Tribunale di Perugia - Concordato preventivo e rilevanza ai fini della revoca di atti fraudolenti. -

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Data di riferimento: 
15/07/2011

Tribunale Perugia, 15 luglio 2011 - Pres. Criscuolo - Est. Rana.

Concordato preventivo - Decreto di ammissione alla procedura - Richiesta di revoca - Insussistenza dei presupposti - Rigetto.

Concordato preventivo - Comportamenti distrattivi o depauperativi finalizzati all'ammissione alla procedura - Prova - Insussistenza - Abuso del diritto - Inconfigurabilità.

Gli atti fraudolenti posti in essere dall'imprenditore, ammesso al concordato preventivo, ai danni del ceto creditorio o di alcuni dei creditori, in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale, se non incidono sull'attendibilità della proposta non legittimano un provvedimento di revoca, mentre soltanto i creditori, in tale sede, informati dal commissario giudiziale, potranno sanzionare l'imprenditore non accettando la proposta concordataria. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Costituisce abuso dello strumento concordatario, di cui non sussiste prova nel caso di specie, il comportamento distrattivo o depauperativo posto in essere dal debitore al solo preordinato scopo di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e costringere i creditori ad accettare una proposta costruita in modo tale da apparire migliore rispetto alla prospettiva fallimentare. (1) (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Patrizio Caponeri

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]