risoluzione dei concordati preventivi chiusi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 269/07, tali procedure sono regolate interamente dalla nuova e successiva norma sulla risoluzione del concordato preventivo. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Il concordato preventivo con cessione di beni deve essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 186 legge fall. con la conseguente apertura della procedura fallimentare, quando, anche prima della liquidazione di tutti i beni, emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione in quanto le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i privilegiati. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Patrizio Caponeri

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]